Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 441 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

Dispositivo dell'art. 441 bis Codice di procedura penale

(1)1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie(2).

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4(3).

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2(4).

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.

[omissis]

__________________

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, del 5 giugno 2000 n. 144.
(2) Non sono ammesse contestazioni tardive sulla scorta del materiale probatorio già acquisito nella fase preliminare del processo, prima della richiesta di giudizio abbreviato.
(3) Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 2 comma 1 della L. 12 aprile 2019, n. 33.
(4) Tale comma è stato modificato ex art. 7 bis, del D. L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in l. 19 gennaio 2001, n. 4.

Ratio Legis

Il giudizio abbreviato è stato concepito nell'intento di snellire il corso del processo, evitando l'approdo dibattimentale.

Spiegazione dell'art. 441 bis Codice di procedura penale

Come disciplinato dall'articolo 441, all'interno del rito abbreviato non è possibile la modifica dell'imputazione o la contestazione di circostanze aggravanti nuove, tranne nelle ipotesi in cui il giudice, ritenendo incompleto il quadro probatorio, assuma anche d'ufficio elementi necessari ai fini della decisione. Qualora infatti emergano nuovi elementi, è chiaro che il p.m può procedere alla modifica delle imputazioni ed alla contestazione di nuove circostanze.

Tuttavia, data la lesione della posizione processuale dell'imputato, il quale aveva optato per il rito abbreviato in presenza di un quadro probatorio e di una imputazione poi mutate, egli può richiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, ovvero con il dibattimento, che gli permette di difendersi più efficacemente.

In caso di modifica dell'imputazione o di contestazione di circostanze nuove, il legislatore accorda all'imputato il tempo di riflettere sul da farsi, imponendo al giudice la concessione di un termine a difesa e la sospensione del giudizio per un tempo non superiore a dieci giorni.

L'imputato può dunque accettare, nonostante la modifica dell'imputazione, che il processo prosegua nelle forma del rito abbreviato, ma in tal caso, su richiesta dello stesso, il giudice deve concedergli l'assunzione di nuove prove a suodiscarico, anche senza rispettare i limiti di necessarietà e di compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito. Ciò vale anche per le richieste di prova contraria formulate dal pubblico ministero (ma solo se l'imputato ha presentato la richiesat di cui sopra).

Per contro, se il processo deve seguire le forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza di mutamento del rito e fissa l'udienza preliminare, con la precisazione che la richiesta di trasformazione del rito abbreviato in rito ordinario è irretrattabile da parte dell'imputato.

Massime relative all'art. 441 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 5200/2018

L'art. 441-bis cod.proc.pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato. (Fattispecie relativa all'integrazione dell'imputazione relativa al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso l'indicazione del quantitativo di sostanza stupefacente).

Cass. pen. n. 41461/2012

L'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis cod. proc. Pen

Cass. pen. n. 13882/2012

In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito alternativo, non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non aveva ancora provveduto sulla richiesta di accesso al giudizio speciale, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la disciplina prevista dall'art. 423 cod. proc. pen., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis, comma primo, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 9921/2010

L'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme che comporta l'abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti. (Fattispecie di revoca dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato disposta in sede di giudizio immediato).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.