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Articolo 33 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Condanna per delitto colposo

Dispositivo dell'art. 33 Codice Penale

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo [43](1).

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Note

(1) L'articolo in esame ha assunto l'attuale configurazione per opera della modifica avvenuta attraverso l'art. 121, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ratio Legis

Il presente articolo ha la funzione di escludere, in alcuni casi, e di limitare, in altri, l'applicazione delle pene accessorie menzionate, quando si tratti di delitto colposo, in ragione della minore gravità del fatto commesso. Le pene accessorie comporterebbero quindi un aggravio sanzionatorio non necessario.

Spiegazione dell'art. 33 Codice Penale

L'interdizione dai pubblici uffici, sia perpetua che temporanea, non deve applicarsi quando il delitto è stato commesso con colpa. Nei rari casi dunque in cui il soggetto venga condannato per un delitto colposo e la pena sia superiore agli anni tre (si ricorda che i delitti colposi devono essere espressamente previsti dalla legge e comunque sono ovviamente puniti in maniera più lieve), non verrà applicata la pena accessoria in esame.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 29 nulla quaestio dato che la dichiarazione di abitualità, di professionalità ovvero di tendenza a delinquere presuppongono condotte dolose del soggetto e quindi comunque in caso di delitti colposi tale dichiarazione non potrebbe essere fatta dal Giudice.
L'autore di delitti colposi non può altresì essere condannato alla pena accessoria dell'interdizione legale e non può essergli sospesa la responsabilità genitoriale qualora abbia dei figli.

Per quanto riguarda invece l'interdizione temporanea per condanne per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o un'arte di cui all'art. 31, la disciplina è lievemente diversa, nel senso che se la condanna alla reclusione per delitto colposo è superiore agli anni tre, l'interdizione verrà comunque comminata.

Difficilmente si avrà un delitto colposo per abuso dei poteri, essendo quest'ultimo elemento strettamente collegato ad un intento doloso. Più facile sarà allora la violazione colposa e non dolosa dei doveri inerenti la pubblica funzione, il pubblico servizio, la professione o l'arte (un esempio potrebbe essere il mancato rispetto colposo delle norme di sicurezza sul posto di lavoro da parte del responsabile che causi il decesso di un dipendente).

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