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Articolo 624 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Annullamento parziale

Dispositivo dell'art. 624 Codice di procedura penale

1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata [648].

2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.

3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127(1).

Note

(1) Il contraddittorio tra le parti non viene considerato necessario, stante la natura semplicemente ricognitiva del procedimento.

Ratio Legis

Il legislatore ha in tale sede tenuto conto dell'eventualità che dalla sentenza di annullamento scaturisca un limite ai poteri del giudice di rinvio, dovuto ad un annullamento parziale.

Spiegazione dell'art. 624 Codice di procedura penale

Posto che la corte di cassazione rappresenta l'ultimo grado di giudizio, quando essa non dispone l'annullamento di tutta la sentenza, le parti non cassate acquisiscono l'autorità di cosa giudicata.

Per “parti della sentenza” vanno intesi anche i singoli punti di ogni capo, dato che altrimenti sarebbe del tutto superflua la previsione in oggetto, se il legislatore avesse solo inteso ripetere che, nel caso di pluralità di pronunce, l'annullamento di una di esse non impedisce il passaggio in giudicato delle altre.

Ad ogni buon conto, se la corte non provvede a dichiarare nel dispositivo quali parti diventino irrevocabili, l'omissione viene riparata dalla corte stessa con ordinanza, da trascriversi a margine della sentenza. L'ordinanza può essere pronunciata d'ufficio o su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero o della parte interessata, e si propone senza formalità.

Massime relative all'art. 624 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29186/2018

Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato.

Cass. pen. n. 12904/2018

In tema di cosa giudicata, la formazione del giudicato non coincide con l'eseguibilità del titolo, costituendo la prima il mero presupposto della seconda; pertanto l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna composta di un unico capo in relazione al solo trattamento sanzionatorio non comporta automaticamente, in applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato, l'immediata eseguibilità di detta sentenza, che può ricorrere soltanto qualora la pena sia definita con certezza nel "quantum" minimo inderogabile. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte in relazione alla recidiva, con dichiarazione di assorbimento degli altri motivi di ricorso concernenti la determinazione della pena).

Cass. pen. n. 11949/2017

In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione ai "punti" annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto.

Cass. pen. n. 5753/2016

Nel caso di annullamento parziale con rinvio a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. della sentenza di condanna soltanto per alcuni reati, l'eventuale modifica del trattamento sanzionatorio finale, a seguito dell'assoluzione pronunciata dal giudice del rinvio, non incide sui fatti non interessati dalla sentenza parzialmente rescindente, con la conseguenza che il nuovo assetto sanzionatorio disposto non rileva ai fini del computo dei termini di prescrizione dei reati già irrevocabilmente accertati.

Cass. pen. n. 46419/2014

Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato.

Cass. pen. n. 16208/2014

Non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato. (Fattispecie relativa a condanna per concussione annullata limitatamente alla individuazione della pena prima dell'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Cass. pen. n. 35616/2007

In tema di giudizio di rinvio, i poteri del giudice di accertamento e di valutazione del fatto sono limitati dal giudicato parziale formatosi su un diverso capo della sentenza soltanto in relazione agli elementi che compongono il fatto storico e non anche in relazione alle modalità in cui è strutturato il capo di imputazione, in cui possono comparire elementi descrittivi della condotta che restano irrilevanti ai fini dell'operatività del divieto del ne bis in idem. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del giudicato parziale sul presupposto che l'individuazione ad opera del giudice d'appello di una precisa somma di denaro — lire 400.000.000 — come parte del compenso di un episodio di corruzione diverso da quello nella cui imputazione detta somma era indicata, non impedisse una rivalutazione ed una rilettura nell'ambito dell'accertamento dei fatti dell'altro episodio di corruzione di quello specifico aspetto, l'incremento delle disponibilità finanziarie dell'imputato per lire 400.000.000, in quanto elemento probatorio del fatto reato e non invece porzione qualificante ed essenziale del fatto coperto dal giudicato parziale).

Cass. pen. n. 21769/2004

In caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento.

Cass. pen. n. 47579/2003

Ai fini della prescrizione, sono diversi gli effetti, di un annullamento parziale di una sentenza con giudizio di rinvio non inerente l'accertamento del fatto o la responsabilità dell'imputato, rispetto al caso di impugnazione parziale di alcuni capi o punti di una sentenza. Nel primo caso si verifica il passaggio in giudicato dei capi o dei punti della sentenza non annullati per cui la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo o già maturata in precedenza, ma non rilevata, non può essere dichiarata dal giudice di rinvio. Nel secondo caso, non formandosi alcun giudicato parziale, ma solo una preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute possono essere dichiarate.

Cass. pen. n. 7548/2000

In tema di annullamento parziale della sentenza, la connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegue al riconoscimento o all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito. (Fattispecie nella quale, a seguito del riconoscimento, in sede di rinvio, delle circostanze attenuanti generiche, si era determinato l'abbassamento della soglia della pena edittale al di sotto del limite dei cinque anni, con conseguente prescrizione del reato).

Cass. pen. n. 6607/2000

Il giudicato parziale interno rende intangibili le statuizioni della sentenza da esso coperte, e si afferma e prevale rispetto a qualsiasi causa di non punibilità, comprese le vicende estintive del reato, eccezion fatta per quella sola della morte del reo. Da ciò consegue che, ove una sentenza sia stata impugnata soltanto con riguardo al profilo dell'entità della pena inflitta, il giudicato parziale interno conseguentemente formatosi in ordine al profilo della responsabilità esclude l'applicabilità della sopravvenuta causa estintiva rappresentata dalla prescrizione.

Cass. pen. n. 2071/2000

Attesa la regola generale della formazione progressiva del giudicato, consacrata dall'art. 624 c.p.p., deve ritenersi che quando la decisione divenga irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la stessa vada posta in esecuzione (principio affermato con riguardo a fattispecie in cui l'annullamento con rinvio riguardava soltanto l'entità degli aumenti di pena da applicare a titolo di continuazione sulla pena base).

Cass. pen. n. 8310/1999

Una volta ammesso, sulla base di quanto disposto dall'art. 624 c.p.p., il principio della c.d. «formazione progressiva del giudicato» nel caso di annullamento parziale della sentenza con rinvio, deve ritenersi che il principio operi anche nel caso di mancata impugnazione di un capo o punto della sentenza, attesa la equiparabilità della preclusione creata da detta mancata impugnazione a quella imposta ex lege dal citato art. 624, nel senso che l'una e l'altra danno luogo alla formazione di un giudicato parziale in presenza del quale non possono più operare, tra l'altro, cause sopravvenute di estinzione del reato.

Cass. pen. n. 4703/1999

In tema di annullamento parziale della sentenza, è configurabile la formazione del giudicato parziale, dovendosi distinguere il momento attinente all'accertamento della responsabilità da quello riguardante la determinazione della pena. Ed invero, la parte della sentenza con la quale viene affermata la responsabilità dell'imputato e quella con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-giuridico della seconda, costituiscono entrambe “disposizioni della sentenza” secondo la dizione adoperata dall'art. 624 c.p.p., di guisa che, se l'annullamento della sentenza riguarda esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, che non è stata intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, in quanto la stessa non ha connessione essenziale con la parte annullata. (Fattispecie nella quale, annullata la sentenza di merito sui soli punti relativi al giudizio di comparazione tra circostanze e alla determinazione della pena per difetto di motivazione, il giudice di rinvio aveva confermato la sentenza annullata e, nel successivo giudizio di cassazione, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione invocata dal ricorrente, sul rilievo della formazione del giudicato sulla responsabilità).

Cass. pen. n. 11544/1998

Poiché il concetto di condanna penale comprende in un unicum inscindibile sia l'accertamento della responsabilità che la determinazione della pena, non è concepibile, in via generale, che si formi un giudicato di condanna nell'ipotesi in cui, pur non essendo più in discussione la responsabilità, restino tuttavia da definire l'entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente irrogata; da ciò consegue l'operatività, nel corso del perdurante giudizio, delle cause di estinzione del reato eventualmente sopraggiunge, ad eccezione del caso in cui il giudizio stesso sia proseguito ai fini della determinazione della pena a seguito di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di cassazione, in virtù del quale gli elementi della decisione di condanna sono scomponibili per il formarsi del cosiddetto giudicato progressivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'operatività della prescrizione del reato intervenuta nel corso del giudizio di appello instaurato ad iniziativa dell'imputato che si doleva unicamente dell'apposizione di una condizione — il risarcimento del danno — al beneficio della sospensione della pena; e ciò sulla base della considerazione che il punto devoluto, per quanto accessorio alle statuizioni civili, incidesse direttamente sull'an dell'applicazione della pena).

Cass. pen. n. 248/1997

In materia edilizia, nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli la sentenza di patteggiamento limitatamente all'omesso ordine di demolizione, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione, poiché sul tema della responsabilità si è formato il giudicato progressivo o parziale.

Cass. pen. n. 20/1996

Anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, che anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate; ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati.

Cass. pen. n. 4882/1996

È ammissibile la formazione progressiva del giudicato nello sviluppo dinamico del rapporto processuale non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate né aventi con queste connessione essenziale: con il termine «parti della sentenza» si intende, infatti, qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento. Ne consegue che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui «punti» che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle «parti» che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai «punti» annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decise (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa).

Cass. pen. n. 11041/1995

L'art. 624 del nuovo codice di procedura penale — che ha letteralmente recepito l'art. 545 del codice abrogato — con l'espressione «parti della sentenza», che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento con rinvio, ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame, acquistando, anche in relazione a questi ultimi, la decisione adottata — benché non ancora eseguibile — autorità di cosa giudicata. Ne consegue che, se il rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione riguarda soltanto il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e la determinazione della pena, l'applicabilità di una causa estintiva del reato rimane preclusa per essere divenuta irrevocabile la parte della sentenza concernente la responsabilità dell'imputato e dovendo il giudizio del rinvio statuire soltanto in ordine al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e alla determinazione della pena.

Cass. pen. n. 7519/1994

Nel caso di annullamento parziale ad opera della S.C. della sentenza impugnata, si ha connessione essenziale tra la parte annullata della sentenza ed altra parte (con esclusione del giudicato) quando vi è un'interdipendenza tra le stesse tale che l'annullamento pronunciato per una di esse comporti necessariamente il riesame di altra parte della sentenza che sia stata investita direttamente dall'annullamento. Tale connessione può essere anche eventuale nel senso che la parte di sentenza non colpita direttamente dall'annullamento deve essere riesaminata dal giudice di rinvio nel caso che questi, decidendo le questioni deferitegli espressamente con l'annullamento, adotti una soluzione che comporti necessariamente un riesame di parti non annullate della sentenza.

Cass. pen. n. 4460/1994

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 545 c.p.p. del 1930, concernente l'annullamento parziale della impugnata sentenza da parte della Cassazione, per «parti non annullate della sentenza» devono intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'iter processuale e che hanno, così, acquistato, perché definitive, «autorità di cosa giudicata», mentre il rapporto di «connessione essenziale» tra parti annullate e parti non annullate della sentenza deve intendersi, fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 45 stesso codice, come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata. (La Cassazione ha altresì affermato che per «parte» della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale).

In tema di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della Cassazione, il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 545 comma primo c.p.p. del 1930 (e parallelamente dell'art. 624, comma 1, nuovo c.p.p.) - che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 152 c.p.p. del 1930 (e l'art. 129 nuovo c.p.p.), che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la «barriera del giudicato», essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro iter processuale .

Cass. pen. n. 6019/1993

In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, con l'espressione «parti della sentenza» l'art. 545 c.p.p. 1930 - norma riprodotta nell'art. 624 c.p.p. - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto.

Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per l'applicazione dell'art. 152 c.p.p. 1930 - 129 del nuovo c.p.p. - è necessario sussista ancora un «procedimento» in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell'imputato e che detto «procedimento» più non esiste una volta che essa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità).

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CARLO F. R. chiede
martedì 26/01/2021 - Sicilia
“In tema di PRESCRIZIONE.
Primo grado: imputazione di reato commesso dal 7/2/10 (con indefinita condotta perdurante) di cui all'art. 12-sexies Legge 898/70 per parziale versamento dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio; sentenza di condanna il 18/07/14 a mesi 9 di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e provvisionale di € 5.000,00.
Secondo grado: sentenza del 28/02/19 di conferma totale della sentenza di primo grado con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Cassazione: sentenza del 21/11/19 ove tra l'altro si rileva che, ai fini della prescrizione, trattandosi di reato continuato senza l'indicazione di una data di fine durata della condotta omissiva, la permanenza si esaurisce alla data della sentenza di primo grado (18/07/14); inoltre "risultano fondate le censure dedotte con riferimento alla pena che è stata applicata come pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, anziché come pena alternativa, oltre che errata anche nel computo della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.... e dunque deve essere disposto l'ANNULLAMENTO della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catania...".
Ad oggi, cioè ad oltre un anno dalla sentenza della Suprema Corte che ne ha parzialmente accolto le motivazioni, non è ancora stata fissata alcuna nuova data di udienza.
Chiedo pertanto se sono decorsi i termini affinché tale lunghissimo procedimento tuttora in corso possa essere dichiarato prescritto e come sarebbe più opportuno agire in sede legale.
Distinti saluti.”
Consulenza legale i 26/01/2021
Fermo restando che il reato di cui all’art. 12 sexies della legge sul divorzio risulta essere stato abrogato dal D. Lgs. n. 21 del 2018, per rispondere al quesito occorre prima di tutto capire in quanto tempo si prescrive il predetto – ex – reato.

L’articolo in esame, quanto alle pene, rinvia al disposto dell’art. 570 c.p. stando al quale il colpevole può essere punito con un massimo di mesi 12 di reclusione.

Trattandosi di un delitto, il termine massimo di prescrizione, in osservanza al combinato risposto degli artt. 157 c.p. e 161 c.p., non può essere superiore a 7 anni e mezzo. A tale termine, naturalmente, vanno aggiunti eventuali periodi di sospensione, che nel caso di specie, ammonterebbero a mesi 6.

Tornando alla fattispecie in parola, la prescrizione scatterebbe intorno alla metà del 2022.

La prescrizione, dunque, non è ancora decorsa e, a tal fine, è assolutamente irrilevante l’annullamento della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, invero, ha più volte specificato che, in caso di annullamento, qualora siano rimesse al giudice del rinvio soltanto questioni attinenti alla pena, la prescrizione maturata nelle more non può essere dichiarata in quanto il giudicato in punto di responsabilità si è già formato (cfr., tra le tante, Cass. pen. Sez. I Sent., 24/09/2015, n. 43710).

Fermo restando che, dunque, nel caso di specie non può più sperarsi nella prescrizione, si consiglia di consultare un avvocato che, contestazione mossa all’imputato alla mano e letti gli atti processuali, possa valutare il da farsi in ragione dell’intervenuta abrogazione del reato per cui vi è condanna.