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Articolo 343 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Corte penale internazionale

Dispositivo dell'art. 343 bis Codice Penale

(1)Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

  1. a) della Corte penale internazionale;
  2. b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
  3. c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
  4. d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Note

(1) La disposizione in esame è stata aggiunta dall’art. 10, comma 2,della l. 20 dicembre 2012, n. 237, diretta ad adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni dello Statuto della Corte penale internazionale, consentendo all'Italia di cooperare con tale organo.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta in tale titolo in quanto diretta a tutelare il buon andamento dell'istituto della Corte penale internazionale.

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