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Articolo 195 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Diritti dei terzi

Dispositivo dell'art. 195 Codice Penale

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili [c.c. 2901](1).

Note

(1) Il riferimento si coglie qui ai cosiddetti terzi sub-acquirenti o acquirenti mediati.

Ratio Legis

La norma si prefigge lo scopo di rendere inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal reo pregiudicando la garanzia patrimoniale dello Stato nei suoi confronti.

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