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Articolo 88 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vizio totale di mente

Dispositivo dell'art. 88 Codice Penale

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità(1), in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [95, 108 2, 206, 222; c.p.p. 70, 305, 507](2).

Note

(1) L'alterazione della mente, per potersi parlare di inimputabilità, deve dipendere da un'infermità, fisica o psichica, sussistente al momento del fatto e rilevante in ordine al fatto commesso, nonché tale da incidere concretamente sulla capacità d'intendere o volere del soggetto. Ogni altra anomalia, non dipendente da infermità, riguarda soltanto la sfera della personalità e del carattere del soggetto ed è, pertanto, inidonea a determinare infermità mentale, come nel caso della c.d. pazzia morale, ovvero l'assoluta mancanza di moralità dovuta a ragioni costituzionali del soggetto, non patologiche.
(2) Quando l'infermità è transitoria o riguarda soltanto una parte della personalità, si discute sin merito all'imputabilità. Questa è esclusa, se si tratta di infermità transitoria, come nel caso dell'epilessia, e la malattia si manifesta al momento della commissione del fatto, mentre, se il reato è realizzato nei cd. intervalli di lucidità, bisogna accertare caso per caso se sia un effettivo stato di lucidità o sia stato influenzato dalla malattia. Per quanto il caso in cui l'infermità riguarda solo alcuni tratti della personalità, si fa riferimento essenzialmente alle cd. monomanie, di cui è un esempio la mania di persecuzione. L'orientamento dominante qui propende per la soluzione più favorevole al reo ovvero per una considerazione del vizio di mente in relazione al momento del fatto e non allo specifico fatto compiuto dal soggetto.

Ratio Legis

La norma si occupa di tutelare, definendoli non imputabili, quei soggetti affetti da infermità totale sia psichica che fisica, al momento della commissione del fatto. Il legislatore reputa dunque non rimproverabili i soggetti privi di qualsiasi capacità di intendere e di volere.

Brocardi

Imbecillitas mentis

Spiegazione dell'art. 88 Codice Penale

Ai sensi del presente articolo, non è imputabile (art. 85) chi, al momento in cui ha commesso il fatto penalmente rilevante, era in uno stato mentale tale da escludere la capacità di intendere e di volere.

Il codice ha adottato una concezione bio-psicologica dell'infermità, nel senso che non è sufficiente accertare l'esistenza di una malattia mentale, ma è altresì necessario che essa abbia azzerato completamente la capacità di intendere e di volere.

Il vizio di mente può avere fondamento sia in una causa psichica che in una causa fisica (ad es. uno stato febbrile che provochi delirio), e dunque sia una malattia mentale psichiatrica, sia una deficienza psichica, come anche una mera situazione morbosa (anche priva di definizione clinica), tranne le anomalie caratteriali legate all'indole del soggetto.

Vengono pacificamente esclusi i perturbamenti o i disturbi della coscienza (come l'ebbrezza da sonno), come anche la mera immoralità o malvagità, la quale si traduce semplicemente nella mancanza di senso morale da parte del soggetto.

Per quanto riguarda i disturbi della personalità, essi possono portare al riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Come detto, il vizio deve rilevare al momento del fatto, motivo per il quale anche il pazzo scatenato può essere ritenuto imputabile se al momento del fatto versava in uno stato di lucido intervallo.

Tra vizio totale di mente e vizio parziale di mente, disciplinato dall'art. 89 vi è una differenza quantitativa e non qualitativa della menomazione della capacità di intendere e volere.

Infatti, nel vizio totale di mente l'infermità è tale da escludere completamente la capacità di intendere e volere, mentre nel vizio parziale di mente l'infermità è solamente idonea a limitarla, scemandola grandemente.

Massime relative all'art. 88 Codice Penale

Cass. pen. n. 35044/2021

In tema di disturbo di personalità, gli artt. 88 e 89 c.p. impongono di accertare se il rimprovero all'autore di un reato possa esser mosso per quello specifico fatto, ossia se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo "settoriale"), che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta.

Cass. pen. n. 11774/2021

In tema di giudizio d'appello, l'allegazione dell'imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d'impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente.

Cass. pen. n. 2385/2020

Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen.

Cass. pen. n. 14795/2020

In tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile.

Cass. pen. n. 35461/2019

L'incapacità irreversibile dell'imputato a stare in giudizio, accertata in appello dopo la condanna in primo grado comprensiva della statuizione risarcitoria nei confronti della parte civile, determina un impedimento di carattere processuale, con conseguente impossibilità di articolare una valida difesa anche in ordine a quanto costituisce, nel processo penale, il presupposto del giudizio civile; ne consegue che è immune da vizi la sentenza di secondo grado che, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato, revochi le statuizioni civili della pronunzia impugnata.

Cass. pen. n. 26868/2019

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata).

Cass. pen. n. 21826/2014

L'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere in altro procedimento.

Cass. pen. n. 48841/2013

In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità. (Fattispecie relativa a disturbo dell'adattamento dipendente da una situazione psichica riconducibile alla condizione lavorativa e compatibile con lo stress da mobbing, ritenuto però non incidente sulla carenza di lucidità e sulla consapevolezza delle azioni delittuose commesse).

Cass. pen. n. 34785/2011

In tema di capacità di intendere e di volere, il mero dato anagrafico dell'età avanzata (nella specie ottanta anni) e la presenza di momentanei "deficit" mnemonici non possono costituire, di per se stessi, indici di assenza o riduzione di detta capacità, tali da dar luogo alla necessità di perizia psichiatrica.

Cass. pen. n. 17305/2011

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, nessun rilievo può assumere la presenza, in capo all'autore della condotta delittuosa, di un generico stato di agitazione determinato da una crisi di astinenza dall'abituale consumo di sostanze stupefacenti, e non accompagnato da una grave e permanente compromissione delle sue funzioni intellettive e volitive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la su descritta condizione integra gli estremi di uno stato emotivo e passionale, valutabile nella determinazione del trattamento sanzionatorio).

Cass. pen. n. 37353/2007

La concessione delle circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la riconosciuta esistenza di un disturbo della personalità, ancorché non riconducibile allo schema tipico del vizio di mente, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e del secondo, attenendo il disturbo border-line all'imputabilità del soggetto e inerendo, invece, le attenuanti generiche alla valutazione della gravità del fatto-reato.

Cass. pen. n. 21867/2007

In tema di imputabilità, esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette «abnormità psichiche» come nevrosi d'ansia o reazioni a «corto circuito» che hanno natura transitoria e non sono indicative di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della capacità di intendere e di volere, sicché non in grado di incidere sull'imputabilità del soggetto che ne è portatore.

Cass. pen. n. 8282/2006

In tema di imputabilità, il «disturbo antisociale della personalità» può rientrare nella nozione di infermità e può incidere, escludendola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere o di volere. Quest'ultima può assumere rilevanza autonoma anche in presenza di accertata capacità di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa, solo quando gli impulsi della azione, pur riconosciuta come riprovevole dall'agente, siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze. (Fattispecie nella quale l'imputato di furto di una autovettura aveva dedotto di essere affetto da un disturbo della personalità che lo induceva a compiere furti nei cimiteri. I giudici di merito lo avevano condannato escludendo la rilevanza della pur ipotizzabile incapacità di volere e la Corte ha ritenuto tale motivazione non contraddittoria, osservando che la esistenza di un impulso non può essere considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie, essendo onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente, nel singolo caso, dell'impulso stesso).

Cass. pen. n. 1038/2006

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il disturbo della personalità, di consistenza, intensità e gravità, tale da incidere sulla capacità di intendere e volere, a differenza delle anomalie del carattere, può essere preso in esame anche se non rientrante nel concetto di infermità mentale quando si traduca in uno status patologico in grado di escludere o scemare grandemente la capacità. Tale può essere anche uno stato emotivo e passionale, dovuto allo stress conseguente alla crisi del rapporto coniugale, che determini una compromissione della capacità di volere e si associ ad uno status patologico anche se di natura transeunte.

Cass. pen. n. 16574/2005

L'infermità mentale di cui agli artt. 88 e 89 c.p. è concetto più ampio rispetto a quello di «malattia mentale» potendo in essa rientrare anche i disturbi della personalità che per consistenza, rilevanza e gravità siano tali da incidere concretamente sulla capacità d'intendere e di volere, proponendosi, quindi, come causa idonea ad escluderla o grandemente scemarla. Al fine di non allargare eccessivamente il campo della non imputabilità, deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura) che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente e liberamente autodeterminarsi, e, inoltre, deve essere individuabile un nesso eziologico tra il disturbo mentale ed il fatto-reato che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo.

Cass. pen. n. 9163/2005

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i «disturbi della personalità», che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di «infermità», purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di «infermità». (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l'autore dell'omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice «disturbo della personalità», non integrava quella nozione di «infermità» presa in considerazione dal codice penale).

Cass. pen. n. 19532/2003

Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso — al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità — è, comunque, necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso.

Cass. pen. n. 29106/2001

L'accertamento del fatto-reato in tutte le sue componenti, comprese quelle circostanziali, presenta carattere di priorità rispetto a quello dell'imputabilità del soggetto cui il fatto medesimo viene attribuito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice d'appello il quale, investito di gravame proposto dall'imputato avverso sentenza con la quale il medesimo era stato assolto per vizio totale di mente, con applicazione di misura di sicurezza, aveva ritenuto di non poter prendere in esame la richiesta di attenuanti generiche avanzata dall'appellante giacché in tal modo avrebbe indebitamente espresso, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, un implicito giudizio di colpevolezza).

Cass. pen. n. 8076/2000

Allorché le conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull'imputato (nella specie, in differenti gradi del giudizio) siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite.

Cass. pen. n. 7885/1999

Per escludere (o diminuire) l'imputabilità, l'intossicazione da sostanze stupefacenti non solo deve essere cronica (cioè stabile), ma deve produrre un'alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti; lo stato di tossicodipendenza non costituisce, pertanto, di per sè, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica.

Cass. pen. n. 3843/1997

L 'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato; essa non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere.

Cass. pen. n. 3536/1997

Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso — al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità — è, comunque, necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso.

Cass. pen. n. 6357/1996

Non tutti gli stati di tossicomania, la quale è una dipendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza, che è una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé alterazione mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che determinano un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 1381/1995

Poiché l'imputabilità di cui all'art. 88 c.p. e la capacità di partecipare al processo penale di cui all'art. 70 c.p.p., pur costituendo stati soggettivi accomunati dall'infermità mentale, operano su piani del tutto diversi ed autonomi, non ha alcuna incidenza sull'accertamento della capacità dell'imputato di essere parte e sulla eventuale sospensione del procedimento l'impedimento, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 425, n. 1, c.p.p., all'adozione, nell'udienza preliminare, della pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, conseguentemente deve considerarsi abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che disattende la richiesta di accertamenti sulla capacità dell'imputato di parteciparvi, argomentando che il difetto di imputabilità può essere dichiarato solo dal giudice del dibattimento: tale rifiuto incide infatti su uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine è rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipare coscientemente al processo, come premessa essenziale della possibilità di autodifesa e quale garanzia del «giusto processo» presidiata dall'art. 24 della Costituzione.

Cass. pen. n. 3240/1994

In tema di imputabilità di persone concorrenti nel reato, accertata la piena capacità di intendere e di agire di ciascun singolo imputato, non è corretto dedurre la seminfermità di mente dall'intreccio delle interazioni e dalle influenze reciproche che si verificano in occasione di una azione collettiva. Dal principio che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) si desume, in negativo, la impossibilità per il singolo di escludere la responsabilità di un evento conseguente alla sua azione con riferimento a motivi inerenti all'elemento psicologico e alla imputabilità che non siano a lui personalmente ascrivibili. L'art. 86 c.p., che prevede la responsabilità esclusiva di colui che mette altri nello stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, in luogo delle responsabilità di colui che in concreto agisce, passa pur sempre attraverso la non imputabilità (art. 111 c.p.) del soggetto agente, che opera come mero strumento dell'altro con atti materiali privi di qualsiasi nesso psicologico con l'evento a causa della sua incapacità psichica determinata dal terzo. I rapporti tra coagenti nell'azione criminale e le conseguenze di tali relazioni sono disciplinati dal capo III del titolo IV c.p., in tema di concorso di persone nel reato (artt. 112, 114, 115). L'influenza sul singolo dei comportamenti di terzi è considerata dall'art. 62 n. 2 (provocazione) e n. 3 (suggestione di una folla in tumulto). Al di là delle attenuanti previste dal legislatore per tali ipotesi, quali correttivi alla netta chiusura rispetto alla rilevanza degli stati emotivi e passionali operata dall'art. 90 c.p., non è consentito desumere dalle suggestioni di terzi elementi da cui trarre conseguenze in ordine alla imputabilità di un soggetto non ritenuto infermo o seminfermo di mente.

Cass. pen. n. 4954/1993

In tema di imputabilità, gli artt. 88 e 89 c.p. postulano una infermità di tale natura e intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e volitivi della persona, eliminando o attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in modo autonomo. Le infermità che influiscono sulla imputabilità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità, come accade invece per il vasto gruppo delle «abnormità psichiche», quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. Ne consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche si determini un'accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto, inducendolo, come avviene nelle reazioni «a corto circuito», a tenere una condotta animale, non si può certamente parlare di malattia di mente, sicché la disposizione cui occorre riferirsi è quella di cui all'art. 90 c.p.

Cass. pen. n. 3031/1993

L'epilessia non costituisce di per sé una malattia che comporti uno stato permanente di infermità mentale nel soggetto; la incapacità di intendere o volere è invece ravvisabile nel momento del raptus, vale a dire allorché il malato è colto da una crisi epilettica che, provocando movimenti e spasmi incontrollabili possa determinare movimenti degli arti e del corpo dei quali il malato, in quel momento, non può rendersi conto.

Cass. pen. n. 9889/1992

L'epilessia non deve essere considerata una patologia tale da causare una permanente deficienza psichica giacché in periodi extra-accessuali il soggetto ha piena capacità di intendere e di volere e conserva lucidità e completa consapevolezza delle proprie azioni.

Cass. pen. n. 4041/1992

Ai fini della sussistenza del vizio di mente, anche nei casi di epilessia conclamata i soggetti che ne soffrono non patiscono alcuna diminuzione delle loro capacità psichiche, al di fuori dei momenti di crisi e al di fuori dei casi in cui, per la gravità e il decorso del male, la personalità e l'integrità psichica del malato ne vengono seriamente incise. (Nella specie si è ritenuta irrilevante la circostanza del pregresso riconoscimento di persone dovuto alla predetta patologia, attesa la diversità di valutazione tra capacità lavorativa e capacità di intendere e di volere).

Cass. pen. n. 299/1992

Alla stregua degli studi psichiatrici scientifici ormai consolidati, si deve distinguere tra psicosi e psicopatia, l'una considerata vera e propria patologia mentale, tale da alterare i processi intellettivi o volitivi, l'altra da valutarsi alla stregua di una mera caratteropatia, cioè come anomalia del carattere, non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà e, quindi, non tale da annullare o da scemare grandemente la capacità di intendere o di volere.

Cass. pen. n. 958/1991

Gli artt. 88 e 89 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, l'infermità totale o parziale di mente, come cause che escludono o diminuiscono notevolmente l'imputabilità, ossia la capacità di intendere e di volere, postulano — secondo il sistema accolto dal codice — l'esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico, comprensivo delle malattie (fisiche e mentali), in senso stretto, che incidono sui processi volitivi e intellettivi della persona o delle anomalie psichiche, che seppure non classificabili, secondo precisi schemi nosografici, perché sprovvisti di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensità da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere (ossia la capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle proprie azioni, e, quindi ad apprenderne il disvalore sociale) e di volere (ossia l'attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese) del colpevole.

Cass. pen. n. 6234/1990

L'infermità mentale ex artt. 88 e 89 c.p. presuppone l'esistenza di un vero e proprio stato patologico idoneo ad alterare i processi dell'intelligenza e della volontà con esclusione o notevole diminuzione della capacità di intendere e di volere, sicché esulano da tale nozione sia le anomalie caratteriali non conseguenti ad uno stato patologico, sia uno sviluppo intellettuale non molto progredito, in assenza di fattori patologici.

Cass. pen. n. 723/1989

Stabilire se un soggetto, nei singoli casi, sia nel momento del fatto privo di capacità di intendere e di volere, ovvero abbia la stessa grandemente scemata ovvero lo stabilire se trattasi di soggetto con personalità anormale, costituisce una questione di fatto il cui esame compete istituzionalmente al giudice di merito. Costui deve avvalersi dell'ausilio di perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in sede di legittimità quando si riveli esaurientemente motivato, anche con il solo richiamo alle conclusioni e valutazioni della perizia.

Cass. pen. n. 11061/1988

L'infermità di mente, che esclude o diminuisce la imputabilità, deve sempre dipendere da una causa patologica, produttiva di alterazione dei processi volitivi o intellettivi. La sindrome ansiosa depressiva, invece, in quanto si innesta su una ipermotiva personalità di base, e in quanto è determinata da una esasperazione del rapporto del soggetto con l'ambiente, non è associabile ad alcuna entità nosologica.

Cass. pen. n. 4385/1982

L'accertamento sull'infermità di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto medesimo è stato commesso. L'indagine già esperita in altro processo non è pertanto mai vincolante nel successivo giudizio, poiché la malattia precedentemente diagnosticata può successivamente essere guarita o scemata o localizzata ad una determinata sfera d'attività.

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