Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 553 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

Dispositivo dell'art. 553 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione(1)(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale)
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

__________________

(1) Tale adempimento segue la notifica del decreto di citazione all'imputato, al difensore e alla persona offesa (ai sensi del comma 3 dell'art. 552 del c.p.p.).
(2) Comma modificato dall'art. 32, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Tale disposizione si spiega alla luce del fatto che, ove vi sia un decreto di citazione diretta a giudizio, non sarà presente la fase dell’udienza preliminare. Anche se la riforma Cartabia ha introdotto una fase "filtro" con l’udienza di comparizione predibattimentale, la particolarità della mancanza dell’udienza preliminare ricade sugli istituti connessi con tale fase processuale.

Spiegazione dell'art. 553 Codice di procedura penale

Al fine di coordinare l’art. 553 c.p.p. con l’introduzione della nuova fase predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta ex artt. 554 bis e ss. c.p.p., la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha modificato la norma in esame.

Ai sensi dell’art. 553 c.p.p. nell’attuale versione, dopo la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, il pubblico ministero deve formare il fascicolo per il dibattimento, seguendo la disciplina dell’art. 431 del c.p.p. per quanto riguarda gli atti da inserire al suo interno.

Dunque, l’imputato è escluso dalla formazione del fascicolo per il dibattimento. Infatti, nel rito monocratico a citazione diretta, la formazione di questo fascicolo è unilaterale: ossia, spetta soltanto al pubblico ministero. In ciò, il rito in esame presenta una differenza rispetto a quanto avviene nell’udienza preliminare: l’art. 431 del c.p.p. precisa che, subito dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Tuttavia, a norma del comma 3 dell’art. 554 bis del c.p.p. (che richiama l’art. 491 del c.p.p.), si deve precisare che, nell’udienza di comparizione predibattimentale, in sede di questioni preliminari, l’imputato può chiedere l’esclusione dal fascicolo del dibattimento di quegli atti che non potevano esservi inseriti.

Quindi, in assenza di una disciplina speciale sulla formazione del fascicolo per il dibattimento in questo rito, si l’applica l’art. 431 del c.p.p. (ossia, la norma generale in materia), fatta ovviamente eccezione per la previsione del contraddittorio tra le parti.

Sempre secondo il nuovo art. 553 c.p.p., il pubblico ministero, dopo aver formato il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice predibattimentale. Oltre al fascicolo per il dibattimento, il pubblico ministero trasmette anche il fascicolo del pubblico ministero ex art. 433 del c.p.p. e il decreto di citazione.

È bene ricordare che il sistema del doppio fascicolo nasce dall’esigenza di impedire che il giudice del dibattimento possa essere influenzato dal contenuto degli atti di indagine preliminare che non hanno valore di prova, salvo ipotesi eccezionali di recupero dibattimentale.

Massime relative all'art. 553 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 38703/2013

Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese. (Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all'imputato di difendersi nel merito delle accuse).

Cass. pen. n. 45818/2012

La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non é espressamente prevista dall'art. 552, comma secondo, c.p.p. e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 c.p.p..

Cass. pen. n. 3/1995

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari della pretura decide, ai sensi dell'art. 553, comma secondo, c.p.p., sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero. Detta inammissibilità manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., non dando essa luogo ad alcuna ingiustificata differenziazione fra procedimento pretorile e procedimento ordinario, nè lasciando senza tutela l'interesse pubblico al promuovimento dell'azione penale.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.