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Articolo 89 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Dispositivo dell'art. 89 Codice di procedura penale

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria(1) [196, 197 c.p.] è citata per l'udienza preliminare [416 c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile(2). Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3(3).

Note

(1) È il codice penale ad individuare chi siano i soggetti civilmente obbligati. Agli artt. 196 e 197 c.p. sono indicate: a) le persone fisiche rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sull'imputato, sempre che il condannato sia incriminato per la violazione di disposizioni che il civilmente obbligato avrebbe dovuto provvedere a far rispettare (c.d. responsabilità per culpa in vigilando); b) le persone giuridiche (esclusi gli enti territoriali), sempre che un proprio dipendente, amministratore, legale rappresentante sia stato condannato per aver violato gli obblighi inerenti all'attività o per aver compiuto il reato nell'interesse dell'ente giuridico (c.d. responsabilità obiettiva).
(2) La citazione in giudizio avviene quindi per l'udienza preliminare o comunque entro l'apertura del dibattimento.
(3) Il giudice è l'unico soggetto autorizzato a disporre l'esclusione del civilmente obbligato dal processo; ciò può avvenire su richiesta di parte (del pubblico ministero, dell'imputato o del civilmente obbligato stesso), oppure anche d'ufficio se emerge che in capo dell'asserito civilmente obbligato non sussiste alcun obbligo di garanzia in relazione al fatto-reato oggetto di accertamento. In caso di abbreviato il predetto non può essere escluso poiché la sua responsabilità viene accertata solo in sede penale. A contrario, sebbene non vi sia alcuna disposizione espressa, si deve ritenere non applicabile tale principio anche in caso di giudizio di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.: in caso di accordo tra le parti, è implicita la rinuncia all'azione avverso il civilmente obbligato.

Spiegazione dell'art. 89 Codice di procedura penale

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è colui che è preposto ad esercitare una funzione di autorità, direzione o vigilanza nei confronti di un soggetto.

Tale obbligazione di natura sussidiaria sorge solo nel momento in cui il soggetto sottoposto sia insolvente, e solo nei casi in cui i reati sono stati commessi per culpa in vigilando, e quindi per una negligente attività di sorveglianza atta a prevenire reati di quel tipo.

Per contro, qualora la persona preposta alla vigilanza o direzione abbia comunque partecipato alla commissione del fatto, sono applicabili le norme comuni sulla partecipazione criminosa.

Orbene, ai sensi della norma in commento, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria deve essere citata per l'udienza preliminare ( e quindi non solo durante l'udienza stessa, ma anche prima, a condizione che sia già stata esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero) o per il giudizio, su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

Non è prevista alcuna forma di intervento volontario (come invece per il responsabile civile), anche perché essa non ha alcun interesse ad intervenire, dato che, se rimane fuori dal processo penale, sarà esente per sempre da ogni responsabilità in tal senso.

Chiara la legittimazione del pubblico ministero, dato che il syìuo interesse, o meglio, l'interesse della parte pubblica è quella di portare al processo un altro soggetto che possa rispondere economicamente in caso di insolvenza dell'imputato condannato, va precisato che l'interesse dell'imputato sta invece nel fatto di evitare che la propria insolvenza possa determinare una conversione della pena in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Per quanto concerne la citazione, il comma 2 rinvia alle disposizioni riguardanti la citazione del responsabile civile, disapplicando tuttavia espressamente il comma 3 dell'articolo 87, relativa all'esclusione disposta dal giudice in caso di mutamento del rito in giudizio abbreviato.

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