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Articolo 246 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Dispositivo dell'art. 246 Codice Penale

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa(1), al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata [64]:

  1. 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
  2. 2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa(2).

Note

(1) La norma sanziona la corruzione del cittadino da parte dello straniero. Si deve in merito tenere distinte la condotta passiva del cittadino, consistente nel ricevere, farsi promettere o accettare la promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, e la condotta attiva dello straniero-corruttore, che dà o promette denaro o altre utilità.
(2) Si configurano qui due ipotesi di circostanze aggravanti speciali.

Ratio Legis

La norma tutela l'interesse dello Stato ad evitare che i propri cittadini, corrotti dallo straniero, compiano attività anti-nazionali. Altri ritengono invece che l'interesse qui considerato rimandi all'esigenza di reprimere la venalità dei cittadini in relazione al compimento di atti contrari agli interessi nazionali.

Spiegazione dell'art. 246 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

Per la configurabilità della fattispecie in esame è infatti sufficiente che il cittadino riceva o si faccia promettere dallo straniero denaro od altra utilità al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, indipendentemente dall'effettivo compimento di tali atti.

Il delitto si consuma nel momento in cui il cittadino accetta la promessa di denaro o altre utilità al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale.

Analogamente ai delitti di corruzione, la fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, per cui il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art. 110.

Da ultimo, va rilevato che la consapevolezza della contrarietà degli atti agli interessi nazionali è elemento psicologico imprescindibile affinché si realizzi la fattispecie legale, la quale strettamente ricollega la ricezione o la promessa di denaro al fine (dolo specifico) di compiere atti contrari all'interesse della patria.

Massime relative all'art. 246 Codice Penale

Cass. pen. n. 100/1992

Il delitto di cui all'art. 246 del codice penale (corruzione dei cittadini da parte dello straniero) si consuma nel momento in cui il cittadino italiano accetta la promessa di qualche utilità al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale; non assume perciò alcun rilievo il fatto che nella successiva attività esecutiva dell'accordo criminoso l'imputato abbia chiesto aiuto ad un soggetto che abbia immediatamente denunciato il fatto ai servizi segreti italiani rendendo così inidonei al raggiungimento dello scopo i comportamenti dell'imputato stesso.

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