Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 323 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze attenuanti

Dispositivo dell'art. 323 bis Codice Penale

(1)Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater(2), 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite(3).

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi(4).

Note

(1) La circostanza in esame è stata introdotta dalla l. 26 aprile 1990, n. 86, non senza sollevare problemi di compatibilità con l'aggravante di cui all'art. 62 n. 4. Si ritiene dunque plausibile un'applicazione combinata di entrambe, riferendosi rispettivamente la prima alla valutazione del fatto nella sua globalità, la seconda alle conseguenze di carattere patrimoniale.
(2) Il riferimento al reato di induzione di cui all'art. 319 quater è stata aggiunto dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto nel codice penale tale fattispecie.
(3) Si tratta di una circostanza attenuante speciale che concerne la particolare tenuità non dell'evento, ma del fatto nel suo insieme, ed indefinita, in quanto dipendente non da un elemento preciso, ma da un valutazione complessiva delle concrete modalità di realizzazione del fatto.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della Legge 27 maggio 2015 n. 69.

Ratio Legis

La ratio di tale intervento successivo del legislatore si ravvisa nella volontà di meglio adattare la sanzione al caso concreto.

Spiegazione dell'art. 323 bis Codice Penale

La circostanza attenuante speciale di cui al primo comma ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo del soggetto agente e dell'evento da questi determinato.
Per quanto concerne l'attenuante di cui al secondo comma, essa rappresenta un istituto premiale nei confronti di chi si adoperi per attenuare le conseguenze negative della sua condotta, dimostrando spontanea resipiscenza.

Massime relative all'art. 323 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 8959/2023

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata per contrarietà al criterio della ragionevolezza - dell'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non contempla il peculato tra i delitti-presupposto della circostanza attenuante speciale della collaborazione, posto che la selezione dei reati a matrice corruttiva, operata da tale norma, è espressione di discrezionalità legislativa, razionalmente esercitata avuto riguardo alla specificità criminologica della corruzione ed alla funzionalità di strumenti normativi intesi a favorirne l'emersione.

Cass. pen. n. 6763/2022

In tema di esecuzione, non costituisce causa di esclusione della sospensione delle pene detentive la condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in caso di avvenuta concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., costituendo tale diminuente una condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari, non suscettibile di rivalutazione o di modifica in fase esecutiva o di sorveglianza.

Cass. pen. n. 8733/2019

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità di cui all'art. 323-bis cod. pen. è necessario considerare tutti gli elementi costitutivi dei reati originariamente contestati, anche se in parte estinti per prescrizione, in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalità, oggetto di necessaria considerazione.

Cass. pen. n. 30178/2019

In tema di peculato d'uso, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l'attenuante in relazione a due condotte di uso dell'autovettura di servizio, con cui l'imputato era stato visto nei pressi di un night club a notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitività delle condotte e del loro disvalore anche dal punto di vista soggettivo).

Cass. pen. n. 3774/2019

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

Cass. pen. n. 199/2012

In tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.

Cass. pen. n. 34248/2011

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323 bis c.p. venga riconosciuta esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 c.p..

Cass. pen. n. 1898/2005

In tema di delitti contro la P.A., la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato l'intervenuto riconoscimento dell'attenuante in base al solo fattore della scarsa entità delle conseguenze patrimoniali dell'azione criminosa).

Cass. pen. n. 26998/2003

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, l'attenuante della particolare tenuità prevista dall'art. 323 bis c.p. concerne il fatto illecito in tutti i suoi profili, compreso quello psicologico, e possono di conseguenza rilevare anche i motivi sottesi alla condotta dell'agente. (Fattispecie di peculato nella quale l'indebita appropriazione di buoni-pasto era stata intesa dal pubblico dipendente, in una situazione di generalizzata tolleranza, quale forma di compenso per rilevanti servizi prestati volontariamente nell'interesse dell'ente di appartenenza).

Cass. pen. n. 9727/1997

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, poiché il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. (fatto di particolare tenuità) è subordinato alla verifica delle particolari modalità e circostanze dell'azione, ai mezzi usati ovvero alla valutazione del fatto nella sua globalità, non può assumere rilievo, ai fini della sua configurabilità, la mera considerazione delle sole conseguenze patrimoniali della condotta criminosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito che — sull'unico rilievo della lieve entità del danno cagionato alle persone offese — aveva riconosciuto la sussistenza dell'attenuante predetta a favore di un appartenente alle forze dell'ordine imputato di concussione nei confronti di due cittadini extracomunitari).

Cass. pen. n. 4955/1997

Ai fini della ricorrenza della attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 323 bis c.p., in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, deve aversi riguardo, oltre a ogni elemento di giudizio di natura oggettiva ed esterno all'autore, anche agli aspetti di natura soggettiva idonei a fondare con gli altri una qualificazione del fatto rilevantemente attenuata rispetto alle ipotesi ordinarie del fatto richiamate nella norma incriminatrice.

Cass. pen. n. 2620/1997

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p., in quanto la prima si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la seconda prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).

Cass. pen. n. 1894/1997

Ai fini della ricorrenza dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 323 bis c.p. in materia di delitti contro la pubblica amministrazione - non può aversi riguardo solo al fatto nella sua oggettività, avulso dalla persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva. Il fatto invero, onde valutarne la portata, deve necessariamente essere considerato insieme alle ragioni che lo hanno determinato ed alla personalità del suo autore perché queste si riverberano sul dato oggettivo e finiscono per delinearne gli esatti contorni. (Fattispecie in tema di concussione nella quale la Cassazione ha ritenuto correttamente riconosciuto l'attenuante in questione con riguardo alla difficile situazione personale e familiare dell'imputato e del concreto comportamento del medesimo).

Cass. pen. n. 4062/1994

La qualificazione giuridica dell'ipotesi attenuata dal fatto di particolare tenuità, di cui all'art. 323 bis c.p., deve essere effettuata sulla base di una valutazione globale del fatto, in tutti i suoi elementi e modalità, con la conseguenza che il dato patrimoniale, ancorché positivamente apprezzato ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., può non essere sufficiente ad integrare la distinta attenuante in esame, caratterizzata da una più complessa oggettività giuridica.

Cass. pen. n. 2523/1992

L'applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, introdotta nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione, dall'art. 14, L. 26 aprile 1990, n. 86, è subordinata alla valutazione del fatto nella sua globalità e, quindi non soltanto alla verifica delle conseguenze di carattere patrimoniale. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse essere concessa la detta circostanza attenuante per la particolare intensità del dolo del pubblico ufficiale).

Cass. pen. n. 3431/1991

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p. quando altre circostanze, diverse da quella relativa alla entità del danno patrimoniale, connotino di particolare tenuità il fatto criminoso posto in essere dal soggetto. (Nella specie è stato ritenuto che, alla già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., non potesse aggiungersi anche l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p.perché gli artifizi e raggiri posti in essere per occultare il reato connotavano una infedeltà del pubblico funzionario tale da escludere che il fatto potesse essere ritenuto di particolare tenuità).

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.