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Articolo 166 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti della sospensione

Dispositivo dell'art. 166 Codice Penale

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione(1).

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa(2).

Note

(1) Tale periodo è stato inserito dall'art. 1 comma 1, lettera h) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(2) La sospensione condizionale della pena ora ha per effetto la sospensione delle pene principali e automaticamente di quelle accessorie, senza quindi che il giudice vi faccia esplicito riferimento. Si ricordi che fino alla riforma del 1990 invece era previsto esattamente l'opposto ovvero che non si estendeva la sospensione condizionale alle pene accessorie.
Rimangono invece ferme le obbligazioni civili nascenti da reato e le sanzioni amministrative, eventualmente irrogate dal giudice, come l'ordine di demolizione dell'opera abusiva.

Ratio Legis

La norma, prevedendo l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, risponde ad una funzione specialpreventiva, in quanto diretta a non frustrare le istanze rieducative ed a garantirne così il reinserimento sociale del reo.

Spiegazione dell'art. 166 Codice Penale

La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione del presente articolo ad opera della legge n. 19/1990, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza senza uno specifico provvedimento a ciò destinato.

Tranne in alcuni casi in cui è comunque prevista un'efficacia extrapenale di alcune norme in relazione a determinate condanne, in nessun caso la pena sospesa può costituire motivo per l'applicazione di misure di prevenzione o per l'impedimento a ottenere licenze, concessioni od autorizzazioni, o per il divieto di accedere a posti pubblici.

Rappresenta un esempio di efficacia extrapenale, e perciò non soggetta a sospensione, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità, per la durata non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci che, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2 d.P.R. 361/1957, scaturisce da una sentenza irrevocabile di condanna per reati elettorali, la quale appunto costituisce effetto extrapenale della condanna e non pena accessoria.

Massime relative all'art. 166 Codice Penale

Cass. pen. n. 8538/2019

La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato.

Cass. pen. n. 5412/2019

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.

Cass. pen. n. 27297/2019

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).

Cass. pen. n. 52522/2018

La perdita del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici disposta in relazione a reati comuni è soggetta alla sospensione condizionale della pena in base alla previsione generale di cui all'art.166 cod.pen, in quanto la diversa disciplina prevista dall'art. 113, commi 1 e 2, d. P.R. n. 361 del 1957, in base al quale la condanna per un reato elettorale comporta sempre la perdita dell'elettorato attivo e passivo, si applica solo a tale tipologia di reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla privazione del diritto di elettorato del condannato per reato elettorale non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, bensì integra il difetto di un requisito soggettivo per l'esercizio del diritto di elettorato).

Cass. pen. n. 24972/2013

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".

Cass. pen. n. 6285/1997

Atteso il disposto di cui all'art. 166, comma secondo, c.p., nella parte in cui questo prevede che la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire “in alcun caso, di per sé, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione”, il giudice della prevenzione, qualora ritenga di affermare la pericolosità del proposto, può valutare a tal fine gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna solo unitamente ad altri e diversi elementi, desumibili aliunde.

Cass. pen. n. 3209/1997

Poiché la norma più favorevole all'imputato va individuata comparando il trattamento derivante dall'applicazione della legge anteriore con quello fissato dalla legge posteriore e ravvisando la lex mitior in quella che sia foriera di conseguenze meno gravose per il colpevole e poiché nella vigenza del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la sospensione della patente di guida costituiva pena accessoria mentre secondo il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa per il reato di omicidio colposo commesso, nel vigore del codice della strada abrogato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena accessoria della sospensione della patente di guida è più favorevole della sanzione amministrativa accessoria perché la pena, a differenza dell'altra, viene in concreto attratta dalla sospensione della pena principale, con conseguente trattamento sanzionatorio complessivamente più mite per l'imputato.

Cass. civ. n. 10382/1993

La norma dell'art. 17, n. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della «condotta specchiatissima ed illibata» ai fini dell'iscrizione nell'albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell'art. 166 c.p. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l'art. 4, L. 7 febbraio 1990, n. 19 né per effetto della L. 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l'accesso ai pubblici impieghi.

Cass. pen. n. 2131/1992

La sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 c.p., introdotta dall'art. 4 L. 7 febbraio 1990, n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie

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Consulenze legali
relative all'articolo 166 Codice Penale

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O. P. chiede
martedì 27/02/2024
“Mio figlio è stato condannato per evasione fiscale con applicazione della sospensione condizionale della pena ma dichiarato interdetto ex art. 12 del dlgs 74/2000. L'interdizione opera ugualmente oppure rimane sospesa?”
Consulenza legale i 03/03/2024
La risposta al quesito è alquanto semplice in quanto viene fornita dallo stesso codice penale il quale, all’articolo 166, dispone testualmente che “la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie”.

Il medesimo articolo pone delle limitazioni a tale principio in caso di condanna per taluni reati contro la PA nei quali, evidentemente, non rientra il reato fiscale di cui alla richiesta di parere.

Pertanto, nel caso di specie, è possibile affermare che l’ottenuta sospensione condizionale della pena sospende allo stesso modo la pena accessoria comminata ai sensi dell’ art. 12 della legge reati tributari.

Marco C. chiede
mercoledì 17/05/2017 - Piemonte
“Spett. Studio Brocardi
Vorrei sottoporVi una mia questione legale/lavorativa che sto attualmente affrontando.
Nel Giugno 2016 sono stato accusato di truffa e falso in atto pubblico.
In accordo con il mio Avvocato, ho chiesto il patteggiamento ed il rinvio a giudizio per meglio definire l'entità del risarcimento danni e restituzione alla parte lesa. Sono in attesa della sentenza finale, il mio legale mi ha previsto una probabile condanna a circa un anno con sospensione condizionale della pena (prec. incensurato).
Vorrei riprendere a lavorare acquistando una licenza Taxi per poter esercitare nel comune di Torino. Il regolamento per la gestione del servizio pubblico taxi del mio comune (art. 11), prevede per l'ottenimento della licenza, il requisito di idoneità morale, che non risulta essere soddisfatto se il soggetto ha " riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, l'ordine e la fede pubblica... "
Vorrei sapere se la condanna con la sospensione condizionale della pena che riceverò è riconducibile alla pena detentiva citata nel suddetto regolamento e può impedirmi di ottenere la licenza.
Inoltre è possibile fare riferimento all'art 166 del CP circa il non impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa?
In conclusione potrei acquistare la licenza taxi (att. costo di 120.000 euro) senza correre il rischio di essere poi revocata per idoneità morale non soddisfatta, ed al momento della domanda da consegnare in comune, cosa dovrei autocertificare circa il requisito di idoneità morale?
Ringrazio per la Cortese Attenzione e porgo Distinti Saluti
Marco C.”
Consulenza legale i 19/05/2017
L’art. 166 del c.p. stabilisce che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, ma nel caso di specie il problema è rappresentato dalla condanna in sé, come correttamente inquadrato nella seconda parte del quesito.

Senza dubbio i reati contro la fede pubblica sono causa ostativa per l’ottenimento della licenza.

Resta quindi da stabilire se la condanna, pur a pena sospesa, per uno di tali reati possono o meno impedire l’ottenimento della licenza.

L’art. 11 del Regolamento per l’esercizio del servizio taxi con autovettura della Citta di Torino, sancisce che:

"2. Il requisito di idoneita' morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o piu' reati, una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il requisito idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.


Alla luce di tale norma, quindi, anche una condanna a pena sospesa per il delitto di falso in atto pubblico è impeditiva.
Questa affermazione è confermata dalla Giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 giugno n. 4159).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1070 del 10 gennaio 2008 ha anche stabilito che “commette il reato di falsità ideologica in atto pubblico colui che al fine di conseguire la licenza del taxi dichiara di non avere a suo carico condanne penali irrevocabili, elemento richiesto come requisito morale. Al fine di evitare l’incriminazione non rileva addurre gli effetti della sospensione condizionale della pena ex art. 166 del c.p. o il falso innocuo, in quanto in questione si discute di fede pubblica e dell’idoneità delle dichiarazioni ad ingannare la fede pubblica. Non rileva, quindi, l’uso del documento e dei suoi effetti”.

Infine, si osserva che leggendo il regolamento pare che il requisito di idoneità morale debba sussistere solo nel momento dell’acquisizione della licenza ma non sia un elemento necessario ai fini del mantenimento della stessa.

In breve, se la condanna divenisse definitiva dopo l’ottenimento della licenza non vi sarebbero problemi.

L’alternativa sarebbe chiedere la riabilitazione dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza e, una volta ottenuta, sussisterebbe nuovamente il requisito di idoneità morale.