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Articolo 165 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Obblighi del condannato

Dispositivo dell'art. 165 Codice Penale

(1)La sospensione condizionale della pena può essere subordinata(2) all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [c.p.p. 538, 539]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente(3).

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno(4)(5).

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1(6)(8).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa(7).

Note

(1) La norma in esame è stata modificata successivamente all'intervento operata dalla legge 11 giugno 2004, n. 145, la quale ha nello specifico inserito il comma 3, prima inesistente, e modificato il comma 1, nonché soppresso l'espressione “salvo che ciò sia impossibile” con cui si concludeva in origine il comma 2.
(2) La sospensione condizionale della pena può quindi essere subordinata dal giudice all'adempimento di una serie di obblighi da parte del beneficiario, in tale disposizione indicati. Si ricordi che tale elencazione ha carattere tassativo, per cui la sospensione condizionale della pena non può essere sottoposta ad obblighi diversi.
Per quanto attiene al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, si ricordi che il giudice può subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena solo al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e non all'adempimento, in forma generica, dell'obbligo dell'integrale risarcimento del danno cagionato alla parte lesa. Nel caso invece in cui viene richiesta l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, è necessario che il condannato elimini quelle conseguenze derivanti dal danno criminale, che ineriscono alla lesione o pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, non quindi quelle che derivano dal danno inteso in senso civilistico.
(3) Il giudice, nel caso debba decidere per la seconda sospensione condizionale, è tenuto necessariamente all'imposizione in capo al condannato di una serie di obblighi. La subordinazione all'adempimento degli obblighi è obbligatoria in questi casi, a differenza delle ipotesi in cui il soggetto non abbia già usufruito della sospensione.
(4) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(5) Tale comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 13, della L. 27 settembre 2021, n. 134.
(6) Tale comma è stato inserito dall'art. 6 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(7) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 3 comma 1 della L. 26 aprile 2019 n. 36.
(8) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 15, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

Il fondamento della norma si coglie nell'intento del legislatore di razionalizzare l'uso dell'istituto.
L'automatismo che caratterizza nella prassi l'applicazione della sospensione condizionale ha tuttavia vanificato questa ratio.

Spiegazione dell'art. 165 Codice Penale

La norma in oggetto conferisce il potere discrezionale al giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena a vari obblighi.

L'imputato dovrà in tal caso restituire quanto indebitamente conseguito, risarcire il danno o eliminare le conseguenza dannose o pericolose del reato.

Se il condannato non si oppone, egli può ottenere la sospensione condizionale prestando attività non retribuita a favore della collettività per un tempo comunque non superiore alla durata delle pena sospesa.

Il potere discrezionale del giudice in merito diventa invece un obbligo qualora la sospensione venga concessa a persona che ne ha già usufruito (v. ultimo comma art. 164).

Il medesimo obbligo per il giudice sussiste per i reati contro la P.A. commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, e la concessione della sospensione è subordinata al pagamento della somma corrispondente all'ingiusto profitto ottenuto o all'ammontare di quanto indebitamente percepito.

Tramite la sentenza di condanna il giudice deve stabilire il termine massimo entro cui gli obblighi vanno adempiuti.

///SPIEGAZIONE ESTESA

L’istituto della sospensione condizionale della pena è stato modificato dal legislatore nel 2004, attraverso un intervento che ha inserito nella disposizione il lavoro di pubblica utilità.
Attualmente, infatti, è prevista la possibilità di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di lavoro non retribuito a favore della collettività, con i metodi indicati dal giudice nella sentenza.
La norma specifica che tale possibilità è prevista nel caso in cui il condannato “non si opponga”, e ciò ha indotto buona parte degli interpreti a ritenere che tale modalità possa essere prevista anche per il condannato che sia rimasto contumace.
Non determina nullità della sentenza la mancata indicazione precisa dei giorni di lavoro, potendo in tal senso intervenire il giudice dell’esecuzione ad una più precisa determinazione. Si ritiene sufficiente, per il giudice della cognizione, indicare la durata massima complessiva e giornaliera del lavoro da svolgere.
La previsione di cui al comma 1 è ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza tassativa, non potendo il condannato essere sottoposto, ai fini della concessione del beneficio, a obblighi diversi rispetto a quelli previsti dalla norma.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29163 del 12 luglio 2016, si è pronunciata sulla questione, affermando che sussisterebbe una violazione dei principi di legalità e tassatività se la sospensione condizionale della pena venisse subordinata all’obbligo di risarcire i danni entro un termine predefinito in sentenza, nel caso in cui sia stato demandato al giudice civile di liquidare il predetto danno, ipotesi non contemplata dal comma 1 della disposizione in commento (che richiede, viceversa, che sia il giudice di merito a procedere direttamente alla quantificazione dell’obbligo risarcitorio).
Per quanto attiene poi al rilievo, nella determinazione del risarcimento dei danni o della provvisionale, della capacità economica del condannato, non esiste una unanimità di vedute in giurisprudenza.
Infatti, una certa parte degli interpreti sostiene che non occorra compiere, da parte del giudice di merito, alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato.
Viceversa, altra parte della giurisprudenza afferma che sia necessario compiere una valutazione motivata, seppur discrezionale, in merito alle capacità economiche del condannato, con riferimento alle sue possibilità concrete di adempiere al pagamento del risarcimento liquidato.
Una questione importante riguarda la possibilità, discussa in giurisprudenza, di concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola all’obbligo di abbattimento di opere abusive.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza, nonostante alcune pronunce più datate che si erano espresse in senso negativo, sembra aver ammesso tale possibilità, prevedendo anche che gli eventuali interventi in sanatoria relativi alle opere abusive debbano intervenire all’interno dei tempi fissati dal giudice per l'ordine di abbattimento.
Il termine di adempimento è elemento essenziale ed entro lo stesso deve necessariamente essere adempiuto l’obbligo che condiziona la concessione della sospensione condizionale (salva l’impossibilità assoluta non imputabile al condannato).
Il termine di adempimento, quindi, si presenta come necessario ed ineliminabile.
Nel caso in cui il giudice di merito non dovesse pronunciarsi sul punto, la giurisprudenza ha previsto che il termine debba coincidere con i due o cinque anni, a seconda che si tratti di contravvenzione o delitto, previsti dall’art. 163 del c.p., e il dies a quo decorrerà dal giorno in cui la sentenza sarà passata in giudicato.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 165 Codice Penale

Cass. pen. n. 9063/2023

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta generica di nuova concessione del beneficio da parte dell'imputato che ne abbia già fruito comporta l'implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e, quindi, la non opposizione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, trattandosi di aspetti sottratti alla determinazione delle parti e rimessi al vaglio del giudice, con la conseguenza che non è necessario un espresso dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione.

Cass. pen. n. 36772/2022

In tema di patteggiamento, l'illegittima applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinata, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena.

Cass. pen. n. 37503/2022

La subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il "quantum" dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica.

Cass. pen. n. 32577/2022

In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi - senza significative cesure temporali - in epoca successiva, stante l'unitarietà strutturale del reato.

Cass. pen. n. 23400/2022

Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi 'ex lege' alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata. La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. c.p. e 54, comma 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, c.p. in relazione alla misura della pena sospesa.

Cass. pen. n. 46959/2021

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Cass. pen. n. 329/2021

In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di recupero del condannato, configura una disposizione di diritto sostanziale, come tale non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/11/2020)

Cass. pen. n. 28559/2021

Nel giudizio di legittimità, la parte civile è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alle restituzioni o al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., con la conseguenza che, quando ha effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa ai propri interessi, in caso di soccombenza dell'imputato, ha diritto alla liquidazione delle spese processuali. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 06/11/2019)

Cass. pen. n. 27633/2021

In caso di richiesta di applicazione concordata della pena subordinata alla sua sospensione condizionale, le parti possono ulteriormente subordinare la concessione del beneficio all'imposizione di obblighi e in particolare alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore della collettività, purché specifichino il termine di durata della prestazione. (Diff. Sez. 3, n. 1165 del 1996, Rv. 204272-01). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/11/2019)

Cass. pen. n. 35485/2021

In tema di patteggiamento, l'illegittima applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinata, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE IMPERIA, 13/07/2020)

Cass. pen. n. 24891/2021

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., vigendo la disciplina speciale dettata dal comma 5-bis dell'art. 73 del medesimo testo normativo che stabilisce che non può irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità qualora si conceda la sospensione condizionale della pena. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 22/10/2020)

Cass. pen. n. 22094/2021

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/06/2019)

Cass. pen. n. 16788/2021

In tema di violazione degli obblighi di assistenza, è illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa della separazione, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/06/2019)

Cass. pen. n. 8535/2021

La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 19/12/2019)

Cass. pen. n. 8314/2021

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/11/2019)

Cass. pen. n. 7195/2021

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione occorre tener conto, nella determinazione della pena da scontare, delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 04/03/2020)

Cass. pen. n. 13776/2020

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 17/07/2020)

Cass. pen. n. 3187/2020

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento versava in una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 04/07/2019)

Cass. pen. n. 1867/2020

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo necessariamente tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse qualora dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 21/11/2019)

Cass. pen. n. 29001/2020

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 28/03/2019)

Cass. pen. n. 28568/2020

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito di tale beneficio implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.(Fattispecie in cui la sospensione condizionale della pena era stata in precedenza concessa con sentenza di applicazione della pena). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/07/2018)

Cass. pen. n. 26958/2020

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 07/02/2018)

Cass. pen. n. 23917/2020

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, in difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 07/01/2020)

Cass. pen. n. 23742/2020

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 09/10/2019)

Cass. pen. n. 12079/2020

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/10/2019)

Cass. pen. n. 11738/2020

Il giudice di appello, pronunciandosi su impugnazione della parte civile, può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, essendo tale istituto funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 12/09/2017).

Cass. pen. n. 6368/2020

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. (Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE VERCELLI, 12/07/2019)

Cass. pen. n. 11611/2020

La sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata concessa, all'imputato che ne abbia già usufruito, la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., come previsto dal secondo comma della medesima norma, è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione, per avere il giudice omesso di verificare la concedibilità del beneficio, rigettando, in presenza di condizioni ostative, la richiesta di patteggiamento a norma dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 20/09/2019)

Cass. pen. n. 8803/2020

Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., il giudice di merito può valutare incidentalmente l'intervenuta "abolitio criminis" di fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, laddove ciò risulti evidente e non sia necessario il compimento di ulteriori accertamenti. (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 10/01/2019)

Cass. pen. n. 1665/2019

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione del predetto alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 22/01/2019)

Cass. pen. n. 49481/2019

In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, di cui l'imputato abbia già usufruito in relazione ad una precedente condanna, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di un beneficio accordabile per legge solo in maniera condizionata. (Annulla in parte con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BERGAMO, 07/02/2019)

Cass. pen. n. 4626/2019

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 21/09/2018)

Cass. pen. n. 4426/2019

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione del predetto alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata.(Fattispecie relativa a sentenza di applicazione della pena). (Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 19/03/2019)

Cass. pen. n. 7604/2019

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione del predetto alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (Fattispecie di subordinazione della sospensione condizionale alla pubblicazione della sentenza di applicazione della pena disposta a titolo di riparazione del danno). (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE VARESE, 16/04/2018)

Cass. pen. n. 42583/2019

La concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. (Fattispecie in tema di truffa aggravata in cui la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio alla restituzione in favore dell'Inps delle somme indebitamente riscosse dall'imputato, pur in assenza di costituzione come parte civile dell'ente previdenziale, trattandosi di somme corrispondenti all'illecito profitto del reato e, quindi, all'evento penalmente rilevante, tale da determinare il c.d. danno penale, non necessariamente coincidente con l'ulteriore pregiudizio civilistico cagionato all'ente stesso, del quale non avrebbe potuto essere disposto il risarcimento in assenza di domanda di parte). (Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 09/11/2018)

Cass. pen. n. 6519/2019

La durata massima dello svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, ove la stessa costituisca condizione per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è disciplinata dall'art. 165 cod. pen. e corrisponde alla durata della pena la cui esecuzione è stata sospesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in forza del richiamo contenuto nell'art. 18-bis disp. coord. cod. pen., le previsioni dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sono applicabili alla disciplina della sospensione condizionale solo in quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 165 cod. pen. e, quindi, non per gli aspetti compiutamente disciplinati da tale disposizione). (Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PALERMO, 14/02/2019)

Cass. pen. n. 45854/2019

Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati. (In applicazione del principio, la Corte, con riferimento ad una condanna per truffa aggravata in danno di ente previdenziale, ha annullato la sentenza impugnata nella parte cui aveva subordinato la concessione del beneficio alla restituzione dell'importo erogato indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 05/03/2019)

Cass. pen. n. 40480/2019

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. (Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 09/05/2018)

Cass. pen. n. 40041/2019

Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (nella specie, al pagamento della provvisionale stabilita) ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato come l'obbligo in questione sia coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 09/03/2017)

Cass. pen. n. 38476/2019

In tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero). (Vedi Sez. 1, n. 6251 del 1994, Rv. 198876). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 03/10/2018)

Cass. pen. n. 47649/2019

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con la sentenza di separazione consensuale, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 29/10/2018)

Cass. pen. n. 19721/2019

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 26/04/2018)

Cass. pen. n. 25349/2019

In tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, che aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla demolizione del fabbricato abusivo, secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 2, cod. pen., pur in difetto di accordo delle parti al riguardo). (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TORINO, 18/10/2018)

Cass. pen. n. 29924/2019

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un'esecuzione "ante iudicatum" delle statuizioni penali della pronuncia.

Cass. pen. n. 17119/2019

In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente, in quanto non subordinata agli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che nel concetto di pena illegale rientra tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo. (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BERGAMO, 26/09/2018)

Cass. pen. n. 16157/2019

In tema di reati edilizi, è legittima la sentenza con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, senza procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 08/02/2018)

Cass. pen. n. 20502/2019

È illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 18/10/2017)

Cass. pen. n. 26259/2018

In tema di sospensione condizionale della pena, qualora il beneficio venga concesso a persona che ne abbia già usufruito, l'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p., della sua subordinazione all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo dello stesso articolo non comporta che, quando l'obbligo prescelto dal giudice sia quello della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, possa prescindersi dalla condizione costituita dalla non opposizione da parte dell'imputato; condizione per la realizzazione della quale deve ritenersi necessaria una espressa manifestazione di volontà proveniente dallo stesso imputato, con esclusione, quindi, della possibilità che essa venga desunta da atti redatti dal difensore, ivi compreso l'atto di appello.

Cass. pen. n. 19882/2018

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale l'imputato lamentava che il Tribunale aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore di un'associazione di volontariato senza verificare la sua disponibilità).

Cass. pen. n. 39770/2017

Nel caso di sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, non integra nullità della sentenza di condanna l'omessa specificazione dei giorni di espletamento del lavoro, potendo questi ultimi formare oggetto di determinazione da parte del giudice dell'esecuzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'ente presso cui il lavoro andava svolto e della durata massima, complessiva e giornaliera, di esso).

Cass. pen. n. 26873/2017

In materia di sospensione condizionale della pena, le condotte previste dall'art. 165, comma quarto, cod. pen., a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall'illecito del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono funzionali all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167, cod. pen.; esse configurano una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore avvenuta con la legge n. 69 del 2015.

Cass. pen. n. 47216/2016

La modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato, a norma dell'art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.

Cass. pen. n. 25413/2016

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per consentire al giudice di merito di verificare se l'imputato, dichiarato fallito dopo la sentenza di condanna di primo grado, avesse perduto l'amministrazione del proprio patrimonio con conseguente impossibilità di adempiere personalmente al pagamento della provvisionale).

Cass. pen. n. 22259/2016

Nel condizionare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, il giudice può legittimamente subordinare il beneficio al versamento della somma entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, in quanto la condanna, nella parte concernente la provvisionale, è immediatamente esecutiva per legge.

Cass. pen. n. 22258/2016

In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice fissi il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui é subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trova applicazione quello di novanta giorni, richiamato dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che invece opera nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine.

Cass. pen. n. 4014/2016

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al versamento di una provvisionale, il giudice può fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo cod. proc. pen.. È, pertanto, illegittimo il provvedimento con cui il giudice di appello escluda il beneficio concesso in primo grado, in assenza di appello del P.M. in ordine al riconoscimento di detto beneficio oppure dell'inosservanza da parte del condannato, senza giustificato motivo, degli obblighi cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata.

Cass. pen. n. 24642/2015

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello previsto dall'art. 163 cod.pen., ossia con quello durante il quale è sospesa l'esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità).

Cass. pen. n. 21029/2015

Il condannato, che abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena subordinata al compimento di determinati obblighi stabiliti nella sentenza, non può invocare la sopravvenuta impossibilità di ottemperare per caso fortuito o forza maggiore se tale circostanza impeditiva dipende dall'avere egli stesso precostituito, mediante un proprio atto volontario, le condizioni per non adempiere, ostandovi il principio della personalità della pena e della obbligatorietà ed effettività di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la cessione a terzi della proprietà dell'area possa integrare una ipotesi di impossibilità ad eseguire la demolizione delle opere abusive imposta con la sentenza di condanna per la fruizione del beneficio).

Cass. pen. n. 3553/2014

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p..

Cass. pen. n. 28356/2013

In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato.

Cass. pen. n. 22342/2013

È illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

Cass. pen. n. 4723/2011

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, partecipa della natura afflittiva propria delle sanzioni e, pertanto, può essere sì destinata in favore di ente diverso dalla P.A., ed eventualmente anche in favore di una "onlus" o di altra organizzazione di volontariato, ma pur sempre nel quadro di una delega o concessione di esercizio da parte della pubblica amministrazione.

Cass. pen. n. 6314/2010

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Nella specie, si è ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale, sul rilievo che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità in favore del Comune per quattro mesi e per sei ore al giorno costituisse oggetto di un obbligo specificamente determinato e quindi esigibile, tanto più che l'ente pubblico aveva stipulato la convenzione prevista dal D.M. 26 marzo 2001 e che il condannato non aveva addotto alcuna causa di giustificazione a sostegno della sua inattività).

Cass. pen. n. 32649/2009

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione, occorre tener conto nella determinazione della pena da scontare delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale.

La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore, in modo da abbreviarne i tempi di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività prevista dall'art. 165, comma primo, c.p. ha una durata definita a settimane e a mesi secondo il calendario comune, fermo restando che, a richiesta del condannato, può essere esaurita con modalità concentrate in un intervallo temporale effettivo diverso).

Cass. pen. n. 28065/2007

La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di un'attività non retribuita a favore della collettività con fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data della sentenza irrevocabile, ma dal momento antecedente (nella specie, a distanza di pochi mesi dalla decisione), è illegittima, in quanto vanifica di fatto il diritto a proporre utile impugnazione.

Cass. pen. n. 25111/2007

Nei confronti di soggetto condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assicurative operate sulle retribuzioni dei dipendenti di una società di cui egli era legale rappresentante, ben può disporsi che la sospensione condizionale della pena sia subordinata, ai sensi dell'art. 165 c.p., all'effettuazione di detto versamento, nulla rilevando che il relativo obbligo facesse formalmente carico alla società.

Cass. pen. n. 18450/2007

È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento, da parte del condannato, delle obbligazioni risarcitorie in favore della parte offesa che non sia costituita parte civile, non potendosi far rientrare tale adempimento, per la sua natura privatistica, tra le conseguenze dannose o pericolose del reato, alla cui eliminazione, stante il loro carattere pubblicistico, il giudice ben può condizionare l'applicazione del beneficio.

Cass. pen. n. 13456/2007

Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 43188/2004

La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 c.p.p. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato; infatti, le disposizioni contenute nell'art. 165 c.p., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.

Cass. pen. n. 36769/2004

Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, giacché l'adempimento di un obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo c.p.p. ha fondamento nell'art. 165 c.p., che prevede le attività che l'imputato può porre in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose o pericolose del reato al fine di pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato.

Cass. pen. n. 32706/2004

In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso.

Cass. pen. n. 23647/2004

Nel caso di condanna per violazione della disciplina edilizia, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato e si sia verificata l'impossibilità di adempiere entro il termine fissato per essere stato l'immobile acquisito al patrimonio del comune, il giudice dell'esecuzione non può procedere alla revoca del beneficio esulando dai poteri del condannato l'adempimento della condizione alla quale il beneficio stesso era stato sottoposto.

Cass. pen. n. 20378/2004

In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante.

Cass. pen. n. 14928/2004

La sopravvenuta abolitio criminis, avendo efficacia ablatoria completa, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, ivi compresa l'attitudine di quest'ultima a costituire precedente formalmente ostativo ad una nuova concessione della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 933/2004

Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo risarcitorio in favore della parte offesa senza che quest'ultima abbia esercitato l'azione civile nel processo penale, potendo in tal caso il giudice soltanto prendere in considerazione, al fine di individuare gli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi riconnessi causalmente al fatto di reato, che ne caratterizzano il contenuto offensivo. Ne consegue che va annullata la sentenza con la quale il giudice, in relazione ad una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, subordini, in assenza della costituzione di parte civile, la concessione del suddetto beneficio «al pagamento della somma non corrisposta a titolo di mantenimento della figlia»

Cass. pen. n. 713/2004

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p. nella parte in cui non esclude che l'esercizio da parte del giudice della facoltà di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno possa fondarsi su considerazioni afferenti le condizioni economiche e sociali dell'imputato, in quanto il giudice della cognizione non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, trovando la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere la sua realizzazione soltanto in sede esecutiva.

Cass. pen. n. 35501/2003

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, il giudice, con la sentenza di condanna, può subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nascenti dal reato, con la unica precisazione che in caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento di un sito la sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e proceduralizzati dall'art. 17 dello stesso decreto n. 22, stante la espressa previsione contenuta nel successivo art. 51 bis; per gli altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi, anche se talvolta prodromici, da quello di inquinamento di un sito, il giudice può applicare la previsione codicistica di cui all'art. 165, e quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze secondo le modalità da lui stesso stabilite nella sentenza di condanna.

Cass. pen. n. 24714/2003

Di fronte all'inadempienza dell'obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza dedotto dall'obbligato con formule stereotipe del tipo «avrebbe potuto trovarsi un lavoro» o «darsi da fare».

Cass. pen. n. 33934/2002

Esiste una sostanziale diversità di funzione tra l'ordine di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 ed il potere di subordinare la sospensione della pena alla demolizione dell'opera, quale condizione prevista dall'art. 165 c.p., sebbene per lo più tali istituti vengano tra loro coordinati. Il primo è una sanzione accessoria tipicamente amministrativa rimessa all'autorità giudiziaria penale; il secondo costituisce un obbligo ripristinatorio che si pone quale condizione al godimento del beneficio, che il giudice può imporre indipendentemente dall'inflizione dell'anzidetta sanzione accessoria. (Mass. redaz.).

Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi (rivolti ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ex art. 165 c.p., il soggetto interessato può, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento ed in tal caso spetta al giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 3610/2001

Il disposto di cui all'art. 165, comma secondo, c.p., secondo cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito, il beneficio dev'essere subordinato, salvo che ciò sia impossibile, all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente dello stesso articolo, non può trovare applicazione — quanto meno con riguardo all'obbligo del risarcimento del danno in favore della parte civile — qualora trattisi di sospensione condizionale concessa con la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ciò essenzialmente in quanto la pronuncia di tale sentenza prescinde da qualsivoglia accertamento in ordine all'esistenza ed alla quantificazione del danno risarcibile, tanto che essa non fa neppure stato nel relativo giudizio civile; il che dà luogo proprio ad una di quelle situazioni di «impossibilità» (da intendersi in senso giuridico) che, secondo quanto previsto dalla stessa norma in questione, giustificano la sua mancata applicazione.

Cass. pen. n. 5302/2001

La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell'art. 165 c.p., con la sentenza di condanna (nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile.

Cass. pen. n. 5217/2000

In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi stabilire un criterio che abbia validità universale. (Nella specie, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all'adempimento dell'obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, la S.C. ha ritenuto che il termine coincidesse con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che l'obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era già scaduto, sicché non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operatività della sospensione condizionale).

Cass. pen. n. 6580/2000

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l'azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.

Cass. pen. n. 4086/2000

È legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusivamente costruita ed al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto costituisce applicazione dell'articolo 165 c.p., il quale prevede la subordinazione del beneficio della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Cass. pen. n. 2684/2000

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 165 c.p., in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione delle conseguenze del reato, rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare all'imputato di sollevare la parte offesa dall'obbligo cartolare. Tale disposizione può essere impartita dal giudice anche in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile.

Cass. pen. n. 2390/2000

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall'art. 168 comma primo, n. 1, ultimo inciso, c.p., la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto. Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 c.p., non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell'adempimento, che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio.

Cass. pen. n. 2322/1999

Ove l'imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. (Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all'obbligo di demolire l'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art. 444, comma 3, c.p.p.).

Cass. pen. n. 1656/1998

La condizione del risarcimento del danno o dell'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, cui può essere subordinata la sospensione della pena, non può mai avere contenuto generico o indeterminato, incombendo sul giudice l'obbligo di provvedere a quantificare l'entità dell'importo dovuto alla persona offesa e specificare quale somma il condannato è tenuto a pagare — in corrispettivo della mancata riconsegna dei beni — per liberarsi del vincolo dell'adempimento.

Cass. pen. n. 10309/1998

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile: perché proprio l'art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e perché non può esservi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio.

Cass. pen. n. 7933/1998

In tema di invasione di terreni la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell'art. 165 c.p. La restituzione della res sulla quale è stato commesso il delitto assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall'imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro l'occupazione abusiva del demanio impedisce l'uso dell'area da parte della collettività o l'utilizzazione secondo le finalità che la pubblica amministrazione intende conseguire.

Cass. pen. n. 6957/1998

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del condannato, l'art. 165 c.p. si ispira ai principi di legalità e tassatività e pertanto la subordinazione può essere disposta solo con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare l'esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talché non si può ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza una ulteriore pronuncia.

Cass. pen. n. 2927/1998

Il reato di danneggiamento di cosa d'arte, di cui all'art. 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, rientra tra i casi che l'art. 165 c.p., primo comma, seconda parte, eccettua dal potere del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Ciò in quanto il citato art. 59 pone a carico del trasgressore l'esecuzione di quei lavori che il Ministero per i beni culturali ed ambientali riterrà di prescrivergli per riparare i danni da lui prodotti alla cosa; quando la riduzione in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subito, secondo un apposito procedimento.

Cass. pen. n. 2347/1998

Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all'immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi).

Cass. pen. n. 1427/1997

Nell'ipotesi in cui il giudice con la sentenza di condanna conceda la sospensione condizionale della pena, subordinandone l'efficacia all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato entro un preciso termine, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, il trascorrere infruttuoso di detto limite temporale comporta il venire meno del beneficio. Qualora l'imputato abbia presentato ricorso per cassazione, il passaggio in giudicato avviene nel giorno in cui la Corte decide sull'impugnazione medesima, non essendo prevista alcuna notifica di questo provvedimento.

Cass. pen. n. 2543/1997

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.

Cass. pen. n. 141/1997

In caso di condanna per reati in materia urbanistica il giudice penale può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, ma deve accertare che l'imputato sia giuridicamente nella condizione di poter eseguire la demolizione, e cioè che la pubblica amministrazione non abbia già adottato i provvedimenti previsti dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, acquisito l'immobile e l'area di sedime al patrimonio del comune.

Cass. pen. n. 3/1997

In tema di sospensione condizionale della pena, deve ritenersi illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 c.p., la subordinazione della sospensione predetta al risarcimento del danno nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno medesimo, giacché la disposizione predetta attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia direttamente proceduto alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.

Cass. pen. n. 8392/1996

Non è illegittima la fissazione del termine per il pagamento della provvisionale, cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, essendo anzi tale fissazione espressamente prevista dall'art. 165, terzo comma, c.p. Né è fondato sostenere che il termine debba coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, poiché quest'ultimo termine soccorre proprio in caso di mancata fissazione del termine da parte del giudice.

Cass. pen. n. 12263/1995

In tema di reati edilizi, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione della demolizione da parte del condannato non è legittima, poiché: 1) il legislatore ha disciplinato la materia delle sanzioni amministrative in modo autonomo, conferendo al giudice ordinario un ruolo di mera supplenza, e lasciando intatta in capo all'amministrazione, nel cui patrimonio è acquisito il bene, ogni decisione definitiva sulla destinazione del medesimo, che può anche essere utilizzato per prevalenti interessi pubblici; 2) non è vero che a seguito dell'intervento dell'A.G. la pubblica amministrazione perda il potere di iniziativa poiché tale limitazione dei poteri del consiglio comunale non trova riscontro nell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; 3) ogni volta che il legislatore ha voluto conferire al giudice penale un potere più penetrante lo ha detto espressamente, come nel caso di confisca conseguente a lottizzazione abusiva (art. 19); 4) l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nel prevedere, per gli abusi commessi dai condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la confisca - da eseguire attraverso l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune - dimostra che, se il legislatore ha dato prevalenza alla pubblica amministrazione per un caso ritenuto di particolare gravità, non ha attribuito prevalenza con riferimento al potere di eseguire demolizioni alla giurisdizione ordinaria per le ipotesi comuni di reato edilizio; conferma ulteriore si desume dalla sospensione dell'azione penale fino alla decisione dei ricorsi innanzi alla giurisdizione amministrativa (art. 22 legge 47/85, come modificato dall'art. 7 D.L. 400/95).

Cass. pen. n. 11203/1995

Dimostrata la natura giuridica di sanzione amministrativa dell'ordine di rimessione in pristino, proprio per la sua autonomia è possibile ammettere la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione in base all'art. 165 c.p. e, nel contempo, in virtù dei principi generali in tema di sanatoria e della finalità della sanzione di apprestare un recupero ambientale in una visione sostanziale della tutela dei beni, affermare la rilevanza dell'autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace.

Cass. pen. n. 8087/1994

In materia edilizia, il giudice, nel pronunciare condanna per il reato di cui all'art. 20, lett. b), L. 28 febbraio 1985, n. 47, ben può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, atteso che l'art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e non essendovi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisce conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio.

Cass. pen. n. 3944/1994

Nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e dovendo il giudice valutare in tale caso la sussistenza di essa.

Cass. pen. n. 9735/1993

L'ordine di demolizione non può mai essere disposto per le violazioni dell'art. 20, lett. a), L. n. 47 del 1985, poiché l'art. 7 della stessa legge menziona esclusivamente i casi disciplinati dall'art. 17, lett. a), L. 28 gennaio 1977, n. 10 trasfusi con modifica nelle lettere b), c) dell'art. 20, L. n. 47 citata. Né è applicabile l'art. 165 c.p., circa l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, poiché la materia è disciplinata autonomamente. L'art. 7 citato ha cioè una sua regolamentazione e rientra nella eccezione, prevista dall'art. 165 stesso, che esclude il caso in cui «la legge disponga altrimenti».

Cass. pen. n. 10/1993

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444 e 448 c.p.p.

Cass. pen. n. 855/1993

In materia di reati edilizi, va esclusa la titolarità da parte del giudice penale del potere di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'ottemperanza all'ordine di demolizione pronunciato dallo stesso giudice. Ciò perché è al sindaco che competono istituzionalmente la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i modi per l'eliminazione di esso. L'assenza di una tale legittimazione non è contraddetta né subordinata alla condizione che la legge non disponga «altrimenti», né dall'art. 7, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, perché l'intervento del giudice penale previsto da questa disposizione — e che deve essere coordinato con gli interventi dell'autorità amministrativa — è posto in funzione di ovviare all'inerzia dell'autorità stessa, con lo scopo di renderne ineludibile dall'esterno la tutela dell'assetto edificatorio, senza che muti il quadro di riserva istituzionale al sindaco della competenza per materia.

Cass. pen. n. 3010/1993

Ai sensi del comma secondo dell'art. 444 c.p.p. in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché non può esservi in quella sede né quantificazione del danno né assegnazione di provvisionale, dovendosi il giudice limitare al regolamento delle spese processuali concernenti la parte civile costituita, giusta la sentenza 12 ottobre 1990 n. 443 della Corte costituzionale. Per il principio di specialità, la previsione di cui al richiamato comma secondo dell'art. 444 prevale rispetto alla possibilità di far ricorso al disposto dell'art. 165 c.p.; conseguentemente deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena applicata a seguito di «patteggiamento» al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Cass. pen. n. 1585/1993

In materia paesaggistica, l'ordine di rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi ha struttura ed effetti completamente diversi da quello di demolizione, previsto nel campo edilizio dall'art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47. Il primo deve essere sempre disposto con la sentenza di condanna; il secondo soltanto nel caso di inerzia della P.A. Il contenuto dell'ordine di ripristino poi è molto ampio e complesso e può non coincidere con quello impartito dalla P.A. (art. 15 L. 29 giugno 1939, n. 1497), la quale, nella sede paesistica ha facoltà o di imporre soltanto la demolizione (e quindi nessun'altra opera alternativa) ovvero di chiedere il semplice pagamento di una indennità. In campo edilizio invece l'ordine del giudice e quello della P.A. hanno identica portata (demolizione). L'ordine de quo costituisce quindi una nuova forma di sanzione penale con caratteri spesso simili a quelli dell'analogo provvedimento amministrativo. Esso non è classificabile secondo gli schemi pregressi, ma è pur sempre conforme al principio di legalità. Ne deriva che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose e quindi al ripristino dello stato originario dei luoghi. (Nella specie la Corte ha anche affermato l'obbligatorietà della statuizione sul ripristino in sede di cosiddetto «patteggiamento», non rientrando l'ordine in questione tra le pene accessorie, per le quali è esclusa l'applicazione in questo tipo di procedimento).

Cass. pen. n. 1975/1992

È legittimo il provvedimento del giudice con il quale, constatata l'inerzia della pubblica amministrazione, lo stesso dispone la demolizione delle opere abusive, esercitando un potere-dovere di sostituzione nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia, non rientra nei poteri del giudice quello di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eseguita demolizione, poiché in definitiva spetta all'autorità comunale di valutare il danno al tessuto urbanistico ed i modi della sua eliminazione.

Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata espressamente pattuita tra le parti nel procedimento speciale ex art. 444 c.p.p., il giudice, valutata la legittimità di tale richiesta, non può accordare il beneficio subordinandolo alla demolizione delle opere abusive, poiché in tal modo viola la libertà negoziale manifestata dalle parti. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione).

Cass. pen. n. 6919/1992

La clausola con la quale si subordini la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di diserzione alla riassunzione del servizio entro una certa data è illegittima. Essa, invero è fuori dall'ambito di quelle consentite dall'art. 165 c.p. e il relativo obbligo non è prestazione esigibile potendo esso essere adempiuto anche attraverso altra forma e cioè l'espiazione della pena, avendo ritenuto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 467 del 19 dicembre 1991, che anche il militare in servizio può rifiutare, per motivi di coscienza, di prestare il relativo servizio e che egli in tale ipotesi è esonerato dalla relativa prestazione sempre che la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.

Cass. pen. n. 10219/1991

La mancata fissazione di un termine entro il quale l'imputato, cui sia stato accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve adempiere all'obbligo di pagare la somma a titolo di provvisionale non costituisce violazione dell'art. 165, terzo comma, c.p., venendo in tal caso il termine per l'adempimento dell'obbligo a coincidere con quello preveduto dall'art. 163 c.p. con conseguente vantaggio da parte dell'imputato.

Cass. pen. n. 9308/1991

A norma dell'art. 165 c.p. è consentito al giudice subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo della restituzione, ma non all'adempimento in forma generica dell'obbligo dell'integrale risarcimento del danno cagionato alla parte lesa. Tale disposizione, infatti, stabilisce che la subordinazione può essere riferita soltanto al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o della provvisionale eventualmente assegnata e ciò presuppone che vi sia stata costituzione di parte civile e che il giudice abbia avuto la possibilità di «liquidare» subito e direttamente il danno quantificandolo in una determinata somma di denaro, ovvero che gli sia stata richiesta una provvisionale che abbia avuto modo di assegnare.

Cass. pen. n. 7704/1991

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento l'art. 24 della L. n. 319 del 1976 consente espressamente al giudice di poter concedere la sospensione condizionale della pena sottoponendo il beneficio a determinati adempimenti. Il giudice può richiedere, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa, ma non ne invade la sfera di competenza se impone l'adozione di un sistema di depurazione, che costituisce una delle ordinarie misure di prevenzione dell'inquinamento.

Cass. pen. n. 1/1988

In tema di costruzione abusiva, tanto nella situazione normativa vigente, come in quella antecedente all'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non è consentito al giudice, in caso di condanna per il reato di costruzione in assenza o in totale difformità della concessione, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, anche se già ordinata dal sindaco. Il giudice ordinario non ha, infatti, il potere di ordinare la demolizione delle costruzioni abusive, dovendo essere configurato la disposizione dell'art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, che impone al giudice, con la sentenza di condanna, l'obbligo di ordinare la demolizione dell'opera quando, acquisito il bene al patrimonio comunale a seguito di mancata ottemperanza dell'interessato nel termine previsto (novanta giorni), dall'ingiunzione di demolizione fatta dal sindaco, l'autorità amministrativa (comunale in via primaria e regionale in via sostitutiva) sia rimasta inerte in ordine alla demolizione dell'opera (in assenza di deliberazione del consiglio comunale che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento della stessa, sempre che essa non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali) e a maggior ragione quando nessun provvedimento sia stato adottato, come disposizione avente carattere di supplenza, prevista per ovviare all'inerzia dell'autorità amministrativa con lo scopo di rendere ineludibile ab externo la tutela dell'assetto edificatorio, che non immuta il quadro di riserva istituzionale alla pubblica amministrazione della competenza in materia.

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relative all'articolo 165 Codice Penale

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Stefano G. chiede
martedì 13/04/2021 - Lombardia
“Con riferimento alla consulenza Q202127977 formulo il seguente quesito:
Art. 165 c.p. Comma 1 La sospenisione condizionale della pena ….….. può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
A me pare che la sospensione della pena, in questo caso, sia la commutazione di una pena in un’altra. Cioè i lavori di pubblica utilità.
Nel caso in specie non ci sono conseguenze dannose o pericolose e la disponibilità alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non è mai stata prospettata nei tre gradi di giudizio.
È possibile ora richiedere la commutazione al Tribunale di sorveglianza o ci sono norme che lo vietano?
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la pena deve avere uno scopo rieducativo e non punitivo, cosa che potrebbe essere corroborata da una perizia che attesti la pericolosità per la salute psichica del soggetto e dal fatto che esiste un disegno di legge che lo consentirebbe.
Detto disegno di legge, prevede all’art. 2 – comma 1: - Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 47.1. - (Affidamento in prova per lavoro di pubblica utilità). - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.”
Consulenza legale i 13/04/2021
La richiesta di parere è erronea da un punto di vista concettuale e sistematico.

La sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 163 c.p., è una causa di estinzione del reato ed è stata approntata dal legislatore con lo specifico fine di evitare la comminazione di pene detentive brevi, laddove vi sia una prognosi positiva della condotta dell’imputato per il futuro.

La disposizione dell’art. 165 c.p., che subordina la concessione del beneficio all’esecuzione di lavori di non retribuiti in vantaggio della comunità non costituisce affatto una “conversione” della pena (che, nel caso di sospensione, non viene affatto comminata!) ma, semplicemente, rappresenta uno strumento volto ad evitare che si crei una ingiustificata disparità di trattamento tra chi, potendo – essendo benestante - risarcire il danno e/o rimediare alla propria condotta, avrebbe potuto ottenere il beneficio, e chi, invece, non potendoselo permettere, sarebbe stato automaticamente escluso dalla concessione del beneficio in parola.

Se, dunque, la sospensione condizionale della pena non è stata concessa dal giudice nei tre gradi di giudizio, è assolutamente impossibile che la stessa venga richiesta al Tribunale di Sorveglianza al quale, dunque, possono essere richieste solo ed esclusivamente le misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario senza che, a tal fine, rilevino disegni di legge o fantasiose interpretazioni sistematiche delle disposizioni penali e processualpenalistiche vigenti.