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Articolo 193 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Dispositivo dell'art. 193 Codice Penale

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189(1).

Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente [c.c. 2901](2).

Note

(1) La malafede è stata intesa dalla Cassazione come conoscenza da parte del contraente del reato commesso dall'alienante, nonché del pregiudizio subito dal creditore, non essendo richiesto esplicitamente un accordo con il terzo contraente diretto a danneggiare il creditore.
(2) Il riferimento all'art. 189 del c.p., in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..

Ratio Legis

La norma si prefigge lo scopo di rendere inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal reo pregiudicando la garanzia patrimoniale dello Stato nei suoi confronti.

Spiegazione dell'art. 193 Codice Penale

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di presunzione legale relativa nei confronti del reo (debitore) per gli atti da lui compiuti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Per tali atti la legge presume infatti che siano commessi in frode allo Stato (creditore) al fine di diminuire la garanzia patrimoniale.

Mentre per la revocatoria civile ex art. art. 2901 del c.c. è necessario provare la mala fede del debitore, qui l'onere probatorio è invece a carico del reo, il quale dovrà dimostrare la mancanza di qualsiasi volontà fraudolenta.

Per la mala fede del terzo acquirente si torna invece alle normali regole civilistiche, con l'onere della prova posto a carico del creditore.

Massime relative all'art. 193 Codice Penale

Cass. pen. n. 4724/2019

Gli atti di trasferimento oneroso o gratuito compiuti dall'imputato, dopo la consumazione del reato, al fine di eludere le pretese creditorie dello Stato o dei terzi danneggiati, essendo revocabili ex art. 193 cod. pen., non escludono l'assoggettamento a sequestro conservativo dei beni mobili o immobili che ne formano oggetto, a prescindere da ogni collegamento di detti beni con il reato per cui si procede.

Cass. pen. n. 7586/2019

In tema di sequestro conservativo, la presunzione relativa di fraudolenza degli atti a titolo oneroso compiuti successivamente alla consumazione del reato, stabilita dall'art. 193, comma primo, cod. pen., non può essere limitata ai casi di simulazione ovvero di irrisorietà del prezzo pattuito, configurandosi, invece, laddove non venga dimostrata la neutralità degli atti rispetto agli interessi dei creditori.

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