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Articolo 664 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

Dispositivo dell'art. 664 Codice di procedura penale

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito(1).

2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

[3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processualianticipate dallo Stato](2).

4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.

Note

(1) Salvo che la legge disponga altrimenti, tali i provvedimenti sono adottati con ordinanza ex art. 184 disp. att. del presente codice.
(2) Tale comma è stato abrogato dall'art. 299, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ratio Legis

E' al P.M. che spetta anche il compito di curare l'esecuzione delle altre sanzioni pecuniarie, dal momento che le attività esecutive sono di massima attività di mera ottemperanza al comando contenuto nel dispositivo della decisione irrevocabile, quindi hanno natura essenzialmente amministrativa, non giurisdizionale.

Massime relative all'art. 664 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1610/1993

Il provvedimento impositivo del pagamento delle somme devolute alla Cassa delle ammende, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilitą del ricorso per cassazione, al pari di quello conseguente al rigetto, non č revocabile. L'istanza dell'interessato, volta ad ottenere la revoca del provvedimento predetto ai sensi dell'art. 664 c.p.p., č pertanto inammissibile.

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