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Articolo 180 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca della sentenza di riabilitazione

Dispositivo dell'art. 180 Codice Penale

(1)La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave(2).

Note

(1) L’articolo 4, della legge 11 giugno 2004, n. 145 ha modificato i parametri temporali della norma in esame.
(2) La sentenza di revoca della riabilitazione ha come effetto principale quello di ripristinare le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna e, secondo l'opinione prevalente, ha natura dichiarativa, quindi produce i suoi effetti ex tunc e può essere pronunciata d'ufficio, al ricorrere di precisi presupposti, che sono poi ricalcano quelli previsti per la revoca della sospensione condizionale della pena.

Ratio Legis

La riabilitazione, al pari della sospensione condizionale, non è definitiva, ma si può piuttosto considerare una mera sospensione delle conseguenze della condanna, invitando il reo a rispettare le regole della convivenza civile.

Spiegazione dell'art. 180 Codice Penale

La sentenza di riabilitazione (art. 178), emessa dopo i termini di cui all'art. 179, ha un'efficacia estintiva sospensivamente condizionata delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, dato che può essere revocata qualora il reo commetta entro sette anni un delitto non colposo, per il quale venga inflitta una pena pari o superiore ai due anni di reclusione.

La sentenza che revoca la riabilitazione ha natura dichiarativa ed effetti ex tunc, consistendo la valutazione del giudice in un mero accertamento in ordine alle condizioni fissate dalla legge per la revoca. In seguito alla sentenza di revoca rivivono le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna di cui alla sentenza principale.

Massime relative all'art. 180 Codice Penale

Cass. pen. n. 23335/2021

In tema di riabilitazione, il termine entro il quale deve verificarsi il fatto determinativo della revoca dell'ordinanza dichiarativa della causa di estinzione della pena decorre dalla data di irrevocabilità di tale provvedimento, che si verifica al decorso del termine di quindici giorni dalla sua comunicazione o notificazione alle parti.

Cass. pen. n. 1687/1995

In tema di estinzione della pena, il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un'ordinanza e non da una sentenza, come stabilito dall'art. 180 c.p., in sintonia con l'art. 598 c.p.p. 1930. Ciò perché il vigente codice di procedura demanda la relativa decisione (art. 683) al tribunale di sorveglianza, che provvede a norma dell'art. 666, ossia secondo quanto previsto per il procedimento di esecuzione, che si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto.

Cass. pen. n. 3244/1986

A differenza del provvedimento di riabilitazione, avente carattere costitutivo in quanto ricollega la pronunzia all'osservanza di alcune condizioni indicate dalla legge (come il decorso del tempo) e richiede un apprezzamento discrezionale del giudice, come la valutazione del requisito della buona condotta, dal quale dipende l'accoglimento dell'istanza, ed opera di conseguenza ex nunc con la produzione dei propri effetti dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile, il provvedimento col quale viene disposta la revoca della sentenza di riabilitazione ha invece natura dichiarativa, per l'intrinseco suo carattere di mero accertamento, essendo limitata l'indagine ad una semplice verifica delle condizioni fissate dalla legge per la revoca, e produce in conseguenza i propri effetti ex tunc in quanto retroagisce al momento in cui le predette condizioni si sono verificate.

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