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Articolo 145 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Dispositivo dell'art. 145 Codice Penale

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato [213](1).

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

  1. 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185];
  2. 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [188; 692 c.p.p.](2);
  3. 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento [535, 691, 693 c.p.p.](3).

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro(4).

Note

(1) Per quanto attiene alla determinazione, tale remunerazioni sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A ciò per legge é preposta una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, conformemente a quanto predisposto dall'articolo 22, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento penitenziario.
(2) Vengono considerate spese per il mantenimento quelle "concernenti gli alimenti ed il corredo", come prevede l'articolo 2 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), rimanendo quindi escluse quelle sanitarie.
(3) Si ricordi il condannato/internato può godere della remissione del debito sussistente tra sé e l'Amministrazione penitenziaria (art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354), relativamente alle spese processuali e di mantenimento, solo qualora ricorrano congiuntamente due requisiti: disagiate condizioni economiche e regolare condotta.
(4) Si ritiene che tale comma, in quanto incompatibile con il disposto di cui all'articolo 24, comma 2, della 26 luglio 1975, n. 354, possa considerarsi da questo sostituito. Di conseguenza, la disposizione in esame, dovrebbe così leggersi: "In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili della amministrazione".

Ratio Legis

Il legislatore riconosce la fondamentale importanza del lavoro quale elemento di riabilitazione e reintegrazione sociale del detenuto e di conseguenza anche la retribuzione come controprestazione per l'attività lavorativa svolta durante la permanenza in istituto. Di preliminare importanza appare comunque la finalità di risarcire le persone offese ed i danneggiati dal reato.

Spiegazione dell'art. 145 Codice Penale

I condannati ad una pena detentiva, sia essa l'ergastolo (art. 22), la reclusione (art. 23) o l'arresto (art. 25) sono obbligati a lavorare, sia per poter risarcire le persone offese per i danni loro arrecati (qualora il reo sia un non abbiente sarebbe impossibile una riparazione), sia per impedire uno stato di alienazione del detenuto.

Per il lavoro prestato, sia all'interno delle carceri che fuori, è stabilito che il condannato sia remunerato in misura non inferiore ai due terzi stabiliti per ogni tipologia di lavoro dalla contrattazione collettiva.

Sulla remunerazione, salvo che il condannato possa autonomamente adempiere alle spese ed ai risarcimenti, sono prelevate varie somme secondo l'ordine previsto dalla norma.

Innanzitutto quindi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, al fine di riparare quanto più possibile i danni patrimoniali e morali causati alle persone offese e danneggiate dal reato.

In secondo luogo le somme che lo Stato spende per mantenere il condannato in stato di detenzione.

Infine le somme dovute a titolo di spese per il procedimento.

L'ultima comma è da ritenersi implicitamente abrogato, in forza del principio di specialità, dall'art 24 L. 354/1975, il quale dispone che “In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari ai tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per le obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato a cose mobili o immobili dell'amministrazione”.

Lo Stato lascia dunque una cospicua quota della remunerazione nelle mani del condannato, non pignorabile e non sequestrabile, in misura maggiore di quella prevista dalla presente norma.

Massime relative all'art. 145 Codice Penale

Cass. civ. n. 685/1989

Il regolamento di esecuzione di una legge può essere considerato quale atto amministrativo illegittimo, e quindi può essere disapplicato dal giudice ordinario, quando contenga norme che superino la necessità di dare attuazione alla legge o addirittura le siano contrarie, ma non quando contenga norme che completino o integrino la legge. È, pertanto, legittima — in quanto emessa praeter legem e non in contrasto con la ratio di risocializzazione del condannato od internato perseguita dall'istituto della semilibertà ex art. 48 L. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) — la disposizione dell'art. 51 del regolamento di esecuzione di detta legge approvato con d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431, la quale, in coerenza con il divieto di possesso di moneta all'interno dell'istituto, obbliga il datore di lavoro dei condannati ed internati in regime di semilibertà a versare la retribuzione alla direzione dell'istituto penitenziario, restando altresì escluso che la stessa disposizione regolamentare possa ritenersi viziata da eccesso di potere in quanto riferisce l'obbligo suddetto solo all'ipotesi del lavoro subordinato e non anche a quella del lavoro autonomo.

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