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Articolo 607 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Ricorso dell'imputato

Dispositivo dell'art. 607 Codice di procedura penale

1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere(1).

2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali(2).

Note

(1) Il testo di tale comma deve essere coordinate con le modifiche apportate dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 agli artt. 428, 443 e 593.
(2) Non si spiega il mancato riferimento al ricorso relativo ai soli interessi civili ex art. 574.

Ratio Legis

Tale disposizione è diretta a definire la c.d. ricorribilità soggettiva.

Spiegazione dell'art. 607 Codice di procedura penale

La norma in commento si occupa della ricorribilità soggettiva in cassazione, in particolare del ricorso da parte dell'imputato, mentre l'articolo 608 si occupa del ricorso proposto dal pubblico ministero.

La legge, tuttavia, non attribuisce solamente a tali due soggetti la facoltà di ricorrere in cassazione. Infatti, come emerge dal codice, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria impugnano con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato (v. art. 575, mentre la parte civile ed il querelante condannato alle spese ed ai danni possono impugnare senza essere vincolati alle decisioni del pubblico ministero (art. 576).

Ad ogni buon conto, l'imputato può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna o di proscioglimento, oppure anche contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.

Per quanto concerne le sentenze di condanna o di proscioglimento, esse sono sia quelle appellabili (ricorso per saltum) sia quelle inappellabili.
Per quanto riguarda invece le sentenze di non luogo a procedere, è necessario far riferimento a quanto previsto dall'articolo 428, che inibisce il ricorsp per cassazione all'imputato, qualora con tale sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Emerge qui la mancanza di interesse sostanziale ad impugnare.

L'imputato può inoltre ricorrere contro le sole disposizioni che riguardano le spese processuali, a prescindere dal contenuto delle altri parti della sentenza.

Massime relative all'art. 607 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 36161/2018

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 613 cod. proc. pen. ha applicazione generale quanto alle forme e modalità di presentazione del ricorso, nè l'art. 34 d.P.R. n. 448 del 1988 - che prevede per gli esercenti la potestà genitoriale il diritto di impugnare i provvedimenti relativi al minore - costituisce una deroga a tale principio generale).

Cass. pen. n. 21977/2017

Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione.

Cass. pen. n. 11228/2015

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato la sussistenza del concreto interesse ad impugnare, avendo l'imputato proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità, per "errores in procedendo", della decisione di primo grado con la quale era stata pronunciata la sua assoluzione da uno dei reati ascrittigli nonché dichiarata la prescrizione per gli altri).

Cass. pen. n. 29529/2009

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale. (Nel caso di specie trattavasi di ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato).

Cass. pen. n. 9744/2004

Non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 c.p.p. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione.

Cass. pen. n. 12165/2002

Nel caso di ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato e trasmesso a mezzo posta, la funzione di autenticazione della firma dell'impugnante spetta unicamente al difensore che sia autorizzato ad esercitare innanzi al giudice di legittimità.

Cass. pen. n. 27/2000

Quando, in presenza di un provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, l'interessato abbia proposto, anziché incidente di esecuzione, ricorso per cassazione, quest'ultimo, poiché riguarda un provvedimento non giurisdizionale, né suscettibile di impugnazione, è inammissibile, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimità, e non è qualificabile come incidente di esecuzione con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente. (La Corte ha, peraltro, precisato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione, il provvedimento emesso all'esito della quale è ricorribile per cassazione).

Cass. pen. n. 12392/1998

È ammissibile il ricorso per cassazione (nella specie impropriamente indicato come appello) proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale, allorché esso risulta sottoscritto anche dall'imputato che ne ha fatto, in tal modo, propri i motivi.

Cass. pen. n. 6011/1996

Il difensore non iscritto nell'albo di cui all'art. 613 c.p.p., non ha il potere di autenticare la sottoscrizione dell'imputato che personalmente propone ricorso per cassazione, né può proporlo in proprio, benché nominato dallo stesso, né presentare l'atto se non incaricato, né incaricare altra persona per la presentazione del gravame.

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