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Articolo 462 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Restituzione nel termine per proporre opposizione

Dispositivo dell'art. 462 Codice di procedura penale

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175 bis(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis.
__________________
(1) Articolo così modificato dall'art. 28, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

Il procedimento per decreto trova la propria ratio in un’ottica di economia processuale. Questo rito speciale ha un forte carattere deflattivo poiché comporta il venir meno del contraddittorio con l’imputato: c’è l’eliminazione dell’udienza preliminare e del dibattimento con l’emissione immediata del provvedimento di condanna. La fase dibattimentale (e, dunque, il recupero del contraddittorio) si ha solo se l’imputato si oppone al decreto penale di condanna. Il fatto che il decreto penale di condanna consegua ad un procedimento senza un contraddittorio con l’imputato (a meno che questo non si opponga) è controbilanciato dallo sconto di pena che il pubblico ministero può chiedere: il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Spiegazione dell'art. 462 Codice di procedura penale

L’art. 462 c.p.p. disciplina le ipotesi di restituzione nel termine per proporre opposizione.

In generale, la restituzione nei termini è quell’istituto che permette di eliminare l’effetto che si è verificato a causa del mancato compimento dell’atto nel termine perentorio stabilito dalla legge a pena di decadenza.

La norma (come modificata dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell’art. 175 del c.p.p. (nell’attuale formulazione) e dell’art. 175 bis del c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia).

Quindi, c’è la restituzione nel termine nelle ipotesi di cui all’art. 175 del c.p.p.:
  • quando l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria provano di non aver potuto rispettare il termine perentorio per caso fortuito o forza maggiore (comma 1 dell’art. 175 del c.p.p.);
  • quando l’imputato condannato con decreto penale non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento (comma 2 dell’art. 175 del c.p.p.).
Ancora, con la riforma Cartabia è stata prevista la restituzione nel termine anche nelle ipotesi di cui all’art. 175 bis del c.p.p.: ossia, nel caso di ritardi legati al malfunzionamento dei sistemi informatici. Durante il periodo di malfunzionamento, gli atti devono essere redatti in forma di “documento analogico” e devono essere depositati con modalità non telematiche (per poi essere convertiti in digitale ed inseriti nel fascicolo informatico). Però, ai sensi del comma 5 dell’art. 175 bis del c.p.p., nel caso di scadenza di termine perentorio (come quello previsto per la presentazione di opposizione a decreto penale di condanna), può esserci la restituzione nel termine se si provi di essere stato nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto con modalità non telematiche per caso fortuito o forza maggiore.

Massime relative all'art. 462 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 138/2016

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice dell'esecuzione h tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice h tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in ipotesi di notifica al padre, capace e convivente, anche se avvenuta in data non certa, spetta all'istante allegare circostanze specifiche che avrebbero impedito di conseguire l'effettiva conoscenza del decreto).

Cass. pen. n. 16523/2011

È illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie relativa alla notifica a mezzo del servizio postale).

Cass. pen. n. 4445/2006

La competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetta al Giudice per le indagini preliminari e non al Giudice del dibattimento.

Cass. pen. n. 3030/2003

La competenza a decidere sull'istanza di restituzione in termine, per proporre opposizione al decreto penale di condanna, spetta al Gip e non al giudice del dibattimento (artt. 462 e 175, comma 4, c.p.p.).

Cass. pen. n. 193/1995

Perché la malattia possa costituire un caso di forza maggiore che giustifichi la restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, occorre che sia di tale gravità da impedire la proposizione dell'opposizione a mezzo della posta o di procuratore speciale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato, in particolare, che il soggiorno all'estero per cure non costituisce forza maggiore e che il caso fortuito non può essere fondato sulla colpevole dimenticanza del consegnatario dell'atto o sul colpevole smarrimento di questo).

Cass. pen. n. 2019/1994

Non è sufficiente all'imputato, che chieda la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, avendo avuto tardiva conoscenza di detto provvedimento, notificato al proprio difensore che non l'aveva avvertito, invocare a propria discolpa la condotta del difensore medesimo, liberamente scelto anche come domiciliatario. Infatti, la particolare qualifica del domiciliatario impone un'interpretazione rigorosa in ordine alla prova della non conoscenza dell'atto da parte del rappresentato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza nella quale il pretore non aveva ritenuto che l'intervento del difensore di fiducia dell'imputato fosse sufficiente a fornire la prova della mancata conoscenza, inconsapevole, del provvedimento da impugnare).

Cass. pen. n. 379/1994

In tema di restituzione in termini, non costituisce causa di forza maggiore che impedisce l'osservanza del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., l'infermità dovuta all'impossibilità di deambulazione, dal momento che l'opposizione stessa può essere proposta, secondo il dettato della norma citata, anche a mezzo del difensore. (Fattispecie nella quale è stata adottata, quale causa di forza maggiore, l'impossibilità di deambulare per l'insorgere di una lombosciatalgia).

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