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Articolo 58 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Disponibilitą della polizia giudiziaria

Dispositivo dell'art. 58 Codice di procedura penale

1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione [56]; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria(1).

Note

(1) Si veda l'art. 12 del d.l. n. 152 del 13 maggio 1991 convertito in l. n. 203 del 12 luglio 1991 che recita «1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano. 3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati. 4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. 5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria».

Spiegazione dell'art. 58 Codice di procedura penale

L'articolo in esame provvede a precisare che rapporto esiste tra la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria ex art. 56 c.p.p. distinguendo tra procura della Repubblica e procura generale: la prima gestisce la relativa sezione (si tratta di un rapporto estremamente stretto tra chi coordina le indagini e la p.g.); la seconda invece, qualora si verifichi un caso di avocazione, può disporre di tutte le sezioni istituite nel distretto di corte d'appello. Sebbene l'autorità giudiziaria abbia uno stretto legame nei confronti di sezioni, servizi e organi di p.g., è innegabile che sia particolarmente intenso quello intercorrente tra essa e le sezioni di p.g.

La l. n. 203 del 12 luglio 1991, relativa alle attività investigative in materia di delitti di criminalità organizzata prevede l'istituzione di servizi centrali ed interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, a fini informativi, investigativi ed operativi. In taluni casi tale servizio si intensifica in determinate regioni e per particolari esigenze tramite decreto del ministero dell'interno. Peraltro nei casi inerenti ai delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero può essere coadiuvato dall'arma dei carabinieri e dalla polizia di stato e, per lo svolgimento di alcune specifici indagini, può chiedere il supporto del corpo della guardia di finanza, dirigendo e coordinando le attività tra tali corpi. .

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