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Articolo 742 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero

Dispositivo dell'art. 742 Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale(1) può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi(2) e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale(3).

3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

Note

(1) Si ricordi che, in quanto alla possibilità di chiedere l'esecuzione per misure alternative alla detenzione, in mancanza di accordi internazionali, è stata esclusa dalla stessa Corte costituzionale.
(2) Il consenso, necessario per garantire il fine di risocializzazione ed evitare che l'istituto mascheri un'espulsione, è irrevocabile, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate (art. 205 bis disp. att. del presente codice).
(3) Al requisito dell'idoneità del trasferimento, si aggiunga l'ulteriore condizione negativa dell'assenza del pericolo di sottoposizione del condannato ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Ratio Legis

L'istituto dell'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane, che realizza il reciproco dell'esecuzione nello Stato delle sentenze penali straniere è vincolato, in un'ottica garantista, alla sua previsione in una convenzione ed è affidata ad una scelta del ministro di giustizia.

Spiegazione dell'art. 742 Codice di procedura penale

L'esecuzione all'estero di sentenze penali straniere rappresenta l'istituto reciproco dell'esecuzione nello Stato delle sentenze penali straniere, e necessita innanzitutto della previsione negli accordi internazionali, oppure che il Ministro della giustizia convenga che l'esecuzione di una pena si svolga all'estero, nei casi di cui all'art. 709.

La norma in esame, nell'indicare i presupposti per l'esecuzione delle sentenze, individua essenzialmente due differenti tipologie.

La prima, che coincide con gli interessi del condannato, viene in rilievo quando quest'ultimo stia scontando la pena in Italia e l'esecuzione all'estero sia opportuna a fini di risocializzazione, oppure, come su anticipato, quando il condannato si trovi già nel Paese di cittadinanza o di residenza, e persegue lo scopo di evitare di dover richiedere l'estradizione. Come chiarisce la norma, è necessario il consenso del condannato.

La seconda tipologia, che invece non coincide con gli interessi del condannato, viene in rilievo quando l'interessato si trovi all'estero e l'estradizione è stata negata o non risulta comunque possibile. In tale ipotesi l'esecuzione all'estero è l'unica possibilità di eseguire la pena ed in tal caso non è richiesto il consenso del condannato.

Quanti all'iniziativa, essa spetta al Ministro della giustizia, al pubblico ministero competente o allo Stato estero, ma è necessario che la richiesta non sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Massime relative all'art. 742 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10195/2015

In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertā personale, non č necessario valutare ai sensi dell'art. 742 cod. proc. pen. l'idoneitā dell'esecuzione a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, allorquando sussistano le condizioni di cui all'art. 3 dell'Accordo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania il 24 aprile 2002 e ratificato con L. 11 luglio 2003, n. 204, aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983. (Fattispecie relativa all'esecuzione in Albania della residua pena espianda da un cittadino albanese).

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