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Articolo 192 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

Dispositivo dell'art. 192 Codice Penale

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 [c.c. 2901](1)(2).

Note

(1) La norma, che tratta la cosiddetta azione revocatoria penale, si riferisce agli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo la commissione del reato, e non quindi dopo il suo accertamento con sentenza passata in giudicato. Tra questi rientrano la donazione modale (art. 793) e la donazione remuneratoria (art. 770)
(2) Il riferimento all'art. 189 del c.p.,in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..

Spiegazione dell'art. 192 Codice Penale

La norma rappresenta, insieme alle successive, il nucleo di disposizioni che il legislatore ha dedicato alla cosiddetta azione revocatoria penale, la quale presenta, come l'azione revocatoria in ambito civile (art. 2901 del c.c.), la funzione di neutralizzare gli atti fraudolenti eventualmente compiuti dal debitore in grado di diminuire la garanzia patrimoniale del creditore. Gli atti a titolo gratuito possono infatti essere annullati dal giudice e sono inopponibili nei confronti dello Stato.

Massime relative all'art. 192 Codice Penale

Cass. pen. n. 42213/2021

La c.d. "revocatoria penale" degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, di cui all'art. 192 c.p., non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato.

Cass. pen. n. 20646/2021

In tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 cod. pen., deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento.

Cass. pen. n. 1294/2000

La rinunzia all'eredità da parte del colpevole, non può qualificarsi come atto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 192 c.p., e non può quindi considerarsi inefficace rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.

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