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Articolo 522 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Nullità della sentenza per difetto di contestazione

Dispositivo dell'art. 522 Codice di procedura penale

1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità [177-186](1).

2. La sentenza di condanna [533-537] pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante [604](2).

Note

(1) Si tratta di una nullità riconducibile alle nullità generali di cui all'art. 178, comma 1, lett. b) e c).
(2) In questi casi la nullità è parziale in quanto si riferisce soltanto ai fatti o alle circostanze non regolarmente contestate, mentre resta valida la decisione sull'accusa principale.

Ratio Legis

Tale disposizione si pone come ulteriore rafforzamento di quanto prescritto in materia di nuove contestazioni.

Spiegazione dell'art. 522 Codice di procedura penale

La correlazione tra accusa e sentenza rappresenta un principio fondamentale all'interno della fase del giudizio, posto che risulta assolutamente indispensabile per un corretto ed effettivo esercizio della difesa da parte dell'imputato. Invero, è fatto divieto al giudice di pronunciarsi su un fatto che non sia stato preventivamente portato a conoscenza dell'imputato, come specularmente l'imputato ha diritto a venire giudicato solo per un fatto che gli è stato formalmente addebitato.

In linea di massima, se la decisione non coincide con la formulazione dell'imputazione, il giudice deve astenersi dal decidere e trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo formuli, se ancora possibile tenuto conto della prescrizione, una nuova imputazione (art. 521, comma 2).

La norma in commento prevede che l'inosservanza delle norme previste sulle contestazioni del fatto diverso, di un reato connesso, di una circostanza aggravante o di un fatto nuovo è causa di nullità del provvedimento adottato senza il rispetto della relativa disciplina.

Tuttavia, solo la parte della sentenza di condanna relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante non contestati vengono colpite da nullità, mentre rimane valida la restante parte della sentenza, frutto di regolare contestazione o di conformità dell'imputazione con quanto descritto nel decreto che dispone il giudizio.

In pratica, ciò significa che sarà sufficiente una nuova determinazione della pena e delle eventuali pene accessorie.

Massime relative all'art. 522 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42674/2013

È nulla la sentenza di patteggiamento nella cui epigrafe sia riportata un'imputazione diversa da quella contestata dal P.M. e oggetto dello stesso patteggiamento qualora detta diversità determini una significativa modifica dell'imputazione tale da tradursi nella sua immutazione, nel senso rilevante ai sensi dell'art. 522 c.p.p.. (Nella specie l'originaria contestazione, oggetto di successivo patteggiamento, concerneva unicamente il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, del T.U. stup. mentre la sentenza riportava gli artt. 73, n. 1 e 74, n. 1 e 6 oltre ad un quantitativo di droga maggiore rispetto a quello contestato).

Cass. pen. n. 28853/2004

La diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna può dar luogo a nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p. quando il suddetto elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza di detta condizione in un caso in cui l'imputato, sulla base della originaria contestazione, si era difeso adducendo come alibi il suo stato di detenzione all'epoca del fatto).

Cass. pen. n. 21584/2004

In riferimento ad un'accusa per il delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis, comma primo n. 1) c.p., commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, la sentenza che dichiara invece accertata una condotta di violenza e minaccia, viola il principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, ed è pertanto affetta da nullità, se nel corso del processo l'imputato non è stato posto in grado di difendersi concretamente anche in merito a tale distinta condotta, ancorché non inserita nel capo di imputazione.

Cass. pen. n. 21094/2004

L'imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali non sia stato in condizioni di difendersi, fermo restando che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato la sostanziale differenza tra il fatto contestato e quello per il quale era intervenuta condanna, essendovi divergenze sulla data di consumazione e sulle circostanze di luogo della azione criminosa).

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