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Articolo 647 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Risarcimento del danno e riparazione

Dispositivo dell'art. 647 Codice di procedura penale

1. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga [1203], fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

Ratio Legis

L'esborso per riparazione del danno da parte dello Stato comporta per questo, quale normale conseguenza, l'assunzione di una posizione attiva diretta a rivalersi per quanto corrisposto.

Spiegazione dell'art. 647 Codice di procedura penale

La norma in commento precisa che lo Stato ha diritto di surroga nei confronti di chi abbia contribuito in maniera determinante alla condanna dell'imputato, poi prosciolto in sede di revisione.

L'ipotesi di cui all'articolo 630 comma 1 , lett. d) è quella in cui è stato dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, quali ad esempio falsità di documenti, calunnia, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale e patrocino infedele, o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Appare pertanto chiaro che tali soggetti siano tenuti a risarcire lo Stato (tenuto a risarcire i danni per l'ingiusta detenzione e per gli altri motivi elencati nell'articolo 643 attingendo alla cassa delle ammende) per la somma versata da quest'ultimo al soggetto condannato (o ai familiari ex art. 644).

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