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Articolo 175 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Malfunzionamento dei sistemi informatici

Dispositivo dell'art. 175 bis Codice di procedura penale

1. (1)Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 11, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Il legislatore ha iniziato la digitalizzazione del processo e, in quest’ottica, ha avuto l’esigenza di disciplinare il caso in cui ci sia un malfunzionamento dei sistemi informatici. La ratio della disposizione è duplice: per un verso, si vuole assicurare la certezza circa l’esistenza del malfunzionamento; per altro verso, si vuole evitare che problemi informatici possano interrompere o posticipare la normale attività processuale, prevedendo in tal caso un temporaneo ritorno all’analogico.

Spiegazione dell'art. 175 bis Codice di procedura penale

L’art. 175-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici. In particolare, la norma regola due ipotesi: quella del malfunzionamento certificato e quella del malfunzionamento non certificato.

Partiamo dal malfunzionamento certificato. Innanzitutto, il legislatore considera l’ipotesi di un problema tecnico generalizzato che riguarda i sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia. In tal caso, il comma 1 stabilisce che tale anomalia venga certificata dal direttore generale dei servizi informativi autorizzati dal Ministero della Giustizia, nonché attestata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Inoltre, tale malfunzionamento dovrà essere comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario e questa comunicazione dovrà avvenire con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

Peraltro, ai sensi del comma 2, queste certificazioni, attestazioni e comunicazioni devono precisare la data di inizio e di fine del malfunzionamento.

L’altra ipotesi è quella del malfunzionamento non certificato. In tal caso, la norma fa riferimento a quel problema informatico che si verifica in capo ad un determinato ufficio giudiziario o in ambito locale. Come precisato dal comma 4, in questo caso, il cattivo funzionamento del sistema non è certificato, ma è accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario interessato e comunicato con modalità che assicurano la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e di fine dell’anomalia.

Poi, i commi 3 e 4 stabiliscono che, durante tutto il periodo di malfunzionamento (certificato e non certificato), gli atti e i documenti vengano redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche. Però, in questo caso, è previsto l’obbligo dell’ufficio di convertire l’atto redatto in forma di documento analogico in copia digitale e di inserirlo nel fascicolo informatico (così come previsto dal comma 4 dell’art. 110 del c.p.p. e dal comma 3 dell’art. 111 ter del c.p.p.).

A tal riguardo, secondo il d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. codice dell’amministrazione digitale), il “documento informatico” è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ad es., redazione di uno scritto su file), mentre il “documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ad es., in formato cartaceo).

Infine, il comma 5 precisa che, nel caso di scadenza di un termine perentorio (previsto a pena di decadenza) durante il periodo di malfunzionamento, la parte può dimostrare che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore. In caso di esito positivo per la parte, si applica la disciplina della restituzione del termine ex art. 175 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

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L’art. 175 bis, infine, regola i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici. In coerenza con quanto specificamente stabilito dal legislatore delegante, la disposizione da un lato positivizza la necessità di “sistemi di accertamento effettivo” e di “registrazione dell’inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato” del malfunzionamento e, dall’altro, mira a garantire, per il caso di malfunzionamento, l’accesso a “soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali”.


Si è ritenuto necessario provvedere in relazione alle due diverse ipotesi di malfunzionamento che, in concreto possono verificarsi.


La prima ipotesi (disciplinata ai commi 1 e 2 della nuova disposizione), riguarda il malfunzionamento c.d. certificato, ovvero le ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia: in tal caso il malfunzionamento è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati; con le medesime modalità viene accertato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento. È indispensabile, in ogni caso che, (secondo quanto precisato al comma 3) vengano registrati e quindi attestati tanto la data di inizio quanto quella della fine del malfunzionamento e, ove risulti, anche l’orario.


La seconda ipotesi (disciplinata al comma 4) riguarda il malfunzionamento “non certificato”, ovvero quello che può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale e che comunque sia tale da impedire, per un tempo più o meno consistente, l’accesso alla modalità telematica: in tal caso il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio ed anche in questo caso è previsto che siano verificate e attestate la data di inizio e quella della fine del malfunzionamento e, ove risulti, anche l’orario.


In relazione ad entrambe le ipotesi si è comunque previsto un onere di comunicazione da parte del dirigente con modalità che si è ritenuto di definire solo con riferimento all’obiettivo perseguito, ovvero quello di assicurare la tempestiva conoscibilità (e non conoscenza effettiva) da parte dei soggetti interessati.


Quanto alla necessità di “garantire soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali”, al comma 3, con una previsione che (attraverso il richiamo operato nel comma 4) vale per entrambi i casi di malfunzionamento, si è previsto che durante tutto il periodo del malfunzionamento, gli atti e i documenti vengano redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche: in tal modo si eviteranno stalli nell’attività processuale, allo stesso tempo garantendosi, anche per questa ipotesi, la completezza e la continuità del fascicolo informatico, stante il richiamo all’obbligo di conversione in copia informatica e conseguente inserimento nel fascicolo informatico previsti dagli artt. 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.


La disposizione di cui al comma 5 dell’art. 175 bis c.p.p., relativa alle ipotesi in cui la scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza sia intervenuto nel corso del malfunzionamento, intende provvedere per i casi in cui la parte sia incorsa nella decadenza, senza fare ricorso alla tradizionale modalità analogica. In tali casi, sarà onere della parte che chiede di essere rimessa in termini dimostrare che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore (si pensi, per esempio, al caso in cui non vi sia stata tempestiva comunicazione del malfunzionamento o al caso in cui, nonostante la tempestività delle comunicazioni, siano intervenuti altri fattori estranei che tuttavia rivestono la natura e le caratteristiche del caso fortuito o della forza maggiore previsti dall’articolo 175 c.p.p.). La disciplina operante sarà, in tali casi, quella prevista dal richiamato articolo 175 c.p.p.


La nuova disciplina, dunque, si muove secondo precise direttrici fondamentali. In primo luogo, il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell’attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia – ma solo temporanea – alla opzione digitale ed un – altrettanto temporaneo – “ritorno” all’analogico: l’obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d’altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali.


Peraltro, la previsione, quale regola generale, del ricorso, in tali casi, alla modalità analogica per la formazione ed il deposito degli atti processuali supera l’ulteriore problema creatosi nella vigenza della normativa emergenziale che, nel subordinare l’accesso al deposito analogico ad una specifica autorizzazione del dirigente del singolo ufficio (cfr. art. 24 comma 2 ter D.L. 28 ottobre 2020, n. 137: "L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche"), ha costituito fonte di disomogeneità di soluzioni nella pratica nei diversi uffici giudiziari.


La seconda direttrice di fondo è nel senso di escludere che i casi di malfunzionamento possano costituire causa di proroga o sospensione di diritto di termini processuali (anche qui, a differenza di quanto previsto dalla normativa emergenziale che, all’articolo 24 comma 2 bis stabilisce, per il caso di malfunzionamento, che “il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale”). Sotto tale profilo, si è ben consci del fatto che una ipotesi di malfunzionamento del sistema possa impedire, in concreto, anche l’accesso al fascicolo informatico, con inevitabili riflessi anche sull’attività da svolgere in analogico: basti pensare al giudice del Tribunale del Riesame che deve adottare una decisione sulla libertà personale dell’indagato e che disponga del solo fascicolo informatico, o del difensore che deve depositare un’istanza de libertate o comunque urgente per la cui predisposizione necessita dell’accesso al fascicolo informatico o, ancora, del pubblico ministero che debba procedere alla convalida di un arresto e che disponga solo di atti depositati per via telematica e contenuti nel fascicolo informatico.


E tuttavia, si è ritenuto che, in una riforma di sistema (che è, evidentemente, qualcosa di ben diverso da una normativa emergenziale) il necessario bilanciamento dei valori in gioco imponesse una soluzione che non consenta eccezioni al rispetto dei termini perentori stabiliti dal codice processuale che, nel sistema del codice, attengono, direttamente o indirettamente, alla tutela dei diritti fondamentali (fermo restando, come si è già evidenziato, la persistente operatività del meccanismo di rimessione in termini di cui all’articolo 175 c.p.p. nelle ipotesi previste al comma 5 dell’art. 175 bis c.p.p.)


E se è vero che una tale soluzione necessariamente implica oneri aggiuntivi di diligenza da parte di tutti gli operatori della giustizia (che dovranno, per esempio, attrezzarsi per continuo e tempestivo back up dei dati necessari allo svolgimento delle attività processuali), è anche vero che tali oneri non sono di certo dissimili – seppur trasposti nel mondo digitale - da quelli inerenti la tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei, la cui eventuale distruzione o perdita, anche accidentale e imprevista, certamente non ha e non può avere alcun riflesso sulla prosecuzione del processo, salvo l’obbligo di procedere alla relativa ricostruzione.


D’altro canto, la tempistica graduale dell’operatività a regime della riforma consentirà, ed allo stesso tempo imporrà, l’adozione di misure tecniche sempre più efficaci che limitino le ipotesi di malfunzionamento e che offrano al contempo soluzioni tempestive nonché l’adozione di misure organizzative negli uffici giudiziari idonee a fronteggiare situazioni di difficoltà legate a problemi di natura tecnica.


Atteso il rinvio alle norme del codice di procedura penale contenuto nell’art. 261 del codice penale militare di pace, è stato necessario prevedere analoga disciplina in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari, introducendo nel codice anzidetto l’art. 261 quinquies (cfr. art. 76, comma 1, lett. c) dello schema di decreto).

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