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Articolo 420 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Assenza dell'imputato

Dispositivo dell'art. 420 bis Codice di procedura penale

1. (1)Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza:

  1. a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto(3);
  2. b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo(2).

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420 quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
2. Salvo quanto previsto
dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. E' altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.
4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.
5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

__________________

(1) Articolo inserito dall'art. 19, co. 2 della L. n. 479 del 1999 e poi integralmente sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 26 ottobre 2023, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa".

Ratio Legis

L'imputato può scegliere liberamente di presenziare o meno all'udienza preliminare. Di conseguenza, la ratio di tale norma si coglie nella volontà di permettere di procedere in assenza dell’imputato, ma a determinate condizioni stabilite dalla legge. In particolare, la disciplina dell’assenza dell’imputato (come integralmente rivista dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) vuole garantire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo (non del procedimento o dell’accusa) da parte dell’imputato. In tal modo, si è cercato di assicurare il diritto dell’imputato a partecipare al processo, ma equilibrandolo con la necessità di non bloccare lo svolgimento del processo a causa dell’assenza consapevole e volontaria da parte dell’imputato stesso.

Spiegazione dell'art. 420 bis Codice di procedura penale

L’art. 420-bis c.p.p. è stato integralmente riscritto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022).

Il nuovo comma 1 stabilisce che, quando le notifiche sono regolari ex art. 420 del c.p.p. e l’imputato non è presente, il giudice procede in assenza dell’imputato nei casi in cui può ritenere con certezza che questo abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo e la sua assenza sia consapevole e volontaria. Nello specifico, il giudice procede in assenza dell’imputato nelle seguenti ipotesi:
  1. quando l’imputato è stato citato a comparire tramite notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto;
  2. quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire oppure quando, pur avendo un impedimento ai sensi dell’art. 420 ter del c.p.p., ha espressamente rinunciato a farlo valere.

Inoltre, il nuovo comma 2 prevede un’altra ipotesi in cui il giudice procede in assenza dell’imputato. In particolare, se l’imputato non è presente, il giudice procede in sua assenza anche quando ritiene altrimenti provato che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza sia una scelta volontaria e consapevole. Pertanto, in questo caso, il giudice deve valutare la consapevolezza e la volontarietà dell’assenza dell’imputato. A tal fine, il giudice dovrà prendere in considerazione le modalità della notifica, gli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, la nomina di un difensore di fiducia ed ogni altra circostanza rilevante.

Ancora, come precisato dal nuovo comma 3, il giudice procede in assenza dell’imputato anche in un ulteriore caso: quando l’imputato è stato dichiarato latitante (art. 296 del c.p.p.) o quando si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

Quando ci si trova in una delle quattro ipotesi appena viste (ossia, i casi disciplinati dai commi 1, 2 e 3), ai sensi del comma 4, il giudice dichiara l’assenza dell’imputato e quest’ultimo, salvo diversa previsione di legge, è rappresentato dal difensore.

Poi, il riformulato comma 5 disciplina il caso in cui il giudice non può procedere in assenza dell’imputato perché non può ritenersi provato che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che, quindi, la sua assenza sia consapevole e volontaria.
In questo caso, prima di arrivare alla pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato (art. 420 quater del c.p.p.), il giudice deve disporre la notifica personalmente all’imputato assente: cioè, il giudice deve rinviare l’udienza e deve disporre che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ex art. 419 del c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati personalmente all’imputato ad opera della polizia giudiziaria.

Infine, i commi 6 e 7 dell’art. 420-bis c.p.p. prendono in considerazione i casi di revoca dell’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato.

Secondo il comma 6, quando l’imputato (che è stato dichiarato assente) compare prima della decisione, l’ordinanza di dichiarazione dell’assenza dell’imputato è revocata, anche d’ufficio.
Peraltro, in questo caso, il codice riconosce all’imputato comparso la possibilità di essere rimesso nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto. Tuttavia, la restituzione nel termine è possibile soltanto nelle seguenti ipotesi:
  1. se l’imputato prova che, per caso fortuito o forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che, senza sua colpa, non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento;
  2. nei casi previsti dai commi 2 e 3 (quando è provato “altrimenti” l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato; l’imputato dichiarato latitante o che si è in altro modo sottratto alla conoscenza del processo), se l’imputato prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire, senza sua colpa, in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;
  3. se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

Da ultimo, al di fuori del caso previsto dal comma 6, il nuovo comma 7 prevede che, se risulta che mancavano le condizioni per procedere in assenza dell’imputato, anche quando questo non è comparso, l’ordinanza di dichiarazione dell’assenza dell’imputato è revocata, anche d’ufficio. In tal caso, trovandosi in un’ipotesi di assenza inconsapevole e involontaria dell’imputato, il giudice procederà come indicato dal suddetto comma 5: quindi, rinvio dell’udienza e disposizione che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ex art. 419 del c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati personalmente all’imputato ad opera della polizia giudiziaria.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In attuazione della delega, la nuova formulazione della norma cardine che disciplina l’assenza (art. 420 bis) supera il sistema di presunzioni oggi vigente.


Peraltro, fondamentale resta la distinzione tra il momento della regolarità della notifica e quello relativo alle valutazioni relative alla procedibilità in assenza, perché se la notifica non è regolare, la verifica della costituzione delle parti non si può concludere, per cui la possibilità di procedere in assenza non può essere verificata e non possono, quindi, avere inizio le attività che potrebbero portare alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.


In questa logica, quindi, assolutamente interconnessa alla disciplina dell’assenza è quella dettata in materia di notificazioni, rispetto alla quale l’intervento di attuazione della delega 134/2021 si connotata per il tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio.
2 
Come imposto dalla delega, nell’art. 420 bis si è rimodulata l’intera disciplina dell’assenza, riformulata sulla base della indicazione chiave della lettera a) dell’art. 1 co. 7 l.134/2021, che valorizza, ai fini della possibilità di procedere senza la presenza dell’imputato, da un lato, l’effettiva conoscenza della pendenza del processo e non già del mero procedimento o della accusa: un parametro che sottende la consapevolezza dell’imputato della fissazione di un’udienza (nel caso in esame, preliminare, ma come si vedrà, anche dibattimentale o d’appello).


A questo scopo, nel testo dell’art. 420 bis sono state distinte due situazioni idonee a dare certezza della conoscenza: quella in cui l’imputato è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall’imputato al ritiro dell’atto e quella in cui l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
Le ultime due situazioni confinano addirittura con la presenza, in quanto è l’imputato a comunicare di voler rinunciare a comparire oppure che consente a che si proceda anche se sarebbe impedito e potrebbe, quindi, avvalersi dei diritti che gli riconosce l’art. 420 ter.


Accanto a queste situazioni, la nuova disciplina, in conformità alla delega e alla direttiva della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (che costituisce l’altro punto di riferimento decisivo nella predisposizione delle norme in esame), aggiunge quelle situazioni nelle quali, pur non essendovi stata una notifica a mani proprie o di persona espressamente delegata e pur non risultando espressa rinuncia a comparire, la conoscenza della pendenza del processo può comunque ritenersi effettivamente sussistente, perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (comma 2).


In questo caso, per offrire al giudice un criterio di valutazione sono stati indicati alcuni elementi sintomatici, idonei a far desumere l’effettiva conoscenza della pendenza del processo: la formula utilizzata esalta le indicazioni della legge di delega che invitano il giudice a dare rilevo, oltre che alle modalità di notifica (potendo ad esempio valorizzarsi, a tal fine, l’esecuzione della notifica presso un domicilio dichiarato o eletto dall’imputato), a ogni altra circostanza del caso concreto, avvalorando la valutazione giudiziale caso per caso, in netta contrapposizione con il sistema di indici presuntivi attualmente previsti. L’indicazione nel testo di elementi valutativi è meramente esemplificativa, come dimostrato dalla locuzione per cui il giudice può tenere conto «di ogni altra circostanza rilevante».


Nel comma 3 sono, invece, collocati i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. Situazione che include certamente la latitanza, per la quale la delega espressamente prevede che si proceda sempre in assenza e che è ritenuta, anche dalla citata direttiva (UE) 2016/343, caso tipico di sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento e in questa logica, come si vedrà, ridisciplinata, ma che può includere anche altri casi, che non è necessario tipizzare, rispetto ai quali si può affermare che la mancata conoscenza dipende da un comportamento volontario.


Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell’art. 420 quater, il giudice dell’udienza preliminare deve disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell’avviso di fissazione della medesima e del verbale d’udienza, dal quale risulta la data del rinvio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1 co. 7 lett. b l. 134/2021. Una procedura che porterà o a rintracciare effettivamente l’imputato oppure ad acclarare una concreta impossibilità di rintracciarlo.


Peraltro, con disposizione generale è previsto che nello stesso modo il giudice deve sempre provvedere se si avvede, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei presupposti indicati nei primi tre commi dell’articolo in esame. Il giudice rileva il difetto e, salvo che l’imputato sia comparso in udienza (nel qual caso è concesso all’imputato il rimedio restitutorio), procede a disporre la notifica a mezzo di p.g., per avviare eventualmente la procedura di cui all’art. 420 quater.


Questa previsione esprime il più generale indirizzo che informa tutta la materia in esame e che distingue sempre chiaramente tra casi in cui si è erroneamente proceduto in assenza, pur quando mancavano i presupposti normativi per farlo, e le ipotesi nelle quali, invece, in ragione dei dati a disposizione del giudice, la declaratoria di assenza ha pienamente rispettato i parametri di legge ed era quindi del tutto corretta, ma l’imputato offre successivamente una valida dimostrazione che in realtà egli non aveva una conoscenza effettiva oppure non aveva potuto intervenire tempestivamente senza sua colpa.


Secondo uno schema che emerge anche dall’art. 604 c.p.p. vigente, il quale distingue tra i casi in cui non si sarebbe potuto procedere in assenza, rispetto ai quali prevede che la sentenza sia dichiarata nulla e quelli in cui, invece, l’imputato prova che l’assenza era dovuta ad una sua incolpevole mancata conoscenza del processo, rispetto ai quali parimenti prevede che la sentenza sia annullata, ma, appunto, previa prova di una incolpevole mancata conoscenza del processo.


In questa logica, quindi, secondo un modulo che si ripeterà in tutto il corso del processo, e che rappresenta la spina dorsale portante del sistema dei rimedi, se, prima della decisione, l’imputato compare il giudice revoca sempre, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza, ma restituisce l’imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto o in ragione del fatto che la dichiarazione di assenza era errata (ogni qual volta risulti, quindi, che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte) oppure solo in presenza di precisi presupposti che è onere dell’imputato dimostrare.


Infatti, proprio perché l’assenza risulta ben dichiarata, l’imputato assente che compare è rimesso nei termini solo se dimostra che si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa.


Parimenti, ma nei soli casi di assenza previsti dall’art. 420 bis, commi 2 e 3 (ossia quando l’assenza è stata correttamente ritenuta provata dal giudice) l’imputato è rimesso nei termini se prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Massime relative all'art. 420 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 53792/2018

Nel caso di giudizio di primo grado iniziato nel vigore della disciplina sulla contumacia, qualora il giudice abbia successivamente rilevato l'irregolarità della citazione a giudizio dell'imputato e ne abbia disposto la rinnovazione nella vigenza della legge 28 aprile 2014, n. 67, trovano integrale applicazione le nuove disposizioni sull'assenza, per effetto delle quali l'imputato assente non ha diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività, pronunciata dal giudice di merito).

Cass. pen. n. 49800/2018

In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la nomina del difensore di fiducia non costituisce un dato meramente formale, ma è un elemento dal quale dedurre con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici d'appello che, in presenza di detta nomina, hanno escluso che dalla durata ultradecennale del giudizio e dall'assenza di contatti tra l'imputato ed il difensore potesse desumersi la mancanza della consapevolezza dell'imputato dell'istaurazione del processo a suo carico).

Cass. pen. n. 33112/2018

Qualora l'imputato, già contumace, sia stato dichiarato assente nell'intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell'art.420-bis cod. proc. pen. apportata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e l'entrata in vigore della norma transitoria di cui all'art.15-bis della suddetta legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 ed in vigore dal 22 agosto 2014), l'ordinanza deve ritenersi priva di efficacia, in quanto il regime transitorio si applica a tutti i procedimenti in corso in cui è stata dichiarata la contumacia, ma non è stata pronunciata la sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado per effetto della conversione della contumacia in assenza, disposta in violazione dell'art.15-bis legge n. 118 del 2014).

Cass. pen. n. 22079/2018

La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace. (La Corte ha affermato tale principio in una fattispecie cui era applicabile il disposto di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

Cass. pen. n. 8654/2018

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

Cass. pen. n. 1524/2018

L'imputato dichiarato assente all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha diritto all'avviso del rinvio dell'udienza a data fissa disposto per impedimento del difensore, in quanto rappresentato dal sostituto di quest'ultimo, anche se nominato d'ufficio.

Cass. pen. n. 19618/2017

All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso degli imputati i quali eccepivano che il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza dovesse decorrere dalla data di notificazione dell'estratto contumaciale).

Cass. pen. n. 18813/2017

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità.

Cass. pen. n. 25357/2015

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione rivolto a contestare l'applicazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della normativa previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente notifica dell'estratto della sentenza ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della nuova disciplina, più garantista e favorevole rispetto alla pregressa quanto alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. e, quindi, anche quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione.

Cass. pen. n. 27974/2014

La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto.

Cass. pen. n. 45127/2013

Il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima del compimento degli atti introduttivi deve essere qualificato come rinvio vero e proprio, con il conseguente obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio, in quanto, ai sensi dell'art. 420 bis, comma quarto, cod. proc. pen., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono o devono considerarsi presenti e tale non è l'imputato di cui non sia dichiarata la contumacia. Ne consegue che qualora non si sia provveduto alla dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso all'udienza all'esito della quale sia disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l'udienza di rinvio o attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio ovvero attraverso la notificazione dell'ordinanza che ha disposto il rinvio.

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