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Articolo 211 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

Dispositivo dell'art. 211 bis Codice Penale

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147(1).

Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona(2).

Note

(1) Tale articolo non esisteva nell'originaria formulazione del codice penale, in quanto è stato aggiunto dall'art. 7, l. 12 luglio 1999, n. 231, contenente disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, di misure cautelari. Tale legge introdusse però solo il primo comma, affermando che le norme relative al rinvio obbligatorio e a quello facoltativo dell'esecuzione della pena trovano applicazione anche in materia di esecuzione delle misure di sicurezza.
(2) Nel 2001 poi l'art. 2, L. 8 marzo 2001, n. 40 vi ha aggiunto il secondo comma, il quale è stato considerato non ben coordinato con il primo. Viene qui infatti ad essere espressa una misura di incerta qualificazione giuridica, applicabile solo nei casi pericolosità particolarmente qualificata. Non essendovi chiari criteri applicativi, qui il giudice si ritiene debba operare una delicata mediazione tra il concreto pericolo di nuovi reati e le condizioni di salute del soggetto.

Ratio Legis

Il legislatore con l'introduzione del comma primo ha cercato di contrastare l'orientamento giurisprudenziale che rifiutava l'applicazione delle norme sul rinvio ai soggetti affetti da AIDS, sulla base della considerazione che si trattava di norme dal carattere eccezionale, quindi non applicabili al di fuori di casi previsti. Il comma secondo, invece, viene considerato dalla dottrina come scarsamente coordinato non solo con il comma primo, ma anche con la disciplina relativa alle misure di sicurezza.

Spiegazione dell'art. 211 bis Codice Penale

La norma in esame prevede l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 146 e 147 relativi al rinvio obbligatorio e facoltativo della pena, cui si rimanda per la spiegazione.

Nondimeno, qualora il giudice ritenga che il soggetto condannato per delitti consumati o tentati (art. 56) contro la persona o con l'uso di armi possa commettere nuovamente un delitto della stessa specie, il giudice può comunque ordinare il ricovero in una casa di cura e di custodia (art. 219) nei confronti di semi imputabile, ovvero affetto da cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti, anche se beneficiario del rinvio dell'applicazione della misura di sicurezza.

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