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Articolo 415 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Diritti e facoltą dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari

Dispositivo dell'art. 415 ter Codice di procedura penale

1. (1)Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell'articolo 415 bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice".

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Il nuovo art. 415 ter c.p.p., sotto la rubrica Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari, riconosce all’indagato e alla p.o. la facoltà di accedere agli atti di indagine nel caso in cui il P.M. non rispetti il cd. termine di riflessione.


In particolare, al comma 1, la nuova disposizione stabilisce che, salvo il tempestivo ottenimento di un’autorizzazione al differimento secondo una procedura essenzialmente analoga a quella - sopra vista - di cui ai co. 5 bis e 5 ter dell’art. 415 bis (e preclusa laddove quest’ultima sia stata già esperita: v. comma 4), una volta scaduto il termine di riflessione senza aver esercitato l’azione penale, o aver richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate debba essere depositata in segreteria, con riconoscimento della facoltà di esaminarla e di estrarne copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa (purché quest’ultima, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini).


Viene altresì previsto che alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa sia fatto notificare apposito avviso di deposito, con cui dovranno essere edotti delle facoltà di cui sopra, nonché dell’ulteriore facoltà di rivolgersi al giudice di caso di «stasi del procedimento», introdotta al comma 3 e della quale a breve si dirà.
Dell’avviso di deposito in questione, inoltre, l’ultimo periodo del comma 1 impone la comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello, cui è stato affidato un meccanismo di controllo sull’effettività della discovery forzosa, delineato al comma 2.


Ove non riceva la suddetta comunicazione nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di riflessione (scadenza della quale apprenderà attraverso le comunicazioni settimanali effettuate dalle segreterie dei P.M. ex art. 127 disp. att.), il procuratore generale sarà infatti tenuto a intervenire o disponendo l’avocazione del procedimento ex art. 412, oppure ordinando al procuratore della Repubblica di provvedere al deposito e alla notifica dell’avviso di deposito di cui al comma 1 entro e non oltre venti giorni.


In tale secondo caso, il decreto di rigetto del procuratore generale andrà notificato in copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini, in modo da facilitare il più tempestivo esercizio delle facoltà loro spettanti anche nel caso in cui il P.M. rimanga ancora inerte o, comunque, non dia tempestivamente corso all’ordine impartitogli dal procuratore generale.


Peraltro, ove quest’ultima evenienza si verifichi, e in particolare quando «dalla notifica dell’avviso indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 [sia] decorso un termine pari a un mese senza il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale» (termine pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2), in attuazione del criterio di delega sub g) è stata prevista una di quelle finestre di giurisdizione cui s’è sopra fatto cenno, e cioè il diritto della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa (si noti: anche quando non abbia dichiarato di voler essere informata sugli esiti delle indagini) «[di] chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere».

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