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Articolo 86 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Determinazione in altri dello stato d'incapacitą allo scopo di far commettere un reato

Dispositivo dell'art. 86 Codice Penale

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere [613, 728], al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità(1).

Note

(1) Viene qui descritta la situazione per cui si ha un disegno criminoso, il quale presuppone la chiara previsione e volontà di chi si serve della terza persona come longa manus per realizzare il fatto. Viene quindi punito colui che è il vero colpevole, in quanto ha avuto coscienza e volontà della condotta, insieme alla previsione e volontà dell'evento (v. 42-43). Una parte della dottrina riporta la fattispecie in esame nella figura della reità mediata, mentre altri, ritenendo questa figura estranea al nostro ordinamento giuridico, preferiscono ricondurre tali casi all'istituto del concorso di persone nel reato (v. 110 ss.). L'accoglimento dell'una o dell'altra tesi assume rilevanza nel caso in cui l'inimputabile commetta un reato diverso da quello voluto da colui il quale ha cagionato lo stato di inimputabilità. Di conseguenza, secondo i fautori della reità mediata, troverebbe applicazione la disciplina dell'aberratio delicti (v. 83), mentre, secondo i fautori della disciplina del concorso di persone, l'art. 116 del c.p.. Risulta, invece, pacifico che l'articolo in esame si rifà solo ai casi in cui lo stato di incapacità procurato in altri sia totale, diversamente si tratterebbe di concorso di persone nel reato, senza ombra di dubbio.

Ratio Legis

La ratio sottesa a tale norma si riscontra nell'esigenza di assoggettare a sanzione penale il vero colpevole ovvero colui il quale si serve di un altro essere umano per realizzare un reato, conducendo quest'ultimo ad uno stato di incapacità totale.

Spiegazione dell'art. 86 Codice Penale

La norma in esame punisce chiunque metta altri nello stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, servendosi dunque di lui.

Il determinatore è da ritenersi responsabile a titolo di dolo intenzionale, diretto ed anche eventuale (v. art. 43).

L'applicazione della norma presuppone una incapacità totale del soggetto e dunque, in caso di incapacità parziale, risponderanno entrambi secondo le regole di cui all'art. 110.

Oltretutto, il soggetto reso incapace sarà da ritenersi responsabile (ma ai sensi del successivo art. 87) qualora abbia condiviso con il determinatore l'induzione in stato di incapacità, prestando il proprio consenso e ancora, egli potrebbe rispondere anche per colpa, nel caso in cui abbia permesso colposamente ad altri di farsi mettere in stato di incapacità, ma solo nel caso in cui il delitto sia previsto dalla legge come colposo.

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