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Articolo 595 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Appello incidentale

Dispositivo dell'art. 595 Codice di procedura penale

1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584(1).

2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584(2).

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte(1).

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia [589] allo stesso.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.
[omissis]

__________________

(1) Comma sostituito dall'art. 4, co. 1 del d.lgs. n. 11 del 2018, con decorrenza dal 06/03/2018.
(2) Comma modificato dall'art. 34, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia"). È stato soppresso il rinvio all'abrogato art. 583 del c.p.p..

Ratio Legis

Attualmente riconosciuto solo all’imputato, l’appello incidentale ha finalità difensiva: esso ha la funzione di integrare il contraddittorio nel giudizio di appello, consentendo all’impugnante incidentale di presentare al giudice una tesi alternativa sullo stesso oggetto di controllo a seguito dell’appello principale.
Originariamente – nel codice Rocco – tacciato di incostituzionalità poiché ammesso solo per il pubblico ministero, l’istituto è stato reintrodotto nel vigente codice di rito, garantendo questo diritto a tutte le “parti” del processo penale, compreso il pubblico ministero. Poi, sull’appello incidentale è intervenuto in modo molto rilevante il d.lgs. n. 11 del 2018.
Nella formulazione originaria dell’art. 595 c.p.p., l’appello incidentale era strumento del pubblico ministero per indurre l’imputato a non proporre un appello dilatorio o ingiustificato o a rinunciarvi per non rischiare una reformatio in peius della sentenza impugnata. Infatti, il comma 3, nel testo antecedente al 2018, regolava l’appello incidentale del pubblico ministero e prevedeva che esso potesse portare ad una reformatio in peius della sentenza di primo grado. Quindi, in caso di appello incidentale del pubblico ministero, l’imputato era privato della garanzia del divieto di reformatio in peius. Invece, l’appello incidentale dell'imputato non produceva alcuna conseguenza in capo al pubblico ministero.
La modifica del 2018 trae origine dai residui dubbi di costituzionalità del – vecchio – art. 595 c.p.p. che, secondo alcuni, restava ad esclusivo detrimento della posizione dell’imputato. Nella nuova formulazione dell’art. 595 c.p.p. a seguito della riforma del d.lgs. n. 11 del 2018, l’istituto si pone in un’ottica di favore nei confronti dell’imputato, escludendo che il pubblico ministero possa proporre l’appello incidentale.

Spiegazione dell'art. 595 Codice di procedura penale

L’art. 595 c.p.p. disciplina il cd. appello incidentale: ossia, nel rispetto di determinati limiti soggettivi ed oggettivi, quando una parte ha proposto un appello (cd. appello “principale”), è riconosciuto alla parte non impugnante di proporre appello incidentale.

Su quest’istituto è intervenuto in modo molto rilevante il d.lgs. n. 11 del 2018. Ad oggi, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del 2018, l’art. 595 c.p.p. prevede che solo l’imputato, che non ha proposto impugnato, possa presentare appello incidentale.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che l’imputato, che non ha presentato appello pur essendo legittimato a farlo, può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell’appello principale ai sensi dell’art. 584 del c.p.p..

Come precisato dal comma 2 (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), anche l’appello incidentale deve rispettare i requisiti di forma dell’impugnazione previsti dall’art. 581 del c.p.p. e deve essere presentato e notificato secondo quanto stabilito dall’art. 582 del c.p.p. e dall’art. 584 del c.p.p.. In particolare, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha inciso, eliminando il riferimento all’art. 583 del c.p.p. (norma che disciplinava la spedizione dell’atto di impugnazione e che è stata abrogata proprio dalla riforma Cartabia)

Ai sensi del comma 4, l’appello incidentale dipende dall’appello principale: infatti, l’appello incidentale perde efficacia se l’appello principale è inammissibile o se l’appellante principale rinuncia all’impugnazione.

Proprio in virtù della dipendenza rispetto all’impugnazione principale, nel silenzio del legislatore, è sorto il problema di individuare i limiti oggettivi dell’appello incidentale.
Secondo un primo orientamento, l’appello incidentale dovrebbe essere circoscritto solo ai capi della sentenza impugnati in via principale e, quindi, potrebbe investire anche punti diversi. Invece, per altro orientamento prevalente, l’appello incidentale dovrebbe essere limitato ai punti della decisione impugnati con l’appello principale. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione (con sent. n. 10251 del 2007): l’oggetto dell’appello incidentale sono i punti della decisione impugnata con l’appello principale e quelli ad essi legati da connessione essenziale logico-giuridica.
Le Sezioni Unite arrivano a questa soluzione attraverso l’applicazione del principio devolutivo ex comma 1 dell’art. 597 del c.p.p., in base al quale “l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”.

Infine, quanto al comma 3, la norma prende in considerazione il caso dell’imputato che non è legittimato ad impugnare o che comunque non vi abbia interesse. In tal caso, sempre nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’appello principale proposto dalle altre parti, l’imputato può presentare, mediante deposito nella cancelleria del giudice competente, memorie o richieste in forma scritta. Peraltro, la previsione del comma 3 è il logico corollario di quanto previsto dall’art. 121 del c.p.p., per il quale “in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria”.

Massime relative all'art. 595 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12824/2020

L'appello proposto dall'imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale. (In motivazione la Corte ha precisato che anche a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen., introdotta con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, l'appello incidentale non ha mutato la propria configurazione strutturale di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2019).

Cass. pen. n. 2478/2019

L'appello principale, ritenuto inammissibile per tardività, non può essere considerato nel giudizio di impugnazione come appello incidentale, in quanto quest'ultimo costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma disciplina e non può, di conseguenza, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnati dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso con cui si chiedeva qualificarsi come incidentale l'appello avverso sentenza di primo grado di condanna di più soggetti riconosciuti responsabili di lesioni reciproche, proposto tardivamente dopo l'appello tempestivo di alcuni degli imputati su capi diversi della sentenza, senza che l'atto venisse formalmente qualificato come appello incidentale e senza alcun riferimento ai motivi di appello dei coimputati). (Rigetta, TRIBUNALE SCIACCA, 19/07/2018).

Cass. pen. n. 44859/2019

È inammissibile l'appello incidentale proposto dall'imputato qualora il pubblico ministero o la parte civile non abbiano presentato, nei suoi confronti, appello in via principale, poiché lo stesso è previsto dalla legge come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato proposto in seguito all'appello principale dei coimputati). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/02/2018).

Cass. pen. n. 94/2018

È legittimo l'appello incidentale proposto dalla parte civile contro il capo della sentenza di condanna relativo alle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio dalla stessa parte civile, ancorché non oggetto di impugnazione principale, in quanto la parte della sentenza investita da tale appello è logicamente collegata ai capi ed ai punti relativi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oggetto dell'impugnazione principale. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/02/2016).

Cass. pen. n. 3409/2018

In tema di impugnazioni, l'appello incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti della decisione censurati con quest'ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente connessi; ne consegue che è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena.

Cass. pen. n. 18526/2017

L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che aveva accolto l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo ritenuto un rapporto di interdipendenza tra il punto concernente la responsabilità penale dell'imputato e la misura della pena).

Cass. pen. n. 7340/2015

È inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte civile in assenza di appello principale da parte dell'imputato, essendo l'impugnazione incidentale configurata come antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale in presenza di appello principale proposto dal pubblico ministero, precisando che in tal caso la parte civile, ove ancora in termini, può soltanto proporre appello autonomo).

Cass. pen. n. 37348/2014

È legittima la qualificazione quale memoria difensiva ex art. 121, comma primo, cod.proc. pen. dell' appello incidentale dichiarato inammissibile che sia stato proposto dagli imputati già assolti in primo grado per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod.proc. pen., al fine di ottenere l'assoluzione in base al primo comma del medesimo articolo.

Cass. pen. n. 32462/2004

L'appello incidentale previsto dall'art. 595 c.p.p. non può esorbitare dal capo della sentenza investito dall'appello principale (intendendosi per «capo» quello sul quale può formarsi il giudicato), pur potendo avere ad oggetto tutti i singoli punti compresi in detto capo. Pertanto, nel caso di appello principale proposto dalla sola parte civile per ottenere la declaratoria di falsità di un documento, non è ammissibile l'appello incidentale con il quale l'imputato, assolto con la formula «il fatto non costituisce reato» dal reato di falso avente ad oggetto il medesimo documento, chieda l'assoluzione con formula più favorevole. (Nella specie, tuttavia, la Corte, pur enunciando il suddetto principio, ha rigettato il ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello con la quale, in accoglimento dell'appello incidentale, l'imputato era stato assolto con la formula «il fatto non sussiste», osservando che, in caso di accoglimento, mancando un ricorso del pubblico ministero, sarebbe stato violato il divieto di reformatio in pejus).

Cass. pen. n. 31331/2004

L'appello incidentale deve inerire ai capi e ai punti della decisione oggetto di quello principale, poiché altrimenti sarebbero travalicati i limiti del devolutum e si determinerebbe la vanificazione di fatto dei termini fissati, a pena di decadenza, per proporre impugnazione.

Cass. pen. n. 5357/2003

L'appello incidentale ai sensi dell'art. 595 c.p.p. è proponibile dalla parte non appellante in relazione all'impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all'impugnazione principale, perdendo efficacia in caso di inammissibilità di quella o di rinuncia ad essa. Ne deriva che l'appello incidentale non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall'appello principale, anche se nell'ambito di questi possono essere diversi i punti della decisione incidentalmente impugnati perché altrimenti verrebbe negata all'appello incidenatle la natura di impugnazione, privandolo della sua funzione specifica che non può ridursi alla semplice contestazione delle domande avversarie, che compete a ciascuna parte senza richiedere impugnazione.

Cass. pen. n. 48389/2001

In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza attenuante del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo all'affermazione della penale responsabilità e la sussistenza di una diversa circostanza, in quanto l'appello incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti della decisione censurati con quest'ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente connessi. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/05/2015).

Cass. pen. n. 30597/2001

In tema di impugnazioni, deve ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale per cassazione, né è possibile desumere dall'espressa previsione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p., l'esistenza della più generale categoria dell'impugnazione incidentale, applicabile anche al ricorso in sede di legittimità.

Cass. pen. n. 4255/1999

Poiché l'appello incidentale svolge la esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata nei confronti del destinatario della correlativa facoltà, non esiste alcun obbligo di notificare l'appello principale proposto da uno dei coimputati ad altro imputato, che non si sia autonomamente avvalso del suo potere di impugnazione. Invero, in capo a quest'ultimo, non sussiste interesse alla proposizione del gravame incidentale, il quale è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, lamentando di non aver ricevuto notificazione degli atti di appello proposti dai coimputati — e sostenendo che essa gli era dovuta al fine di consentirgli la proposizione di appello incidentale — aveva contestato la esecutività, nei suoi confronti, della sentenza, da lui non impugnata in via principale).

Cass. pen. n. 4650/1999

L'appello incidentale deve essere limitato ai capi ed ai punti dell'appello principale; detto principio pur non espressamente affermato in una specifica norma si desume dal sistema processuale nel suo complesso nonché da alcune disposizioni previste dal vigente codice di rito, prima fra tutte dall'art. 595 per il quale l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale. Detta disposizione, infatti, non avrebbe senso se l'appello incidentale potesse avere un contenuto devolutivo più ampio e comunque autonomo rispetto all'appello principale; inoltre, ove ciò fosse comunque consentito e l'appello incidentale fosse, pertanto, autonomo rispetto a quello principale, sarebbero vanificati i termini per proporre impugnazioni, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito, posto che la proposizione dell'appello principale equivarrebbe a rimettere in termini tutte le altre parti, al di fuori di una specifica previsione. Alla luce di questo nuovo ordine sistematico appare, altresì, chiaro che nel vigente codice di rito è cambiata la ratio dell'appello incidentale, il quale non ha più una funzione deterrente dell'appello principale dell'imputato ma più semplicemente una funzione antagonista dell'appello proposto dalle altre parti.

Cass. pen. n. 13403/1998

L'appello incidentale, di cui all'art. 595 c.p.p., non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dal gravame principale, perché diversamente si vanificherebbe il sistema dei termini fissati tassativamente per proporre impugnazione e si perderebbe la stessa nozione di «incidentalità» della impugnazione.

Cass. pen. n. 8452/1994

L'appello incidentale deve necessariamente trovare i suoi limiti nei punti e nei capi della sentenza investita dall'appello principale, con riferimento esclusivo ai quali anche l'appellante incidentale è legittimato a lamentare l'ingiustizia della decisione; a tale conclusione deve pervenirsi ove si tenga conto che l'appello incidentale, che non può avere lo scopo di legittimare una restituzione in termini, vuole essere un mezzo di impugnazione antagonista e non deterrente di quello principale: infatti, qualora il primo non restasse nei confini dell'impugnazione principale e fosse proposto dal P.M., verrebbero violati il principio della parità delle parti, quello della difesa e anche quello della obbligatorietà dell'azione penale, che resterebbe certamente compromesso se con l'appello principale il P.M., invece di contraddire l'imputato, avesse la possibilità di investire in toto la decisione chiedendone la riforma con il ricorso ad un mezzo che l'imputato potrebbe privare di efficacia. (Nella specie la Corte, alla stregua del principio così affermato, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale con cui il P.M. aveva lamentato la erronea qualificazione giuridica del reato contestato, derubricato dal tribunale, solo dopo che l'imputato aveva impugnato la sentenza di condanna dolendosi esclusivamente della mancata applicazione della prescrizione).

Cass. pen. n. 8318/1994

L'appello principale, ritenuto inammissibile per tardività, non può trovare spazio, nel giudizio d'impugnazione, come appello incidentale; quest'ultimo infatti costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma disciplina e non può, pertanto, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnatigli dalla legge. Né, al riguardo, può trovare applicazione la regola di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte; ed invero l'impugnazione erroneamente qualificata si sottrae alla sanzione della inammissibilità se ed in quanto rivesta i requisiti prescritti per il tipo di impugnazione in concreto consentita: ne consegue che l'impugnazione principale, in sé inammissibile perché tardiva o per altra causa, non può assumere la veste di impugnazione incidentale della quale non ha i requisiti prescritti.

Cass. pen. n. 7247/1993

Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 c.p.p., mentre analogamente nel “patteggiamento” l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 448 comma 2 c.p.p.

Cass. pen. n. 5360/1993

L'appello incidentale deve avere lo stesso ambito dell'appello principale, deve essere cioè limitato ai punti della decisione investiti dai motivi dell'appello principale, e non può estendersi all'intero capo della sentenza. Infatti l'appello incidentale, che è un mezzo antagonista, senza il confine dei punti investiti dall'appello principale, qualora ad esempio sia esperito dal pubblico ministero, costituirebbe un mezzo di pressione volto ad indurre l'imputato alla rinuncia all'impugnazione. In tale ipotesi, qualora non avesse cioè il confine già detto, questo mezzo di impugnazione violerebbe il principio di parità delle parti, il principio del diritto alla difesa e anche il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: infatti, ancorché il codice riservi ampio spazio alle transazioni processuali delle parti, sicché può affermarsi che l'esigenza di rapida definizione del processo è assunta tra i compiti di giustizia, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è violato se con l'appello incidentale il pubblico ministero, invece di contraddire implicitamente l'imputato, potesse investire in toto il capo impugnato, potesse cioè fare dopo quello che era tenuto a fare prima con l'appello principale, chiedere la riforma di una decisione ingiusta, per di più con una richiesta che l'imputato può rendere inefficace.

Cass. pen. n. 9770/1992

L'appello incidentale rimane limitato dall'appello principale e può riguardare solo quei capi o quei punti della sentenza che di questo hanno formato oggetto, e rispetto ai quali l'impugnante in via incidentale lamenta l'ingiusta decisione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la ratio dell'appello incidentale non coincide più con quella finalità deterrente delle impugnazioni dell'imputato avuta presente dall'abrogato codice che aveva condotto a introdurre l'appello incidentale del P.M., né con uno scopo generico di rimessione in termine per le parti non impugnanti).

Cass. pen. n. 5521/1992

L'appello incidentale (art. 595 c.p.p.) non incontra alcun limite derivante dal contenuto dell'appello principale. In mancanza di espressi limiti legislativamente stabiliti, infatti, non è possibile ritenere che tale impugnazione debba essere ristretta ai capi della sentenza oggetto dell'appello principale, il che risulta in linea con la finalità deterrente dell'istituto che il legislatore ha inteso privilegiare.

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