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Articolo 689 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Certificati richiesti dall'interessato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 689 Codice di procedura penale

Titolo abrogato dall'art. 52, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

[1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

  1. a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
  2. 1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  3. 2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale;
  4. 3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
  5. 4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  6. 5) delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nonché dei decreti penali;
  7. 6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  8. 7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  9. 8) dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
  10. 9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;
  11. b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c);
  12. c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3.]

Massime relative all'art. 689 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3033/1993

Il divieto di iscrizione delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p. nei certificati generali e penali richiesti dall'interessato prescinde da una espressa statuizione del giudice, scaturendo automaticamente dall'art. 689 c.p.p. che al comma secondo, lett. a) n. 5 e lett. b) dispone che i certificati generali e penali, spediti ad istanza di privati, debbono contenere tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione, tra l'altro, di quelle riguardanti le sentenze emesse nell'ambito del procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p.

Cass. pen. n. 9531/1992

In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso avverso il diniego del beneficio della non menzione della condanna, di cui all'art. 175 c.p., poiché la prescrizione esecutiva, cui il beneficio stesso tende, è realizzata dalla legge stessa che - con l'art. 689 comma secondo lett. a) n. 5 e lett. b) nuovo c.p.p. - prevede che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate - tra l'altro - le «sentenze previste dall'art. 445», ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.

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