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Articolo 272 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Limitazioni alle libertà della persona

Dispositivo dell'art. 272 Codice di procedura penale

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [13 Cost.](1).

Note

(1) Il principio di legalità viene qui inteso anche sotto il profilo della tassatività in quanto l'esercizio della discrezionalità del giudice in materia di limitazioni della libertà personale risulta rigorosamente vincolato alla previsione legislativa.

Ratio Legis

Tale formulazione esprime la fondamentale garanzia del principio di legalità, sotto il profilo della riserva di legge, diretta a salvaguardare il principio della libertà personale di natura costituzionale (art. 13).

Spiegazione dell'art. 272 Codice di procedura penale

La disposizione in esame esprime in positivo il principio di legalità delle misure cautelari, secondo il quale la libertà personale può essere limitata tramite misure cautelari solamente nei casi previsti dalla legge.

Alla norma in oggetto ed alla garanzia che se ne ricava sotto il profilo della riserva di legge fa subito riscontro la disposizione di cui all'art. 279, norma generale attributiva della competenza funzionale, nella quale si riflette la garanzia della riserva di giurisdizione in ordine al medesimo settore.

In tal modo viene data attuazione alla scelta della legge delega di riservare all'organo giurisdizionale la titolarità esclusiva dei poteri in materia di restrizioni della libertà personale, riconoscendo al pubblico ministero unicamente il potere di fermo degli indiziati (art. 384).

La libertà personale rappresenta il diritto fondamentale più importante, e consiste essenzialmente nel diritto della persona a non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti. Esso si traduce dunque in primis in una tutela avverso gli abusi dell'Autorità e, specularmente, costituisce l'indispensabile condizione per poter godere dell'autonomia ed indipendenza necessarie per esercitare gli altri diritti fondamentali.

Il procedimento è minuziosamente disciplinato dal codice di procedura penale (artt. 380 e ss.) con riferimento all'arresto ed al fermo. Ad ogni modo, l'articolo 13 Cost. richiede il rispetto della personalità e dignità della personalità, con il divieto assoluto di compiere atti arbitrari di violenza o di coercizione.

Per quanto concerne più nello specifico le misure cautelari, esse si dividono in personali, il cui presupposto principale è l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (oltre al pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato), e reali, che determinano l'indisponibilità di cose o beni, per esigenze probatorie o di pubblica sicurezza.

Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari reali sono il periculum in mora ed il fumus di reato. Il primo concetto descrive la necessità di verificare se la disponibilità del bene possa compromettere le esigenze investigative, mentre il secondo richiede la verosomiglianza degli accadimenti, così come descritti nel provvedimento.

Massime relative all'art. 272 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13484/1999

Sopraggiunta l'elezione parlamentare dell'imputato nel corso di un procedimento penale, non è più possibile emettere o eseguire provvedimenti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza; parimenti non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro, senza la stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di perquisizione o sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione parlamentare (prima della proclamazione del neoeletto) restano efficaci e utilizzabili, anche se non preceduti dall'autorizzazione (giuridicamente impossibile) della Camera di appartenenza.

Cass. pen. n. 3523/1995

Per l'applicazione delle modifiche normative in tema di custodia cautelare deve farsi riferimento al principio generale della natura processuale della materia e perciò alla regola del tempus regit actum. In Cassazione l'applicazione delle norme procedurali introdotte con la L. 9 agosto 1995, n. 332 può quindi concernere quelle relative alla sussistenza del presupposto per la custodia in carcere o alla presunzione ex art. 275 c.p.p., ma non può riguardare le modalità di documentazione o di motivazione di atti già posti in essere sotto la precedente disciplina.

Cass. pen. n. 127/1994

Le misure cautelari sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro attuazione e non da quelle vigenti al momento in cui il reato è stato commesso.

Cass. pen. n. 353/1992

Le norme che disciplinano le misure cautelari, essendo di natura processuale, non sono soggette al principio della irretroattività previsto dagli artt. 2 c.p. e 25 della Costituzione. (Fattispecie in tema di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 1, primo comma, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in L. 8 novembre 1991, n. 356).

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