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Articolo 735 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Determinazione della pena ed ordine di confisca

Dispositivo dell'art. 735 Codice di procedura penale

1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.

3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri(1).

4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano.

5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis.

Note

(1) La giurisprudenza ritiene che costituisce atto dovuto l'applicazione dell'art. 176 del codice penale, anche in mancanza dei presupposti, nel caso in cui il giudice straniero abbia disposto la liberazione del condannato sotto condizione.

Ratio Legis

L'esigenza di dare esecuzione nello Stato italiano ad una sentenza di condanna emessa dall'autorità straniera impone che la pena irrogata venga convertita in una pena prevista nell'ordinamento italiano.

Spiegazione dell'art. 735 Codice di procedura penale

La necessità di dare esecuzione ad una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità straniera impone una conversione della pena in conformità alle pene previste dal nostro ordinamento.

La norma in esame si occupa, appunto, dei criteri da seguire per convertire la pena, con la specificazione, così come stabilito dal comma 3, che la pena convertita non può mai essere più grave di quella stabilita dalla sentenza straniera.

Rilevando il trattamento sanzionatorio complessivo, la giurisprudenza ha chiarito che rappresenta atto dovuto anche l'applicazione dell'art.176, anche in assenza dei presupposti, qualora il giudice straniero abbia disposto la liberazione del condannato sotto condizione. La corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale ed il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni inerenti alla libertà vigilata, non può comunque aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito dal provvedimento straniero. Quando la sentenza straniera preveda dei benefici non esistenti nel nostro ordinamento, la corte li converte in misure il più analoghe possibili.

Competente per la determinazione della pena è la corte d'appello, che a tal fine converte la pena straniera in una delle pene previste dal codice penale. Il legislatore offre alla corte la possibilità di agire con una certa discrezionalità, posto che la pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La discrezionalità della corte si manifesta ancor maggiormente quando la quantità della pena non è stabilita; in tale ipotesi la corte determina la pena sulla base degli articoli 133, 133 bis e 133 ter c.p., ovvero basandosi sulla documentazione e decidendo in assoluta libertà la quantità di pena da irrogare, sempre tenendo conto, ovviamente, dei limiti di pena previsti dalla legge italiana e sempre tenendo conto del limite di cui al comma 3.

Alcun problema determina invece la conversione delle pene pecuniarie, per la quale è sufficiente applicare il cambio con la valuta straniera.

Da ultimo, il comma 6 prevede che, salvi i casi in cui la misura della confisca non è applicabile perché non prevista dalla legge italiana in relazione al fatto di reato oggetto della sentenza straniera, l'esecuzione della confisca è ordinata insieme alla sentenza di riconoscimento.

Massime relative all'art. 735 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14357/2013

In tema di esecuzione in Italia di sentenze straniere, a seguito dell'entrata in vigore del d.l.vo 7 settembre 2010, n. 161 la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno stato estero dell'Unione Europea per fatti giudicati in quel Paese, quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano.

Cass. pen. n. 3876/1996

Per il giudice italiano è atto dovuto la sostituzione della liberazione condizionale accordata al condannato all'estero con la misura prevista dall'art. 176 c.p., in quanto l'art. 735, comma 4, seconda parte, c.p.p., nel prevedere tale sostituzione, non pone come condizione né che il beneficio applicato all'estero sia stato concesso da un'autorità giurisdizionale, né la piena equivalenza o assimilabilità dell'istituto straniero a quello nazionale, sottraendo, così, al giudice nazionale ogni potere di apprezzamento discrezionale. (Fattispecie relativa a liberazione condizionale concessa dall'autorità elvetica)

Cass. pen. n. 3950/1996

L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell'ambito della relativa disciplina, è comminato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Tale principio trova applicazione anche nella fase di esecuzione come si ricava dall'art. 738 c.p.p.; pertanto deve detrarsi dalla pena il periodo relativo al beneficio della liberazione anticipata che sia stato concesso dall'autorità giudiziaria straniera.

Cass. pen. n. 3597/1993

In tema di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, ratificata con L. 25 luglio 1988, n. 334, l'art. 3, secondo comma, L. 3 luglio 1989, n. 257, secondo il quale nel determinare la pena la Corte d'appello applica i criteri previsti dall'art. 10 della convenzione (vincolo quanto alla natura giuridica ed alla durata della sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, per lo Stato di esecuzione, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest'ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse della pena) è connotato dalla specialità. Pertanto, esso non è stato abrogato dall'art. 735, secondo comma, c.p.p., che è basato sui criteri di ragguaglio della pena secondo la legge italiana e riguarda, in generale, tutti i casi di riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione. (Fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza della Central Criminal Court di Londra. La Suprema Corte, ritenuto inapplicabile il sistema della «conversione» della pena di cui all'art. 735, secondo comma, c.p.p., ha disatteso - in ordine a due episodi di detenzione e importazione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti - l'assunto difensivo secondo cui, anziché alla somma delle pene inflitte dal giudice londinese per ciascuno dei fatti delittuosi, si sarebbe dovuto procedere all'applicazione della pena per il reato più grave, aumentata per effetto della continuazione).

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