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Articolo 449 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Casi e modi del giudizio direttissimo

Dispositivo dell'art. 449 Codice di procedura penale

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza [380, 381] di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida [391] e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili(1).

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono(2).

3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione(3)(6).

4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini(4).

5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine. Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384 bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero(5).

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini [18]. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

Note

(1) Il giudizio direttissimo ha come presupposto l'arresto in flagranza di reato o la confessione resa a brevissima distanza dall'inizio dell'indagine (comma 5), casi in cui l'accusa nasce fondata e accompagnata da un semplice ma robusto sostegno alla tesi che il P.M. offre alla verifica dibattimentale.
(2) Il giudice del dibattimento dovrà innanzitutto effettuare il giudizio di convalida dell'arresto, applicando il rito di cui all'art. 391. Nello specifico, ai sensi dell'art. 391, comma 3, il giudice deve procedere all'interrogatorio dell'arrestato. Nel caso in cui l'arresto non sia convalidato, non è possibile procedere al giudizio direttissimo. Il giudice restituirà gli atti al pubblico ministero che agirà in via ordinaria, salvo che l'imputato e lo stesso rappresentante della pubblica accusa non si accordino comunque per lo svolgimento del giudizio direttissimo.
(3) In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza ex art. 138 disp. att. del presente codice.
(4) Tale comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125
(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125 e poi dall’art. 2, comma 1, lett. h), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(6) Comma modificato dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.

Ratio Legis

Tale rito speciale trova la propria ratio nella superfluità di procedere di fronte a situazioni in cui il fondamento dell'accusa è così evidente da rendere non necessaria non solo la verifica dell'udienza preliminare, ma anche la ricerca di mezzi di prova solitamente attuata nell'indagine preliminare.

Spiegazione dell'art. 449 Codice di procedura penale

Anche il rito in oggetto risponde all'esigenza, avvertita dal legislatore, di diminuire le tempistiche processuali, saltando la fase dell'udienza preliminare, qualora vengano integrati determinati presupposti.

Il giudizio direttissimo si contraddistingue per la soppressione quasi totale della fase preliminare e per la semplificazione della fase predibattimentale.

In sintesi, tale rito è applicabile quando l'accusa si basa su fondamenta talmente solide da rendere superflua non solo l'udienza preliminare, ma addirittura la ricerca di mezzi di prova.

L'evidenza qualificata della prova deriva dall'arresto in flagranza di reato e dalla confessione resa durante l'interrogatorio in sede di convalida della misura pre-cautelare.

Va innanzitutto precisato che il potere del pubblico ministero di procedere a giudizio direttissimo si configura in realtà in un dovere per il medesimo, qualora ricorrano i presupposti. L'unico vero limite a tale dovere si presenta quando il p.m. ritenga, all'esito dell'interrogatorio seguito da confessione, che il rito possa pregiudicare gravemente le indagini. Lo stesso pericolo rileva in caso di connessione con reati per cui non sussistono le condizioni di evidenza probatoria, per cui anche in tale ipotesi può non procedere separatamente.

Ad ogni modo, due sono le modalità di svolgimento, a seconda che l'imputato sia stato privato o meno della libertà personale.

L'imputato sottoposto alla custodia cautelare o l'imputato arrestato (una volta terminata l'udienza di convalida) è presentato direttamente dal pubblico ministero innanzi al giudice del dibattimento. In tal caso l'imputazione è formulata oralmente e, in seguito alla contestazione del fatto, il p.m. provvede a formare il fascicolo per il dibattimento e a consegnarlo al giudice.

Per l'imputato arrestato in flagranza la norma prevede la presentazione di quest'ultimo, da parte del p.m., direttamente al giudizio per il dibattimento, il quale procede alla valutazione in merito alla convalida dell'arresto ed al contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Nel caso in cui l'arresto non venga convalidato, il giudice deve restituire gli atti al p.m. affinché proceda per le vie ordinarie. Tuttavia, se il p.m. stesso e l'imputato vi consentono, si procede comunque al giudizio direttissimo.

L'imputato libero, rimesso in libertà dopo l'udienza di convalida o quello che, pur avendo confessato entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato non si trova in stato di custodia cautelare, è invece citato a comparire ad udienza per il giudizio direttissimo, almeno tre giorni prima. In tal caso l'imputazione è contestata per iscritto nel decreto di citazione.

Nelle ipotesi di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis, la p.g. Può provvedere, se disposto dal pubblico ministero, alla citazione per il giudizio direttissimo e per la previa convalida della misura entro le successive quarantotto ore, salvo che non vi sia un grave pericolo di pregiudizio per le indagini.

Massime relative all'art. 449 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12011/2017

Spetta all'imputato ed al suo difensore di fiducia il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, detta rinuncia può essere anche tacita ma, in tal caso, deve essere desumibile da condotte significative della volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore d'ufficio aveva dichiarato - in sede di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo - di rinunciare alla sospensione dei termini; mentre, nei quindici giorni successivi alla sospensione feriale, il difensore di fiducia dell'imputato, medio tempore nominato, aveva presentato l'atto di appello, elemento che la S.C. ha ritenuto, anche alla luce degli ulteriori atti processuali da essa consultabili, incompatibile con la volontà di avvalersi della sospensione, annullando senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ritenuto tardivo dalla Corte territoriale).

Cass. pen. n. 11701/2017

Non è configurabile, neanche dopo le modificazioni introdotte all'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen. ad opera del D.L. 24 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), un obbligo del P.M. di procedere con il rito direttissimo tutte le volte che sia convalidato l'arresto in flagranza e la scelta non pregiudichi gravemente le indagini, non potendo il sindacato del giudice estendersi fino ad individuare il reato che il P.M. dovrebbe richiedere. (Fattispecie in cui il P.M. aveva richiesto il giudizio immediato).

Cass. pen. n. 45302/2015

Nel corso del giudizio direttissimo instaurato a seguito di convalida dell'arresto in flagranza, la sussistenza dei presupposti del rito alternativo non può essere oggetto di rivalutazione, anche nell'ipotesi in cui l'ordinanza di convalida venga annullata dalla Corte di cassazione.

Cass. pen. n. 23845/2013

Nel giudizio direttissimo instaurato a seguito di convalida dell'arresto, la presenza dell'imputato all'udienza fissata a seguito della concessione dei termini a difesa è irrilevante ai fini della regolarità del rapporto processuale, instauratosi alla prima udienza. (Fattispecie relativa ad imputato che, condotto in stato di arresto davanti al tribunale, aveva, dopo la convalida, ottenuto la remissione in libertà con applicazione dell'obbligo di presentazione alla p.g.).

Cass. pen. n. 3410/2011

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale monocratico, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi a causa dell'evasione dell'imputato dagli arresti domiciliari, disponendo la restituzione degli atti al P.M., in quanto la mancata presentazione dell'imputato all'udienza di convalida non costituisce impedimento alla convalida del provvedimento e alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il Tribunale deve provvedere in ordine alla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito a norma dell'art. 452 c.p.p..

Cass. pen. n. 12573/2010

La scelta del giudizio immediato in luogo del giudizio direttissimo effettuata dal P.M. nei casi di cui all'art. 449, commi quarto e quinto c.p.p., come modificati dal D.L. n. 92 del 2008, non determina alcuna nullità, risolvendosi in una mera irregolarità.

Cass. pen. n. 7822/2010

L'art. 449, comma 4, c.p.p., pur stabilendo, nel nuovo testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. in legge 24 luglio 2008 n. 125, che il pubblico ministero, in presenza delle condizioni ivi indicate, “procede” (e non più “può procedere”, come nel testo previgente) al giudizio direttissimo, non per questo può essere interpretato nel senso dell'avvenuta creazione di una obbligatorietà, per il pubblico ministero, di ricorrere al suddetto rito, apparendo ciò in contrasto con il principio sistematico del carattere monopolistico della scelta del rito da parte dell'organo dell'accusa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha qualificato come abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, investito di richiesta di giudizio immediato a carico di soggetto arrestato in flagranza di reato e per il quale non si era appalesata la necessità di ulteriori indagini, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché procedesse con rito direttissimo).

Cass. pen. n. 22790/2009

È abnorme il provvedimento di restituzione al pubblico ministero degli atti del giudizio direttissimo di cui all'art. 14, comma quinto quinques, D.L.vo n. 286 del 1998, adottato sul presupposto del mancato rispetto dei termini che il codice di rito prevede per l'instaurazione del giudizio direttissimo cosiddetto ordinario.

Cass. pen. n. 37602/2008

L'obbligatorietà del rito direttissimo per i reati in materia di armi permane anche quando siano superati i termini ordinari previsti dall'art. 449 c.p.p.

Cass. pen. n. 36528/2008

In caso di connessione fra reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo e altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni praticabili sono la separazione dei processi o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario, con esclusione, quindi, della possibilità che, postulandosi una vis actractiva basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi. (Nella specie, concernente delitti in materia di armi in concorso con violenza privata e minacce, si era proceduto per tutti i reati con rito direttissimo e la Corte ha censurato l'operato del giudice di merito ).

Cass. pen. n. 33918/2001

In caso di presentazione dell'imputato in stato di arresto davanti al tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio, ai sensi dell'art. 449, comma 1, c.p.p., legittimamente il suddetto tribunale, qualora ritenga che il reato sia di competenza del tribunale in composizione collegiale, omette di pronunciare anche sulla richiesta di convalida, esulando, nella suindicata ipotesi, anche l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 27 c.p.p., relativa soltanto alle misure cautelari.

Cass. pen. n. 20189/2001

L'avviso all'imputato relativo alla facoltà di chiedere il termine a difesa nell'ipotesi di giudizio direttissimo di cui all'art. 451, comma 6, c.p.p., non concerne la distinta ipotesi prevista dall'art. 451, comma 5, che disciplina l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere che si proceda, in alternativa al rito prescelto dal pubblico ministero, con uno dei riti alternativi in quanto, in quest'ultima ipotesi, alla esplicitazione della scelta segue l'attivazione del rito richiesto e le regole del procedimento sono da quel momento quelle che governano il rito scelto (giudizio abbreviato, applicazione di pena). Ne consegue che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa che riguarda, invece, il dibattimento del giudizio direttissimo al quale si accede solo ove non sia stata esercitata quella scelta.

Cass. pen. n. 2161/2000

Poiché nei casi previsti dall'art. 10, comma quarto, della legge n. 40 del 1998, avente ad oggetto la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, si procede sempre con il rito direttissimo, salvo che siano necessarie particolari indagini, è abnorme il provvedimento del tribunale dinanzi al quale l'imputato sia presentato per il giudizio, che disponga la restituzione degli atti al P.M. per l'avvenuto decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 449, comma quarto, c.p.p.

Cass. pen. n. 1984/2000

L'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356, prevede per i reati concernenti le armi e gli esplosivi la celebrazione del giudizio direttissimo anche fuori dei «casi», ma non dei «modi», di cui agli artt. 449 e 566 (ora 558) c.p.p. Ne consegue che, dovendosi intendere per «casi» l'arresto in flagranza, il consenso dell'imputato e del pubblico ministero ovvero la confessione dell'accusato, mentre rientra fra i «modi» il rispetto dei termini previsti dai suddetti articoli del codice di rito, tali termini restano comunque inderogabili.

Cass. pen. n. 4978/2000

L'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere come obbligatorio il giudizio direttissimo (salva la necessità di speciali indagini) per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, anche fuori dei «casi» previsti dall'art. 449 c.p.p., consente che si deroghi anche ai termini indicati in detto ultimo articolo, da ritenersi compresi appunto nei «casi» (intesi quali presupposti processuali e temporali del rito) e non nei «modi» nei quali il giudizio, se ammissibile, deve svolgersi.

Cass. pen. n. 2199/1998

Non sussiste incompatibilità a partecipare al giudizio direttissimo del giudice che abbia convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato. Infatti, secondo il codice di rito, lo stesso giudice che ha proceduto alla convalida è automaticamente designato a svolgere il giudizio direttissimo, rispetto al quale sono prodromici tutti quegli atti che lo stesso giudice deve compiere e che, proprio perché funzionali allo svolgimento di quel rito, non costituiscono pronunce autonome che possono determinare pregiudizio.

Cass. pen. n. 5004/1998

L'instaurazione del giudizio direttissimo a seguito di arresto definitivamente convalidato dal Gip rende indiscutibile nelle fasi del giudizio di merito la sussistenza del presupposto di ammissibilità del giudizio medesimo, sicché non dovrà e non potrà essere il giudice del dibattimento o quello delle impugnazioni a poter giudicare (ed eventualmente escludere) la legittimità dell'arresto ormai definitivamente sancita nella sede propria e dal giudice a ciò deputato.

Cass. pen. n. 6943/1997

Nel sistema del vigente codice di procedura penale, in base a quanto disposto, in particolare, dall'art. 449, comma sesto, di detto codice, in caso di connessione fra reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo ed altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni possibili sono soltanto o la separazione o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario, con esclusione, quindi, della possibilità che, postulandosi una vis actractiva, basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi.

Cass. pen. n. 4023/1996

È atto abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. (Nella specie - instauratosi giudizio direttissimo per reati concernenti le armi - il tribunale aveva pronunciato ordinanza con la quale aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. osservando che il giudizio direttissimo era stato promosso fuori dei casi di cui all'art. 449 c.p.p. in quanto l'imputato, del cui arresto era intervenuta convalida, era stato presentato in udienza oltre il quindicesimo giorno, e ritenendo inoltre non applicabile l'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356 non risultando alcun elemento di connessione con fatti di criminalità organizzata o mafiosa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal P.M. avverso la suddetta ordinanza, definendo «abnorme» l'impugnato provvedimento - in quanto aveva determinato una indebita regressione del processo allo stato procedimentale ponendosi in tal modo al di fuori della legge e dei poteri dalla stessa conferiti al giudice - e rilevando, altresì, che l'art. 12 bis della L. 7 agosto 1992 n. 356 dispone che per i reati concernenti le armi e gli esplosivi il pubblico ministero procede a giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 556 c.p.p. salvo che siano necessarie speciali indagini).

Cass. pen. n. 5781/1996

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto di fissare l'udienza preliminare, disponga invece la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'assunto che indebitamente quest'ultimo avrebbe proceduto con il rito ordinario invece che con il rito direttissimo, attesa la ritenuta obbligatorietà di detto rito ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992 n. 356. (Nella specie trattavasi di reati in materia di armi, unitamente ai quali era stato contestato anche il reato di ricettazione di una di dette armi, per cui il pubblico ministero aveva ritenuto di procedere per tutti i reati con il rito ordinario, ai sensi dell'art. 449, comma 6, ultima parte, c.p.p.; scelta, questa, che la Suprema Corte ha affermato essere insindacabile da parte del giudice).

Cass. pen. n. 10231/1995

L'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazione in L. 7 agosto 1992, n. 356, nel prevedere, con riguardo ai reati concernenti le armi e gli esplosivi, il giudizio direttissimo «anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p.», non deroga anche ai «modi» del detto giudizio e, pertanto, non giustifica l'inosservanza dei termini stabiliti dai detti articoli per la presentazione dell'imputato al giudice; inosservanza che, peraltro, può comportare una nullità soltanto relativa soggetta, come tale, ai termini di deducibilità previsti dagli artt. 181 e 491, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 9481/1992

Rientra nella facoltà del giudice di merito disporre la separazione dei rapporti processuali e la definizione separata allorché ne sussistano opportunità e convenienza, non ostandovi ipotesi di connessione, allorché il giudice ritenga che la riunione non sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti. (Nella specie, riferita a giudizio direttissimo, si è peraltro chiarito in motivazione, che in questo caso, se il reato per cui si procede con il rito direttissimo è connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni giustificatrici della scelta di tale rito, deve procedersi separatamente per gli altri reati salvo che ciò risulti gravemente pregiudizievole per le indagini).

Cass. pen. n. 8372/1992

L'art. 233, secondo comma, D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271, consentiva espressamente per reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi per mezzo della stampa la celebrazione dei relativi processi con le forme del giudizio direttissimo, senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 449 nuovo c.p.p. Gli atti processuali compiuti in base a tale legge conservano validità anche dopo che la Corte costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 68. Infatti, gli atti processuali sono disciplinati dalla legge del tempo in cui sono compiuti (tempus regit actum) e quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente favore di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 della Costituzione e art. 30, terzo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87).

Cass. pen. n. 3653/1992

In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 27 c.p.p. attiene ai concetti di competenza per materia e per territorio; ma nell'incompetenza per materia vanno ricompresi tutti i casi in cui il giudice non può conoscere dell'affare per ragioni diverse dalla incompetenza per territorio. Quindi, anche l'eccezionale potere cautelare attribuito al giudice del procedimento direttissimo grazie al richiamo dell'art. 391 c.p.p. da parte dell'art. 449 dello stesso codice è da ricomprendere nell'ambito della competenza per materia, nel senso che, condizione per l'esercizio di tale potere è l'investitura per il giudizio direttissimo, cosicché venuta meno tale investitura viene meno anche il relativo potere. Ne consegue che ove il giudice del dibattimento constata, l'insussistenza delle condizioni per procedere a giudizio direttissimo abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, la misura cautelare perde efficacia se nei venti giorni dalla pronuncia di tale provvedimento il giudice competente non abbia provveduto in ordine allo status libertatis della persona in vinculis.

Cass. pen. n. 6910/1992

Può procedersi col rito direttissimo anche se non sia stato ancora risolto il ricorso avanzato avverso la convalida dell'arresto, posto che il rito direttissimo è uno dei procedimenti speciali attraverso cui il legislatore ha inteso dare impulso alla sollecita definizione del processo penale, mentre il giudizio di convalida riguarda — pure nella fase della impugnazione — unicamente la libertà personale del soggetto sottoposto al procedimento, ma senza che, per le rispettive autonomie dei due procedimenti, possa l'uno condizionare l'altro, come in particolare si evince dal quinto comma dell'art. 449 c.p.p. che svincola il procedimento direttissimo dalla convalida di arresto e dal consenso dell'imputato.

Cass. pen. n. 10008/1991

Anche nell'ipotesi del giudizio direttissimo con contestuale procedura di convalida dell'arresto in flagranza, disciplinata dall'art. 449 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all'art. 391 c.p.p. (espressamente richiamate, «in quanto compatibili», dal suddetto art. 449) il quale, se da un lato afferma il principio della «partecipazione necessaria» di un difensore all'udienza di convalida, dall'altro prevede che, ove il difensore di fiducia non sia stato «reperito» ovvero non sia «comparso», si provvede a norma dell'art. 97 stesso codice, riguardante la nomina e la partecipazione del difensore «di ufficio» dell'imputato. (Fattispecie in cui non essendo andata a buon fine la notifica della data fissata per l'udienza di convalida al difensore di fiducia — notifica effettuata alle 20,45 — a causa della chiusura dello studio professionale e dell'assenza di persone idonee a riceverla, all'imputato era stato nominato un difensore di ufficio il quale, all'udienza di convalida, aveva chiesto rinvio per permettere l'intervento del difensore di fiducia; richiesta respinta dal tribunale sul rilievo — condiviso dalla Cassazione — della regolarità della tentata notifica al difensore di fiducia).

Cass. pen. n. 9326/1990

Il giudizio direttissimo atipico previsto per i reati in materia di armi è svincolato dalle condizioni e dai presupposti che legittimano il procedimento direttissimo ordinario perché è imposto dalla normativa speciale. Ne consegue che è irrilevante che l'imputato non abbia reso confessione o che l'udienza per il giudizio direttissimo sia stata fissata senza il rispetto di una scadenza obbligata.

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