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Articolo 316 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Dispositivo dell'art. 316 ter Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee(2) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri(3). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(4)(5).

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito(6).

Note

(1) La norma è stata successivamente introdotta dalla l. 29 settembre 2000, n. 300 (art. 4), in ottemperanza ad alcuni strumenti internazionali come la Convenzione PIF sulla tutela degli interessi finanziari della CE, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995.
(2) La condotta tipica è duplice, infatti consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o nell'omissione di informazioni dovute, rendendosi dunque necessario il rimando a norme extrapenali che pongono in capo al soggetto un obbligo di verità. Si tratta di condotte che integrano rispettivamente il falso o mendacio e il silenzio antidoveroso, che vengono punite in quanto conducono all'effettivo conseguimento delle erogazioni.
(3) Tale ultimo periodo è stato inserito dall'art. 1 comma 1 lett. l) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(5) Tale comma e la rubrica sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.
(6) Per quanto riguarda il concorso con il reato di cui all'art. 316 bis, si ricordi che quest'ultima fattispecie opera in una fase distinta da quella in cui si esplica il reato in esame, ovvero in quella della richiesta dei contributi e non quella della loro successiva utilizzazione.

Ratio Legis

La norma tutela il buon andamento della P.A., nonché la libera formazione della volontà dell'ente.

Spiegazione dell'art. 316 ter Codice Penale

La norma in esame è stata inserita dal legislatore al fine di estendere la punibilità a condotte che difettino degli estremi della truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all'art. 640 bis, trovando la norma de qua applicazione per le condotte in cui vi siano situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall'induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale.

Da tale qualificazione discende che la norma trova applicazione in ipotesi assolutamente marginali, in cui tra l'altro non vi è un accertamento effettivo dei presupposti da parte dell'ente erogatore, il quale dunque si rappresenta solamente l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della P.A. sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse finanziarie pubbliche.

La condotta si sostanzia sia in comportamenti positivi (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere), sia in comportamenti omissivi (omissione di informazioni), con la precisazione che le informazioni omesse devono essere dovute, e quindi trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore.

Massime relative all'art. 316 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 8963/2023

In tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell'Unione Europea, il procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all'art. 30, par. 1, del regolamento UE 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., anche nell'ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000,00 e non sia, pertanto, configurabile, l'aggravante di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen., posto che la citata disposizione eurounitaria va intesa come non escludente l'operatività delle anzidette misure investigative in relazione a reati puniti con pena meno grave di quella comminata per l'indicata ipotesi aggravata.

Cass. pen. n. 9060/2022

Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi.

Cass. pen. n. 11341/2022

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, a fronte di un'unitaria richiesta di rimborso di contributi in cui confluiscono plurimi elementi di spesa sostenuti dall'istante nell'arco di un periodo temporale predeterminato, il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere valutato con riguardo all'entità complessiva della somma richiesta ed erogata nel periodo.

Cass. pen. n. 29674/2022

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen.(successivamente al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, denominato come delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche) la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, fittiziamente riportate nei flussi UNIEMENS mensili, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni in forma di risparmio di spesa.

Cass. pen. n. 9661/2022

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso mediante la riscossione di ratei mensili da parte di enti previdenziali diversi (nella specie, la Ragioneria territoriale erogante la pensione di reversibilità di guerra e l'INPS gli assegni di vecchiaia, invalidità civile e inabilità), integra non già un'ipotesi di concorso formale omogeneo ex art. 81, primo comma, cod. pen., bensì un fatto unitario a consumazione frazionata, lesivo del medesimo bene-interesse tutelato (corretta distribuzione delle risorse pubbliche) ed in danno del medesimo soggetto Statuale.

Cass. pen. n. 11246/2022

Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (nella specie avvenuta attraverso il conseguimento di un prestito garantito dal Fondo Garanzia per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - c.d. decreto liquidità - convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, atteso che il relativo contratto non si sarebbe perfezionato senza la prestazione del contributo pubblico, sicché a tale importo occorre riferirsi ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter cod. pen.

Rientra tra le erogazioni pubbliche "comunque denominate" di cui all'art. 316-ter cod. pen. - nella versione, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche ampliative di cui all'art. 28-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - la concessione, sulla base di un'autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del Fondo PMI ex art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l'erogazione del finanziamento da parte del privato, nell'ambito di un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato.

Cass. pen. n. 14731/2022

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che riguarda l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva.

Cass. pen. n. 2125/2021

È configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all'importo dei ricavi nell'anno 2018 ed al danno arrecato all'attività di impresa dall'emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell'imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio.

Cass. pen. n. 45917/2021

In tema di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, nella valutazione del superamento o meno della soglia di punibilità, prevista dall'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta.

Cass. pen. n. 43554/2021

Integra il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. la percezione, da parte di cittadino stabilmente residente all'estero, dell'assegno sociale, la cui erogazione presuppone l'attualità della residenza in Italia.

Cass. pen. n. 10790/2021

Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., commesso mediante la riscossione dei ratei pensionistici di un genitore defunto, in seguito al mancato assolvimento dell'obbligo di comunicare all'Ente previdenziale l'avvenuto decesso, ha natura di reato a consumazione prolungata e si consuma al momento della cessazione delle riscossioni, che segna il "dies a quo" del termine prescrizionale.

Cass. pen. n. 21353/2020

In tema di confisca diretta, non può essere disposta l'ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la confisca ex art. 322-ter, comma primo, cod. pen. di somme ottenute dall'I.N.P.S., a titolo di rimborso, da un datore di lavoro, che aveva falsamente comunicato all'ente l'avvenuta corresponsione di un'indennità a una dipendente, in considerazione del successivo volontario versamento di tale indennità).

Cass. pen. n. 24890/2019

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva. (Fattispecie di spendita, presso un commerciante, condannato per concorso nel reato, di molteplici "buoni cultura", ciascuno di importo non eccedente la soglia indicata, utilizzati dai diretti beneficiari per l'acquisto di beni diversi da quelli consentiti).

Cass. pen. n. 23185/2019

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di una pensione d'invalidità, qualora le erogazioni pubbliche a versamento rateizzato siano riconducibili ad un'originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, la loro percezione conserva rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell'ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell'ultima percezione indebita. (Fattispecie in cui, avendo l'agente ottenuto, mediante la simulazione di uno stato di cecità, la concessione di una pensione d'invalidità, limitandosi in seguito a percepire il trattamento previdenziale, la Corte ha escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen., attesa l'avvenuta induzione in errore della persona offesa e la natura fraudolenta della condotta).

Cass. pen. n. 16817/2019

Integra il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la condotta dell'insegnante che, senza porre in essere comportamenti fraudolenti in aggiunta al silenzio serbato in ordine alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, continui a ricevere indebitamente lo stipendio mensile. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il comportamento dell'imputata era da considerarsi meramente omissivo e che sarebbe stato onere dell'istituto scolastico comunicare al Ministero dell'istruzione la cessazione del rapporto o qualsiasi altra variazione contrattuale).

Cass. pen. n. 47064/2017

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri. (In applicazione di questo principio la S.C. ha configurato il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. anziché quello di truffa, in una fattispecie in cui all'imputato era contestata solamente la mancata comunicazione all'I.N.P.S. del proprio trasferimento all'estero, fatto implicante la perdita del diritto all'assegno sociale).

Cass. pen. n. 51334/2016

Rientra nelle previsioni di cui all'art. 316 ter c.p., e non in quelle di cui agli artt. 640 e 646 c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

Cass. pen. n. 32730/2016

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., e quello di frode comunitaria di cui all'art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898, la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l'ente concedente di essere stato sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto irrevocabile, anche se ormai cessato nella sua efficacia.

Cass. pen. n. 41357/2015

Non integra il delitto di truffa, bensì quello di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., la condotta del datore di lavoro, il quale, abusando delle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera, indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., così ottenendo dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non potendo ravvisarsi in tal caso nè un danno economico per l'ente pubblico, nè una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione.

Cass. pen. n. 38292/2015

Nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia quantitativa, oltre la quale l'illecito amministrativo integra il reato, non configura una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo della fattispecie, e come tale, deve essere oggetto di rappresentazione e volontà.

Cass. pen. n. 6809/2015

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il momento consumativo del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni.

Cass. pen. n. 34563/2013

Integra esclusivamente l'illecito amministrativo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter, comma secondo, c.p., la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione - proposta al fine di ottenere il contributo relativo al cosiddetto bonus bebè, previsto dall'art. 1 legge n. 266 del 2005 - attesti falsamente di possedere la cittadinanza italiana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione del contributo in questione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, dovendosi ritenere il reato di cui all'art. 316 ter c.p. fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa, assorbe il delitto di cui all'art. 495 c.p.).

Cass. pen. n. 8707/2013

Integra il delitto previsto dall'art. 316 ter c.p. la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l'ente concedente di essere sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto divenuto irrevocabile.

Cass. pen. n. 40688/2012

Integra esclusivamente il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione - proposta al fine di ottenere il contributo relativo al c.d. bonus bebè, previsto dall'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - attesti falsamente di possedere la cittadinanza italiana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione del contributo in questione. (Nella specie, la Corte ha precisato che resta assorbito in quello di cui all'art. 316 ter c.p. anche nell'ipotesi in cui il fatto integri l'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter, comma secondo, c.p.).

Cass. pen. n. 2382/2012

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità. (In motivazione la Corte ha precisato che l'accertamento della sussistenza dell'induzione in errore costituisce una tipica indagine di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata).

Cass. pen. n. 21000/2011

Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l'indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all'Istituto erogante (I.N.P.S.) l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità. (La Corte, rilevato che la somma indebitamente percepita era inferiore ad euro 3999,96, ha annullato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla locale autorità amministrativa).

Cass. pen. n. 7537/2011

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa. (La Corte ha precisato che si ha erogazione, pur in assenza di un'elargizione, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità).

Cass. pen. n. 6915/2011

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato, previsto dall'art. 316-ter, c.p., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis, c.p., l'indebito conseguimento di un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva contenente dati non veritieri in ordine all'entità dei redditi percepiti.

Cass. pen. n. 35105/2010

Il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è assorbito in quello previsto dall'art. 316 ter c.p. anche nel caso in cui, essendo l'erogazione indebitamente percepita inferiore alla soglia indicata nel secondo comma dello stesso art. 316 ter c.p., il fatto non assuma rilievo penale. (Fattispecie relativa a percezione da parte di cittadino non comunitario di assegno per la nascita di un figlio).

Cass. pen. n. 18081/2010

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) - e non quello di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) - la condotta di colui che presenti ad un istituto previdenziale (nella specie INPDAP) istanza per ottenere l'erogazione di un mutuo agevolato corredandola con autocertificazione attestante falsamente la destinazione della somma richiesta a spese di ristrutturazione, trattandosi di contributi economico finanziari a sostegno della economia e dell'incentivazione di attività produttive erogati da un ente pubblico, che rientrano nel novero delle erogazioni di cui all'art. 316 ter c.p. Ne deriva che, in tal caso, il reato di cui all'art. 483 c.p. risulta assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. che ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso.

Cass. pen. n. 11145/2010

Ai fini della configurabilità del reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa (pari ad euro 3.999,96) al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 316 ter, comma secondo, c.p., il fatto degrada a mero illecito amministrativo, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta.

Cass. pen. n. 6641/2009

Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p. - e non il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) - la condotta di colui che, al fine di ottenere l'erogazione dell'assegno del nucleo familiare, previsto dall'art. 65 L. n. 448 del 1998, redige false dichiarazioni in ordine al proprio reddito, considerato che il reato di cui all'art. 316 ter c.p. è posto a tutela della libera formazione della volontà della P.A. - con riguardo ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto richiedente il contributo - e che in esso resta assorbito il reato di cui all'art. 483 c.p., contenendone tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad una fattispecie complessa, assorbimento che si realizza anche quando la somma indebitamente percepita dal privato, non superando la soglia minima del valore economico dell'erogazione, integri la mera violazione amministrativa ai sensi dell'art. 316 ter, comma secondo, c.p..

Cass. pen. n. 45422/2008

La condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell'assenza dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta di truffa. (Nella fattispecie, relativa alla indebita percezione del contributo per la nascita di un figlio da parte di un cittadino straniero, la Corte ha ravvisato sussistere - diversamente da quanto ritenuto in concreto dal giudice di merito - la condotta fraudolenta dell'imputato che aveva falsamente attestato di possedere la cittadinanza italiana).

Cass. pen. n. 31737/2008

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316 ter c.p. è posta a tutela della libera formazione della volontà della Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo. (Fattispecie relativa all'indebita percezione di finanziamenti erogati dallo Stato, mediante la presentazione e l'utilizzo di una falsa dichiarazione liberatoria inerente ad una pretesa compensazione di crediti reciproci fra i due imputati ).

Cass. pen. n. 12100/2008

Non integra gli estremi del reato previsto dall'art. 316 ter c.p., né quelli del reato previsto dall'art. 640 bis c.p., la condotta consistita in dichiarazioni mendaci ed attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità denominata «reddito minimo di inserimento», prevista dal D.Lgs. n. 237 del 1998, poiché quest'ultima non rientra tra le erogazioni cui fanno riferimento le predette norme incriminatrici.

Cass. pen. n. 30528/2007

Il delitto di falso di cui all'art. 483 c.p., è assorbito nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. anche quando, per il non superamento della soglia minima del valore del contributo o della erogazione, sia configurabile soltanto una violazione amministrativa.

Cass. pen. n. 30155/2007

La linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse va ravvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316 ter c.p. e non quella di cui all'art. 640 bis c.p. (Fattispecie avente ad oggetto il conseguimento di un finanziamento regionale per l'acquisto di un computer sulla base di una dichiarazione attestante un reddito imponibile non corrispondente a quello reale).

Cass. pen. n. 16568/2007

Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall'art. 316 ter, comma primo, c.p., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 bis stesso codice, l'indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all'art. 316 ter c.p. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 c.p., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l'erogazione, le quali, all'occorrenza, concorrono con il primo reato).

Cass. pen. n. 38941/2006

Integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la condotta del privato che, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, attesta falsamente di avere il «c.d. reddito minimo da inserimento» che ne legittima la concessione, considerato che, qualora non si verifichi l'integrazione della fattispecie speciale per assorbimento di cui all'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), in ragione del mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dall'art. 316 ter, comma secondo, c.p., riprende vigore ed efficacia la norma generale, nella specie integrata dalla previsione di cui all'art. 483 c.p.

Cass. pen. n. 34437/2006

È configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione di indennità di natura assistenziale (nella specie, il trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell'art. 8 D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237, c.d. «reddito minimo di inserimento»).

Cass. pen. n. 32608/2006

Il reato di cui all'art. 316 ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483 c.p., in quanto l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elemento essenziale per la sua configurazione.

Cass. pen. n. 30729/2006

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefaciente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata l'ipotesi della truffa aggravata in un caso in cui erano stati ottenuti finanziamenti in favore di una società commerciale mediante artifizi contabili e false fatturazioni).

Cass. pen. n. 23623/2006

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. (inserito dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640 commi primo e secondo n. 1, 640 bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli «artifici o raggiri» descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della «induzione in errore» può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 o 640 bis c.p. (In motivazione la Corte ha precisato che anche il silenzio o il mendacio possono integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa in relazione, il primo, all'omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e, il secondo, allo specifico affidamento che quella condotta può, ex lege, ingenerare. La valutazione sulla connotazione della condotta va effettuata, caso per caso, dal giudice del merito il quale, nella specie, aveva evidenziato che l'imputato, nell'avanzare all'Inps richiesta di indennità di natura assistenziale per propri dipendenti del settore edile rimasti privi di occupazione, non si era limitato ad esporre dati non veritieri, ma aveva corroborato la menzogna attestando l'impossibilità di impiegare diversamente gli operai e tacendo l'esistenza di altri due cantieri. Aveva perciò, correttamente, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 c.p.).

Cass. pen. n. 10231/2006

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. (La Corte ha quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni «artificiose» o di «raggiro» in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica).

Cass. pen. n. 7569/2006

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da «reddito minimo di inserimento» che non rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente a quelle finalizzate a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati.

Cass. pen. n. 26919/2005

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da «reddito minimo di inserimento», in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive.

Cass. pen. n. 41480/2003

Il reato di cui all'art. 316 ter c.p. si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l'agente rispondere del più grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette falsità (la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata fatta rientrare nella previsione dell'art. 640 bis c.p., e non in quella di cui all'art. 316 ter c.p., la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo comunitario per l'abbandono di superfici vitate, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'agente, dalla quale risultava una superficie maggiore di quella reale, previa iscrizione dei vigneti per tale superficie al catasto vitivinicolo).

Cass. pen. n. 39761/2003

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316 ter c.p., e non quello di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di mero mendacio (nella specie consistita nella presentazione di un'istanza tendente all'erogazione pubblica nella quale veniva rappresentato il possesso del requisito richiesto del cosiddetto reddito minimo, tacendo la disponibilità di beni) non accompagnata da ulteriori modalità ingannevoli.

Cass. pen. n. 23083/2002

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316 ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'«utilizzo» di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, respingendo un ricorso del P.M., ha ritenuto che correttamente fosse stato fatto rientrare nelle previsioni dell'art. 316 ter, comma secondo, c.p. — sanzionate, in ragione dell'entità della somma indebitamente percepita, solo in via amministrativa — la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo della provincia per l'acquisto di un autoveicolo industriale, di una fattura recante l'indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo).

Cass. pen. n. 41928/2001

Fra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640 bis c.p., e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316 ter stesso codice, non esiste un rapporto di genere a specie, ma esiste un rapporto di sussidiarietà, nel senso che la seconda di dette norme incriminatrici è destinata a coprire le aree che la prima lascerebbe libere da sanzione penale, come nel caso del mero mendacio, di per sé non idoneo ad integrare l'ipotesi della truffa.

La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. (inserito dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300) che sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 bis c.p. il quale esaurisce l'intero disvalore del fatto ed assorbe l'interesse tutelato dalla prima previsione. Ne consegue che il reato di cui all'art. 316 ter può trovare applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.

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Consulenze legali
relative all'articolo 316 ter Codice Penale

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Giuseppe C. chiede
lunedì 14/09/2020 - Piemonte
“Buongiorno.. Volevo chiedere un informazione riguardo la sanzione amministrativa prevista da questo reato.
Mi è stata contestata la sanzione amministrativa di 380 euro prevista da questo reato, quindi non sono andato nel penale e non ho subito nessun procedimento penale, adesso sto partecipando ad un concorso pubblico e la P. A. chiede il certificato generale giudiziale.. Adesso io mi chiedo ma la sanzione amministrativa sarà visibile sul casellario giudiziale? Oppure sul casellario giudiziale vanno solo le questioni civili e penali? Grazie in anticipo”
Consulenza legale i 18/09/2020
La disciplina del casellario giudiziale è dettata dal testo unico relativo e, nello specifico, dal DPR n. 313 del 14 novembre 2002.

In particolare, è l’art. 24 a disciplinare i provvedimenti che sono iscritti nel casellario a richiesta dell’interessato.

L’articolo in parola, per vero, annovera le iscrizioni che non appariranno nel casellario consentendo di dedurre, per esclusione, i provvedimenti che saranno iscritti nel certificato.

Dal tenore dell’articolo è possibile evincere che nel casellario richiesto dall’interessato non appariranno le sanzioni amministrative, sebbene derivanti da reato.

Nel caso di specie, dunque, la condanna per il secondo comma dell’art. 316 ter c.p. non porterà a nessuna iscrizione.

F. R. chiede
domenica 16/09/2018 - Calabria
“La circostanza in dipendenza della quale ha origine la presente richiesta è quella compilazione del modulo dei redditi per l'anno accademico 2017/2018 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano), necessario alla quantificazione dei contributi universitari per lo stesso hanno. In particolare, nel compilare il modulo in parola ho omesso di riportare, nella categoria "altri redditi", il possesso di buoni fruttiferi postali per ammontare complessivo di 150 000 euro pensando, erroneamente, che non dovessero concorrere alla formazione del "Reddito totale del nucleo familiare convenzionale"; per cui, alla luce di quanto precede, pongo il seguente quesito:

quali sono le conseguenze giuridiche della omissione di cui sopra (in termini di sanzioni civili, penali e misura delle medesime) e quali sono gli strumenti contemplati dall'ordinamento per rimediare alla stessa?

In attesa di un riscontro, porgo in anticipo i miei ringraziamenti.


Consulenza legale i 25/09/2018
La normativa di riferimento per poter rispondere alla sua domanda è il D.P.R. 28/12/2000 n° 445, G.U. 20/02/2001, ovvero, il cd. Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

In particolare, la dichiarazione da lei presentata all’Università Cattolica di Milano, è da considerarsi una dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come indicato dall’art. 46 del predetto Testo Unico: “Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: […] o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”.

Una eventuale falsità nella dichiarazione sostitutiva di cui sopra integrerà le sanzioni che sono espressamente previste, sempre nel testo unico, negli artt. 75 e 76.

In particolare, secondo l’art. 75: “Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Ciò significa, nel suo caso, che qualora dall’omessa dichiarazione dei 150.000,00 euro in buoni postali, lei abbia conseguito un beneficio economico (evidentemente sotto forma di risparmio nella quota universitaria annuale), questo beneficio sarà revocato e la somma non versata dovrà essere corrisposta.

Secondo l’art. 76, inoltre, vi può essere altresì una responsabilità di tipo penale nel caso di falsa dichiarazione: responsabilità che dovrà essere valutata secondo i reati previsti dal codice penale ed, in particolare, il reato di cui all’art. 316 ter ter ovvero “indebita percezione di erogazioni a danno dello stato”.

Il reato di cui all’art. 316 ter ter, infatti, punisce “chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Nel caso da lei presentato, infatti, omettendo di dichiarare alcuni beni nella dichiarazione presentata all’Università avrà sicuramente conseguito una indebita erogazione (sotto forma, evidentemente, di risparmio indebito).

Se, tuttavia, la somma indebitamente percepita è stata pari o inferiore a euro 3.999,96 non si applicherà la fattispecie penale ma ci sarà solamente una sanzione amministrativa pari ad euro da 5.164 a euro 25.822 e tale sanzione non può superare il triplo del beneficio conseguito.

In alternativa, qualora non avesse conseguito nessun vantaggio dalla presentazione della dichiarazione mendace le potrebbe essere contestato, anche se pare improbabile, il reato di cui all’art. 483 c.p., ovvero, “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

Il reato di cui all’art. 483 c.p. punisce il privato il quale, in un atto destinato a provare determinate situazioni di fatto (tra cui, come sopra visto, la dichiarazione reddituale), commette un falso, indicando fatti falsi o omettendo di dichiarare determinati beni. Ciò che, tuttavia, pare essere d’ostacolo al riconoscimento di questo reato nel suo caso è quello che viene definito dolo: affinché le si possa muovere un rimprovero penale per falso, infatti, è necessario che lei abbia intenzionalmente posto in essere la condotta in oggetto e non, invece, che lo abbia fatto per errore.

Rispetto all’errore, infatti, esistono diverse ricostruzioni sia dottrinali che giurisprudenziali poiché, come noto, un eventuale errore su di una legge penale non potrebbe scusare il reo: non si potrebbe obbiettare, infatti, dopo aver posto in essere un reato, di non averlo conosciuto o di averlo conosciuto ma mal compreso. L’art. 5 del codice penale, a riguardo, sancisce il principio ignorantia iuris (legis) non excusat.

Diverso è il caso di un errore cd. sul fatto: il soggetto, cioè, ben ha compreso il reato ma per un errore non si è reso conto di trovarsi nella situazione coperta dal reato stesso: per esempio, il cacciatore il quale spari ad un cespuglio convinto che dietro vi sia un animale ma, in realtà, colpisce un uomo. In questi casi non potrà essere mosso un rimprovero doloso al soggetto agente ma solo, qualora vi siano i presupposti, un rimprovero colposo.

Nel suo caso, a nostro parere, anche qualora le fosse contestato il reato di cui sopra, si potrebbe opporre che il falso da lei posto in essere è stato la conseguenza di un errore di fatto poiché, ben sapendo lei che una eventuale falsità nella dichiarazione avrebbe costituito un reato, ha errato nella compilazione perché convinto che i buoni fruttiferi non rientrassero nell’oggetto della dichiarazione. Ai sensi dell’art. 47 del codice penale, se così fosse, non potrebbe esserle imputato il reato di cui all’art. 483 c.p..

I due reati suddetti non sono cumulabili e dunque, qualora le venisse contestato il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche questo assorbirebbe l’eventuale reato di falso.

In ultimo pare utile dire che qualora lei non avesse avuto nessuna possibilità di ottenere un risparmio d’imposta dalla dichiarazione mendace, pur dichiarando i 150.000 euro, anche la condotta di falso potrebbe essere esclusa, potendo considerarsi quest'ultima un cosiddetto "falso innocuo".