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Articolo 57 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Dispositivo dell'art. 57 Codice di procedura penale

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria(1)(2):

  1. a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità(3);
  2. b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza(4), degli agenti di custodia(5) e del corpo forestale dello Stato(6) nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
  3. c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria(7):

  1. a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
  2. b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia(5), le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55(8)(9).

Note

(1) L'articolo in esame individua i soggetti che appartengono alle forze di polizia giudiziaria: si evince che essi sono individui predisposti dalla legge a compiere attività investigativa, sia relativa all'accertamento dei reati, sia inerente l'acquisizione della notitia criminis. Di tal che, gli ufficiali adibiti esclusivamente a denunciare determinati fatti senza svolgere le indagini non posseggono la qualifica di polizia giudiziaria. Quando si limita a sottoscrivere atti verificatisi in sua presenza o da lui compiuti, redige relazione di servizio di quanto avvenuto così compiendo un atto pubblico fidefacente.
(3) Si veda l'art. 39 della l. n. 121 del 1 aprile 1981.
(4) Si veda l'art. 13, l. n. 53 del 1 febbraio 1989.
(5) Il corpo della polizia penitenziaria, costituito da personale civile che ricopre sia - quale ufficiale di p.g. - la qualifica di ispettore e sovrintendente di p.g. sia - quale agente di p.g. - quella di agente e assistente, ha sostituito, con l'art. 2 della l. n. 395 15 dicembre 1990, il corpo degli agenti di custodia.
(6) Si veda l'art. 13 della l. n. 538 del 4 maggio 1951.
(8) Il comma in esame si riferisce circa il personale direttivo dei Vigili del Fuoco, all'art. 16 della l. n. 469 del 13 maggio 1961; circa gli ufficiali sanitari, all'art. 40 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934; circa il corpo dei Vigili Urbani, all'art. 5 della l. n. 65 del 7 marzo 1986; circa i funzionari doganali, all'art. 324 del d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973; circa gli ispettori e i ricevitori dei monopoli algli artt. 7 e 19 del r.d. n. 577 del 14 giugno 1941; circa gli agenti consolari all'estero, agli artt. 46 e 52 del d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967, n. 200; circa le capitanerie di porto, all'art. 1235 cod. nav.; circa i comandanti di navi ed aeromobili, all'art. 1235 cod. nav.; circa gli ispettori delle poste all'art. 32 cod. postale; circa gli addetti alle USL in materia infortunistica, all'art. 21 della l. n. 83323-12-1978, n. 833; circa i medici provinciali, all'art. 17 della l. n. 441 26 febbraio 1963; circa gli ingegneri del Corpo delle miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959.
(9) In taluni casi il pubblico ministero non delega lo svolgimento di alcuni atti né agli agenti né agli ufficiali di p.g. e deve compierli direttamente (si veda l'art. 370 c.p.p.); tuttavia gli ufficiali di p.g., essendo obbligati ad assisterlo nell'espletamento della sua attività, sono investiti del compito di assumere la documentazione relativamente agli atti da esso compiuti, come di provvedere alla redazione del verbale o delle sommarie annotazioni (art. 373 c.p.p.), perché il semplice agente non possiede la capacità certificante.

Spiegazione dell'art. 57 Codice di procedura penale

Il comma 1 dell'articolo 55 si occupa dell'attività svolta dalla polizia anche di propria iniziativa, operando una tripartizione.

Per quanto riguarda l'attività informativa, essa consiste nell'acquisire la notizia di reato, mediante l'apprensione diretta o mediante ricezione (v. art. 330), per poi riferirla al pubblico ministero ex art. 347.

L'attività investigativa consiste invece nella ricerca dell'autore del reato, con i mezzi di cui all'articolo 348.

Da ultimo, l'attività assicurativa descrive l'attività mediante la quale la polizia giudiziaria mette al riparo da alterazioni, smarrimento ecc. le prove, che poi assumeranno importanza in sede dibattimentale (o in altra sede, a seconda del procedimento).

Il medesimo comma 1 si riferisce anche all'obbligo di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e l'obbligo di impedire che i reati siano portati a conseguenze peggiori.

Orbene, tutte queste funzioni svolte unicamente dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, di cui la presente norma offre la definizione.

La distinzione tra le due qualifiche rileva non solo sul piano organizzativo interno, bensì anche per circoscrivere le ipotesi in cui certe attività sono riservate solo agli ufficiali, e non agli agenti, quali ad esempio la ricezione della denuncia e della querela (artt. art. 333 del c.p.p. e 337), oppure l'assunzione di informazioni (art. 350) e di notizie ed indicazioni dalla persona sottoposta alle indagini (art. 350, comma 5), alle perquisizioni di propria iniziativa (art. 352) o su delega (art. 247, comma 3) ecc..

Per quanto concerne gli ufficiali di polizia giudiziaria, vi sono atti che essipossono compiere autonomamente, ed altri che solo loro sono legittimati ad adempiere solo su indicazione del pubblico ministero o del giudice.

Tra i primi vi sono: sequestro preventivo di cose pertinenti al reato (art. 321 c.p.p.); perquisizioni personali e locali (art. 352 c.p.p.); assunzioni di sommarie informazioni dell'indagato libero, arrestato o fermato, se sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. 350 c.p.p.); assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o collegato (art. 351 c.p.p.); acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza e loro eventuale apertura, se autorizzata dal P.M. (art. 353 c.p.p.); accertamenti e rilievi sulle persone, non implicanti ispezione personale (art. 354 c.p.p.);accertamenti e rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose, se vi è pericolo nel ritardo e se il P.M. non può intervenire tempestivamente (art. 354 c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, se del caso (art. 354 c.p.p.).

Tra i secondi invece vi sono: sequestro di corrispondenza presso uffici postali e telegrafici (art. 254 c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, anche a seguito di perquisizione (artt. 252-253 c.p.p.); sequestro di documenti, titoli, valori e somme presso banche (art. 255 c.p.p.); ispezioni di luoghi, cose o persone (artt. 245-246 c.p.p.); perquisizioni personali, locali e domiciliari (artt. 249-251 c.p.p.); intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 267 c.p.p.).

Infine gli ufficiali di polizia giudiziaria supervisionano le attività compiute dagli agenti come, ad esempio, controllano se un arresto o un fermo sia stato compiuto legittimamente.

Per quanto riguarda invece gli atti che gli agenti di p.g. compiono in autonomia, vi sono l'identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire sui fatti (si veda art. 349 c.p.p.); informativa di reato al P.M. (si veda l' art. 347 c.p.p.); accompagnamento in caserma, per finalità di identificazione, delle predette persone (come ad esempio rilievi dattiloscopici o similari della persona sottoposta ad indagini preliminari art. 349 c.p.p.);atti relativi alla assicurazione delle fonti di prova (si veda l' art. 348 c.p.p.); conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi e delle cose in attesa dell'intervento del P.M. o di un ufficiale di p.g. (si veda l' art. 354 c.p.p.); assunzione di dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagini, anche se fermato o arrestato e anche in assenza del suo difensore (si veda l'art. 350 c.p.p.); assunzione di sommarie informazioni di persone informate sui fatti (si veda l'art. 351 c.p.p.); arresto in flagranza di reato facoltativo o obbligatorio (si vedano gli artt. 380 e 381 c.p.p.); ed adempimenti conseguenziali (si vedano gli artt. 386-387); fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga, quando il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (si veda l'art. 384 c.p.p.); infine, perquisizioni, accertamenti su luoghi, cose e persone, ex artt. 352 e 354, II e III comma c.p.p., nei casi di particolare necessità e urgenza (si veda art. 113 disp. att.).

Inoltre, possono provvedere a compiere degli atti su delega dell'a.g., come avviene anche per gli ufficiali di p.g.; tali atti sono: esecuzione delle ordinanze sia del giudice delle indagini preliminari sia giudice nominato per il processo in materia di misure cautelari relative alla custodia cautelare o inerenti altre misure coercitive (si vedano gli artt. 272-286 c.p.p.).

Infine, l'ultimo comma stabilisce che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, anche le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55, ovvero l'attività di assicurazione, di prevenzione e di accertamento del reato, che quindi spetta di volta in volta anche ai Vigili del Fuoco, ai funzionari doganali, agli ufficiali sanitari ecc..

Massime relative all'art. 57 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 50352/2016

Riveste la qualifica di polizia giudiziaria il personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale che svolga funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, e della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.

Cass. pen. n. 3220/2012

I sottufficiali del Corpo Forestale Regionale della Sardegna sono ufficiali di polizia giudiziaria, essendo le funzioni loro attribuite del tutto omologhe a quelle del Corpo Forestale dello Stato. (Fattispecie in tema di intercettazioni telefoniche eseguite dai suddetti sottufficiali).

Cass. pen. n. 11912/2003

Non integra il reato di inosservanza di provvedimento dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p. il rifiuto di esibizione, da parte del soggetto destinatario di esso, dell'autorizzazione amministrativa all'uso di apparecchio ricetrasmittente, non potendo considerarsi il relativo provvedimento dato per alcuna delle ragioni indicate nella citata disposizione. (Nella specie, peraltro, la richiesta di esibizione, rivolta al privato da personale addetto alla vigilanza venatoria, è stata ritenuta dalla Corte illegittima, esulando tale potere dalle attribuzioni delle guardie venatorie e rientrando, invece, nell'esclusiva competenza della polizia postale).

Cass. pen. n. 1975/1997

I vigili urbani addetti al controllo, in virtù dell'art. 5 L. 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), quando procedono ad un sequestro di polizia giudiziaria in presenza di un reato di costruzione abusiva, sono da considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica, che comunque deriva loro dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo.

Cass. pen. n. 10282/1996

Le guardie zoofile, anche se, a norma dell'art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 133 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (Nella fattispecie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoofila; la Suprema Corte — in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l'imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila — ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 1169/1996

Il sottoufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l'attività istituzionale del Corpo di capitaneria di porto (art. 57, comma 3, c.p.p.) e cioè per quanto riguarda l'accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell'area del porto, secondo quanto previsto dall'art. 1235, n. 1, c.n. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 1, c.p.p. né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare ex art. 301 c.p.m.p.

Cass. pen. n. 553/1996

A norma dell'art. 5, comma 1, lettere a) e c), della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale, le guardie delle province e dei comuni, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria (vedi anche l'art. 57, comma 2, lett. b, c.p.p.), nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, il personale di cui sopra è autorizzato a portare, senza licenza, le armi in dotazione, anche fuori servizio. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la detenzione dell'arma di ordinanza da parte di un vigile urbano il quale, fuori dal territorio del comune di appartenenza, era di scorta al proprio sindaco il quale rientrava nella sua abitazione dopo un comizio tenuto in un comune vicino).

Cass. pen. n. 8281/1995

A norma dell'art. 57, comma secondo, lett. b), c.p.p., sono agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo («quando sono in servizio») e nello spazio («nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolarità della costituzione della corte d'assise della cui giuria popolare faccia parte un vigile urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 613/1995

L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) a seguito del D.P.R. 31 marzo 1979, perduta la personalità giuridica di diritto pubblico, continua ad esistere come persona giuridica di diritto privato, sicché i suoi agenti si presentano come guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia — che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale — conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi primo e quinto dell'art. 28 legge n. 157 del 1992, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma secondo dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di P.G., qualifica che essi non hanno.

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Anonimo chiede
mercoledì 03/05/2017 - Puglia
“Nel periodo di convalescenza per malattia,a un militare dell'Arma dei Carabinieri, viene ritirata l'arma in dotazione. Il quesito è: in quel periodo mantiene la qualifica di agente di p.s. e di p.g.? Ha l'obbligo del rapporto o di stilare verbali per fatti costituendi reati o in quel periodo le sue qualifiche rimangono congelate? Grazie.”
Consulenza legale i 04/05/2017
La nozione di Pubblico Ufficiale è disciplinata dall’art. art. 357 del c.p..

La Corte di Cassazione ha stabilito che “gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono considerati in servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., non spiega alcun effetto la circostanza che il militare fosse fuori servizio al momento del suo intervento.”

Il caso risolto dalla Suprema Corte aveva però come oggetto un delitto commesso contro un Pubblico Ufficiale, mentre il caso di specie riguarda l’obbligo di denuncia del Pubblico ufficiale, stabilito dall’art. 361.

Nel citato articolo, l'espressione “un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni” potrebbe far pensare che, nel caso di specie, il Carabiniere non in servizio sia sollevato dall’obbligo di segnalare fatti costituenti reato di cui è venuto a conoscenza.

La sentenza di Cassazione, sez. VI penale n. 51508 del 4 dicembre 2013 dissipa ogni dubbio in materia, in quanto stabilisce che “integra il delitto di favoreggiamento personale l'omessa denuncia di reato da parte di un appartenente alla polizia di Stato che abbia appreso la "notitia criminis" nel corso di una conversazione informale, se la condotta è posta in essere nella consapevolezza dell'utilità derivante da tale omissione agli autori del reato presupposto, in quanto gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono gravati dell'obbligo di denuncia anche in relazione a notizie acquisite fuori dell'attività di servizio (fattispecie relativa ad un appartenente alla Polizia di Stato che, informato dal titolare di un esercizio commerciale di richieste estorsive, induceva il medesimo a soggiacere alle pretese illecite suggerendogli di cercare un intermediario).”