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Articolo 453 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Casi e modi di giudizio immediato

Dispositivo dell'art. 453 Codice di procedura penale

1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo(1), la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile(2).

1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini(3).

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame(3).

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini [18]. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario(4).

3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

Note

(1) Non è necessario che la persona sia effettivamente interrogata su quei fatti, basta l'invito a comparire per l'interrogatorio, così da garantire il diritto alla difesa, in parte compromesso dalla soppressione dell'udienza preliminare.
(2) Il primo comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f) del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125.
(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125. Si tratta di un nuovo caso di giudizio immediato definito "custodiale", in quanto si instaura quando la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare (custodia in carcere, in luogo di cure o arresti domiciliari), a condizione che non vi sia pregiudizio per le indagini.
(4) Prevale il favor nei confronti della separazione dei processi, eccetto i casi nei quali il cumulo processuale appare indispensabile.

Ratio Legis

A fronte di un'evidenza di colpevolezza, il legislatore ha ritenuto ragionevole sopprimere l'udienza preliminare, fase preordinata a tale verifica, dando vita al rito speciale in questione.

Spiegazione dell'art. 453 Codice di procedura penale

Il giudizio immediato può determinarsi sia su richiesta del pubblico ministero che dell'imputato. In tale ultimo caso, il quale non presenta alcun vantaggio per l'imputato, se non quello di accedere più celermente ad una sentenza saltando la fase dell'udienza preliminare, l'imputato richiede semplicemente tre giorni prima dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 419 comma 5, di rinunciare a quest'ultima. Il giudice è tenuto ad esaudire la richiesta.

Il presupposto per l'applicazione di tale rito è l'evidenza della prova in merito alla colpevolezza dell'imputato.

Il legislatore ha dunque statuito che di fronte ad una simile evidenza di colpevolezza sarebbe inutile verificare la fondatezza dell'accusa in sede di udienza preliminare. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato quando tale rito accelerato non pregiudichi gravemente le indagini. Pur apparendo una facoltà del p.m., egli è in realtà tenuto ad instaurare il processo in tali forme.

Ad ogni modo, non è sufficiente che la prova appaia evidente agli occhi del pubblico ministero. Il giudice, al quale il p.m. deve rivolgersi per ottenere la citazione a giudizio immediato, deve infatti verificare tale presupposto. La limitazione ai diritti difensivi dell'imputato è pertanto sottoposta al vaglio del giudice.

Per il medesimo motivo, il giudizio immediato non può essere richiesto se non dopo che la persona sottoposta alle indagini sia stata messa in condizione di interloquire con il magistrato penale sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova.

Tuttavia, non è necessario che la persona sia stata effettivamente interrogata, essendo infatti sufficiente che egli sia stato invitato a comparire e che, se non comparso, non abbia potuto opporre un legittimo impedimento, oppure che non fosse irreperibile.

Considerato inoltre che il procedimento in oggetto non prevede la notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis), l'imputato rischierebbe di trovarsi rinviato a giudizio senza nemmeno aver saputo del processo a proprio carico.

Sempre per quanto riguarda le ragioni di economia processuale, il comma 2 favorisce la separazione dei processi, nei casi in cui esistano altri reati per i quali la prova non appare evidente, tranne quando ciò possa pregiudicare gravemente le indagini. Se poi, in seguito, il giudice dovesse ritenere indispensabile il cumulo processuale, deve rigettare la richiesta del p.m., facendo prevalere il rito ordinario.

Ulteriore requisito per l'ammissibilità del giudizio immediato è rappresentato dall'osservanza del limite temporale di novanta giorni dalla registrazione della notizia di reato.

Al di là di tale termine, il p.m. può richiedere l'immediato entro centottanta giorni dall'iscrizione di cui sopra qualora l'indagato si trovi sottoposto alla custodia cautelare (c.d. giudizio immediato custodiale), sempre con il limite di non arrecare pregiudizio alle indagini. Tuttavia, è bene precisare che in tale ipotesi vi deve essere una sorta di giudicato interno, dato dal fatto che è già stato definito il procedimento di riesame della misura cautelare, oppure sono scaduti i termini per proporlo.

Massime relative all'art. 453 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2858/2021

In tema di giudizio immediato cd. ordinario, il requisito dell'evidenza della prova presuppone che l'indagato sia stato reso destinatario di integrale e compiuta contestazione dell'accusa e degli elementi a suo carico, così da consentirgli, in sede di interrogatorio, il pieno esercizio del diritto di difesa mediante l'allegazione di eventuali elementi a discolpa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che possa costituire valida evidenza probatoria l'acquisizione, su consenso dell'imputato, del verbale di interrogatorio reso ad un'autorità giudiziaria straniera nell'ambito di un diverso procedimento in relazione a fatti solo in parte comuni a quelli oggetto di giudizio immediato). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/11/2019).

Cass. pen. n. 9029/2018

In tema di giudizio immediato, la confessione resa in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, anche in relazione ad un reato diverso da quello per il quale si procede, integra il presupposto dell'evidenza probatoria di cui all'art.453, comma 1, cod.proc.pen., non occorrendo che il pubblico ministero proceda alla rinnovazione dinanzi a sé dell'interrogatorio.

Cass. pen. n. 27790/2017

Ai fini della legittimità della richiesta di giudizio immediato, non sussiste la necessità di procedere a nuovo interrogatorio dell'indagato dopo lo svolgimento di ulteriori indagini richieste dalla difesa. (In motivazione la S.C. ha precisato che, ai sensi dell'art. 453, comma primo, cod. proc. pen., la validità della richiesta di giudizio immediato presuppone che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, e che nella nozione di " fatti", rientrano solo gli elementi dimostrativi che inducono il pubblico ministero a ritenere la sussistenza dell'evidenza della prova, e non anche gli elementi acquisiti su richiesta della difesa).

Cass. pen. n. 17700/2015

Non è abnorme, ed è pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il gip rigetti la richiesta di giudizio immediato custodiale ritenendo necessario assicurare il simultaneus processus nei confronti di altri indagati sottoposti a misura cautelare. Poiché lo scrutinio del Gip su detta richiesta è particolarmente ampio e penetrante e non limitato a profili di ammissibilità formale; il provvedimento di rigetto non determina una stasi procedimentale, in quanto non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero, che, in ogni caso, può ben esercitare in altra forma l'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio; e nemmeno sussiste un'abnormità di tipo strutturale, in quanto la previsione dell'art. 453, comma secondo, c.p.p. - per il quale sussiste il potere del Gip di far prevalere il rito ordinario quando il reato per il quale sia richiesto il giudizio immediato risulti connesso con altri reati per i quali manchino le condizioni di ammissibilità e la riunione risulti indispensabile - è applicabile anche al giudizio immediato custodiale.

Cass. pen. n. 51245/2014

È legittimo, sussistendo il requisito dell'evidenza probatoria, il decreto di giudizio immediato emesso ai sensi dell'art. 453, comma primo, c.p.p., nei confronti dell'indagato sottoposto a misura cautelare; né, in tal caso, il P.M. ha l'obbligo di attivare il giudizio immediato c.d. custodiale procedendo ai sensi dell'art. 453, commi 1 bis e ter, c.p.p. - per il quale la relativa richiesta non può essere proposta prima della definizione del procedimento di riesame - trattandosi di fattispecie autonome, fondate su differenti presupposti ed azionabili alternativamente.

Cass. pen. n. 1520/2014

In tema di giudizio immediato, il requisito dell'evidenza probatoria deve essere valutato in relazione al quadro conoscitivo disponibile nel momento in cui il P.M. ha compiuto la sua scelta processuale ed è irrilevante la circostanza che, in un momento successivo, si sia configurata un'ulteriore condotta illecita che ha dato luogo, in dibattimento, alla modifica dell'originaria contestazione.

Cass. pen. n. 44883/2009

L'interrogatorio di garanzia dell'indagato in stato di custodia cautelare integra il presupposto del previo interrogatorio richiesto per l'instaurazione del giudizio immediato.

Cass. pen. n. 38727/2009

In tema di giudizio immediato, quando la relativa richiesta sia formulata con riferimento alle previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 453 c.p.p., relative al caso che l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare per i reati cui detta richiesta si riferisce, deve escludersi che quest'ultima possa essere respinta dal giudice per la ritenuta assenza del requisito costituito dall'evidenza della prova, quale previsto dal comma 1 del citato art. 453. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, ha annullato senza rinvio, qualificandolo come abnorme, il provvedimento di reiezione adottato dal giudice).

Cass. pen. n. 23927/2004

È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento, il quale, sul presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori della previsione normativa concernente l'evidenza della prova, rimetta gli atti al pubblico ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale.

Cass. pen. n. 7295/2004

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato è ammesso solo nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioè quando la vocatio in ius non avviene tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio.

Cass. pen. n. 18151/2003

Nel rito speciale del giudizio immediato, l'art. 453 c.p.p. non prevede che la richiesta di giudizio debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. Ed invero tale adempimento è previsto quando si procede nelle forme ordinarie con la richiesta di rinvio a giudizio o con la citazione diretta a giudizio, mentre il presupposto del giudizio immediato è l'evidenza della prova la cui sussistenza permette di evitare la celebrazione dell'udienza preliminare.

Cass. pen. n. 1027/2003

Qualora l'imputato, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, presenti un'istanza non contemplata dalla legge (nella specie di giudizio ordinario), questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio immediato.

Cass. pen. n. 477/1999

L'omessa impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto impedisce la proposizione nel procedimento principale — salvo che nel giudizio direttissimo — di ogni ulteriore questione circa la legittimità dell'arresto e di tutti gli atti compiuti nel procedimento incidentale di convalida, compreso l'interrogatorio dell'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si denunciava la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per la nullità dell'interrogatorio — avvenuto in sede di convalida in assenza del difensore di fiducia, non avvisato — che ne costituiva il presupposto ai sensi dell'art. 453 c.p.p.).

Cass. pen. n. 1245/1998

In tema di giudizio immediato, il presupposto di ammissibilità del rito costituito dall'evidenza della prova deve essere inteso nel senso che, sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare.

Cass. pen. n. 319/1998

In tema di giudizio immediato, quando il Gip abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 c.p.p. e coinvolgendo gli aspetti della prova sul reato in contestazione, tale atto è idoneo a supplire l'interrogatorio di cui all'art. 453 c.p.p.

Cass. pen. n. 273/1996

Quando il tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni di cui al giudizio, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18, che esclude la separazione solo quando la riunione sia «assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti» mentre non ha nessun rilievo il principio fissato dall'art. 453 n. 2, per il quale la separazione va evitata quando possa determinare grave pregiudizio per le indagini in corso, poiché per «indagini in corso» vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 1740/1995

Il giudizio immediato su richiesta dell'imputato che rinuncia all'udienza preliminare si differenzia da quello richiesto dal pubblico ministero poiché, diversamente da questo, non esige particolari condizioni, ma si basa unicamente sulla richiesta stessa, cui di regola segue, ex art. 419, comma 6 c.p.p., il decreto che dispone il giudizio immediato. Peraltro, se il giudizio immediato è richiesto con riferimento ad un processo riunito ad altri, il giudice non è obbligato a disporre la separazione. Egli conserva, infatti, il potere di valutazione conferitogli dall'art. 18 c.p.p. e se ritiene che, per l'accertamento dei fatti, sia assolutamente necessario mantenere la riunione dei processi, deve escludere il giudizio immediato.

Cass. pen. n. 9748/1994

In materia di procedimenti speciali, l'interrogatorio dell'indagato — previsto dall'art. 453, comma 1, c.p.p. per l'instaurazione del giudizio immediato — è finalizzato alla verifica, in contraddittorio, dell'evidenza della prova; l'interrogatorio in sede di convalida — assunto dal Gip — è finalizzato alla verifica, parimenti in contraddittorio, dei presupposti dell'arresto in flagranza che, a sua volta, costituisce presupposto per l'instaurazione del giudizio direttissimo avanti al pretore. Poiché la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo richiedono una prova stringente del fatto-reato e di più immediata percezione di quella necessaria per il giudizio immediato, ne consegue che l'evidenza della prova, implicita nella flagranza, giustifica la fungibilità dell'interrogatorio per la convalida e il direttissimo con quello per il giudizio immediato, sempre che vi sia stata la corretta contestazione delle modalità di flagranza.

Cass. pen. n. 5355/1993

In tema di giudizio immediato, l'evidenza della prova non è un dato oggettivo presupposto all'instaurazione del giudizio, ma di evenienza normale e fisologica al potere del pubblico ministero di determinarla come risultato di un'indagine preliminare della sua iniziativa diretta oppure delegata alla polizia giudiziaria; sicché tale procedimento esige non la prova evidente di responsabilità, ma la prova evidente di fondatezza dell'accusa per la presenza di una base di discussione non controversa, pur se astrattamente controvertibile; non la sicurezza della condanna, ma la certezza di un minimo estremo indefettibile di probabilità di condanna, pur essendo sempre possibile che quanto è evidente e concludente per il pubblico ministero possa non esserlo per l'organo giudicante al dibattimento, e che gli elementi acquisiti prima perdano, poi, nella pienezza del contraddittorio, la già ritenuta valenza probatoria. Pertanto, il giudizio immediato, pur presupponendo l'evidenza della prova, non implica automaticamente anche la definibilità allo stato degli atti, e non impedisce che nel suo corso si svolga quell'indagine dibattimentale che è estranea al giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 4635/1993

L'evidenza della prova, richiesta per il giudizio immediato, non può essere ritenuta insussistente per il solo fatto che nel successivo dibattimento il tribunale abbia proceduto all'assunzione di altri mezzi di prova. Infatti, una cosa è l'evidenza della prova, necessaria perché il pubblico ministero possa richiedere il rinvio a giudizio immediato e sulla cui sussistenza è sempre possibile il sindacato del collegio giudicante, mentre altra cosa è la definitività della prova stessa posta a base dell'affermazione di responsabilità.

Cass. pen. n. 11625/1992

In tema di giudizio immediato, l'art. 453, primo comma, c.p.p., si limita a porre la condizione oggettiva che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova e non impone uno specifico interrogatorio da parte del pubblico ministero. Ne consegue che la confessione resa nell'interrogatorio di convalida dell'arresto — nell'ipotesi in cui si possa ritenere tale confessione alla stregua di una prova evidente — è condizione sufficiente a legittimare il P.M. a chiedere il giudizio immediato, senza necessità che egli debba procedere ad un secondo interrogatorio. *

Cass. pen. n. 5160/1992

Ai fini della richiesta del P.M. di giudizio immediato deve ritenersi sufficiente che l'indagato sia stato interrogato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova «comunque» e cioè non necessariamente dal P.M. ma eventualmente anche dal Gip in sede di convalida di arresto o di fermo. (Fattispecie relativa a giudizio immediato celebrato prima della promulgazione del D.L.G. n. 12 del 1991, il cui art. 27 ha sostituito il disposto del primo comma dell'art. 453 c.p.p.; la Cassazione ha peraltro ritenuto che anche con riguardo al previgente testo della suddetta norma dovesse ritenersi equiparabile al «previo interrogatorio» dell'indagato — da tale testo previsto — l'audizione dell'arrestato o del fermato nel giudizio di convalida, condotta dal Gip con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 stesso codice).

Cass. pen. n. 5154/1992

In tema di giudizio immediato, non è consentito al giudice del dibattimento alcun sindacato sulla valutazione del giudice per le indagini preliminari circa l'evidenza della prova, così come non è previsto l'annullamento del decreto di giudizio immediato per la mancanza di una prova evidente. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che era stato disposto il giudizio immediato senza che ve ne fossero le condizioni, in quanto mancava l'evidenza della prova perché occorre che sia evidente non solo il fatto e la sua commissione da parte della persona sottoposta alle indagini, ma anche l'assenza di cause di giustificazione, e questa assenza nel caso in esame non era evidente).

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