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Articolo 402 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vilipendio della religione dello Stato

Dispositivo dell'art. 402 Codice Penale

(1)[Chiunque pubblicamente [266 4] vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.]

Note

(1) La Corte Cost. con sent. 20 novembre 2000, n. 508, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo.

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