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Articolo 221 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ubriachi abituali

Dispositivo dell'art. 221 Codice Penale

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero di una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata(1).

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

Note

(1) In tali casi il giudice è chiamato a decidere discrezionalmente tra una misura detentiva (casa di cura) e una non detentiva (libertà vigilata), tenendo conto sia della personalità e della condotta del condannato sia delle sue patologie croniche.

Ratio Legis

Il fondamento della disposizione in esame sta nel privilegiare l'esigenza curativa per quanto riguarda i soggetti affetti da patologie legate all'alcolismo ed all'uso di sostanze stupefacenti.

Spiegazione dell'art. 221 Codice Penale

I condannati per delitti commessi in stato di ubriachezza, quando essa è abituale, oppure per delitti commessi sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, quando il reo è dedito all'uso di tali sostanza (art. 94), non vengono classificati dal legislatore come casi di infermità psichica o di semi infermità che determina una diminuzione di pena.

Per contro, i soggetti in esame subiscono un aumento di pena.

Oltretutto, la norma in esame stabilisce che essi, una volta espiata la pena principale, vengano ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, come per tutte le misure di sicurezza, il giudice non può prescindere da un accertamento in ordine alla persistente pericolosità del soggetto, non vigendo più alcuna presunzione in merito.

Se la pena della reclusione venne determinata in misura inferiore ai tre anni, la misura di sicurezza in oggetto può essere sostituita con la libertà vigilata (art. 228).

All'ultimo comma si precisa inoltre che la misura ha la durata minima di sei mesi e viene eseguita in sezioni speciali, ovvero separatamente dai condannati per delitto non colposo a pena diminuita per infermità psichica (art. 89), per cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti (art. 95) ovvero per sordomutismo.

Massime relative all'art. 221 Codice Penale

Cass. pen. n. 854/1967

L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, nel caso di condanna per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale, non č subordinata all'accertamento nel soggetto della qualitą di persona socialmente pericolosa. A norma degli artt. 204-221 c.p. la pericolositą in tal caso č presunta e la misura di sicurezza detentiva consegue di diritto alla riportata condanna, salvo che il giudice - qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni - non ritenga di sostituirla con la libertą vigilata.

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