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Articolo 315 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Malversazione a danno di privati

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 315 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86.

[Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.]

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