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Articolo 233 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divieto di soggiorno in uno o pił Comuni o in una o pił Province

Dispositivo dell'art. 233 Codice Penale

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato [241-313] o contro l'ordine pubblico [414-421], ovvero di un delitto commesso per motivi politici [8] o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice [c.p.p. 283](1).

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata(2).

Note

(1) Il divieto di soggiorno è una misura di sicurezza non detentiva che il giudice può facoltativamente applicare, in relazione ad un determinato luogo, fermo resta dunque che il soggetto potrà scegliere liberamente la propria dimora o residenza in qualsiasi altro luogo. Tale divieto poi riguarda il soggiorno, la dimore e la residenza, intesi quindi come il permanere in un dato luogo, di conseguenza rimane comunque lecito il transitarvi.
(2) Non deve essere confusa tale misura con quelle di prevenzione ante delictum prevista dall'articolo art. 283 del c.p.p. e dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423.

Ratio Legis

La limitazione della libertà di circolazione prevista in tale norma trova il suo fondamento in esigenze di difesa sociale, quindi di tutela dell'ordine pubblico, in quanto si considera che determinate condizioni d'ambiente e di luogo possono rappresentare per il reo un'occasione per delinquere.

Spiegazione dell'art. 233 Codice Penale

Il divieto di soggiorno è una misura di sicurezza applicabile al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o reso possibile da particolari condizioni sociali e morali esistenti in un certo luogo.

Previo consueto accertamento della pericolosità sociale del soggetto, questa volta però riferita al particolare contesto, esso consiste nel divieto di soggiornare in uno o più comuni o province.

Per quanto riguarda la durata minima, come già chiarito (v. artt. 206 e 207), la Corte Costituzionale ha sancito il principio per il quale la pericolosità sociale del soggetto può essere nuovamente valutata dal giudice in ogni tempo, senza dover attendere il decorso del tempo minimo stabilito per ciascuna misura. Per tale motivo il periodo minimo verrà comunque indicato dal giudice, ma la misura potrà essere potenzialmente revocata in ogni tempo al venir meno della pericolosità sociale.

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