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Articolo 275 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Accettazione di onorificenze o utilitą da uno Stato nemico

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 275 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.

[Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.]

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