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Articolo 605 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Precetto per consegna o rilascio

Dispositivo dell'art. 605 Codice di procedura civile

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi (1).

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine (2) (3).

Note

(1) L'esecuzione per consegna o rilascio può essere promossa sulla scorta di una sentenza contenente l'ordine di consegna o di rilascio, altri provvedimenti muniti di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 del c.p.c., atti pubblici ricevuti da notai ed altri pubblici ufficiali e altri atti ai quali la legge riconosce efficacia esecutiva. Inoltre, il precetto notificato al debitore, che segue la notifica del titolo esecutivo, deve indicare sommariamente la descrizione del bene da consegnare o da rilasciare (ad esempio nel caso dell'espropriazione immobiliare solitamente si indicano indicare il numero dei vani di cui l'immobile si compone e la sua esatta ubicazione territoriale).
(2) Nel caso in cui il titolo esecutivo preveda il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione deve essere effettuata con riferimento a tale termine (si pensi ad esempio all' ordinanza di convalida di uno sfratto per finita locazione). Ad ogni modo, la notifica del precetto non può avvenire prima di 90 giorni dal presumibile inizio dell'esecuzione forzata poiché l'art. 481 del c.p.c. prevede espressamente che il precetto diventi inefficace nel caso in cui trascorrano 90 giorni dalla sua notificazione senza che sia iniziata l'esecuzione. Diversamente, se nel titolo esecutivo non viene indicato il termine per l'inizio della esecuzione, questo deve ritenersi nullo e tale nullità si può far valere mediante l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 del c.p.c.).
(3) Il momento in cui si verifica l'inizio dell'esecuzione per rilascio si fa coincidere con la notifica dell'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica al meno dieci giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà (art. 608).

Ratio Legis

La norma in esame apre una serie di disposizioni dedicate ad attuare il diritto ad ottenere la consegna o il rilascio di un bene mobile o immobile al fine di conseguire il possesso o la detenzione del bene stesso.

Spiegazione dell'art. 605 Codice di procedura civile

I procedimenti esecutivi per consegna e rilascio sono disciplinati agli artt. 605 – 611 c.p.c. e costituiscono, insieme all'esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare, di cui ai successivi artt. 612-614 c.p.c., forme di esecuzione in forma specifica.

L’esecuzione in forma specifica può essere impiegata anche a tutela dei diritti di credito e dei diritti personali di godimento, nonché a tutela del mero possesso, mentre si ritiene sia da escludere nei casi in cui la violazione estingua il diritto originario, dando luogo ad un diritto al risarcimento.
Suscettibili di esecuzione in forma specifica sono soltanto i diritti che hanno ad oggetto prestazioni fungibili, e ciò perché essa si realizza attraverso la sostituzione dell'ufficio esecutivo al debitore, deciso a rimanere inerte nell'attuazione del comportamento a cui è tenuto (tale sostituzione, certamente, non può operare quando per il creditore non è indifferente ricevere la prestazione dal debitore o dall'ufficio giudiziario, ovvero quando quest'ultimo non possa procedervi).

Per quanto concerne in particolare l’esecuzione per consegna o rilascio, va detto che il procedimento esecutivo si differenzia in base alla natura dei beni (mobili e immobili) rispetto a cui deve essere svolto e per mezzo di esso si tende a trasferire il potere di fatto su un bene da colui che lo esercita a colui che ha diritto di esercitarlo (si veda art. 2930 del c.c.).
Si esclude la possibilità di avvalersi di tale procedimento per ottenere la consegna di una quantità di cose determinate soltanto nel genere, e questo perché la procedura esecutiva tutelerebbe un diritto di proprietà non esistente, che sorgerebbe in virtù dell'attività di determinazione operata dall'ufficiale giudiziario, secondo quanto disposto dall’art. 1378 del c.c. ed in violazione dell'art. 2741 del c.c. e della par condicio creditorum.

La dottrina è divisa sia sull'eseguibilità in forma specifica dell'obbligo di consegna dei minori e degli interdetti sia sullo strumento utilizzabile per ottenere l'esecuzione di tale obbligo.
Secondo alcuni autori il carattere strettamente personale degli obblighi connessi alla consegna del minore induce a dover qualificare tali obblighi come infungibili e, dunque, ineseguibili.
Secondo altra tesi, invece, l’attuazione di tali obblighi si può realizzare nelle forme dell'esecuzione forzata, ma attraverso meccanismi atipici amministrativi, quali l'intervento degli organi di polizia e del giudice tutelare in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 344 del c.c..
Secondo una terza corrente di pensiero, sono utilizzabili i meccanismi esecutivi in forma specifica, dovendosi individuare lo specifico rimedio o nella procedura per consegna o nell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare.

A seguito della Legge n. 80/2005, modificata dalla Legge n. 263/2005, è stato riformulato l’art. 474 del c.p.c. e introdotto il terzo comma della norma in esame; per effetto di tali modifiche, è stato esteso il novero dei titoli esecutivi idonei a fondare il procedimento esecutivo per consegna o rilascio, prevedendosi fra essi, oltre a quelli di formazione giudiziale, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.
L'esecuzione per consegna, pertanto, può essere richiesta anche sulla base di un contratto di locazione stipulato per atto pubblico, senza che la parte interessata alla consegna o al rilascio debba necessariamente ottenere un provvedimento giurisdizionale di condanna.

Altro problema di particolare rilievo che nella prassi ci si trova spesso ad affrontare è quello relativo alla possibile efficacia del titolo esecutivo nei confronti di soggetti diversi da quelli in esso indicati.
Le diverse ricostruzioni elaborate al riguardo incidono sull'individuazione dei rimedi utilizzabili dal terzo pregiudicato dall'esecuzione per consegna o per rilascio.
Fatta eccezione per coloro che sostengono l'efficacia erga omnes del titolo esecutivo, si ritiene comunemente che il terzo, che abbia la materiale disponibilità del bene, assuma la qualità di parte nel processo esecutivo, potendo contestare la legittimità dell'esecuzione, la titolarità nell'istante di un diritto prevalente e la regolarità della procedura attraverso le opposizioni esecutive di cui all’art. 615 del c.p.c. ed eventualmente all’art. 617 del c.p.c..
Secondo alcuni autori, inoltre, il terzo pregiudicato da un'esecuzione erroneamente diretta nei suoi confronti, sarebbe legittimato all'opposizione ex art. 619 del c.p.c..

Anche la giurisprudenza ha affrontato tale problematica, riconoscendo al titolo esecutivo efficacia erga omnes e ritenendo che esso giustifichi lo svolgimento della procedura esecutiva verso chiunque si trovi nella materiale disponibilità del bene al momento dell'instaurazione del processo esecutivo.

Nella particolare ipotesi in cui il diritto del terzo detentore del bene immobile dipenda dalla posizione dell'esecutato, ma sia compatibile con l'esecuzione e la procedura sia una procedura di rilascio di bene immobile, si applica il secondo comma dell’art. 608 del c.p.c., con la conseguenza che l'ufficiale giudiziario deve ingiungere ai terzi di riconoscere il nuovo possessore.

Tanto per l'esecuzione per consegna che per quella di rilascio, il primo comma della norma in esame richiede che il precetto individui tutti gli elementi di cui all' art. 480 del c.p.c. per l'indicazione della persona contro cui la procedura esecutiva si svolge e che descriva sommariamente i beni oggetto della procedura.
E’ anche necessario indicare nel precetto il luogo ove si trova il bene, in quanto ciò consente di determinare il foro dell'esecuzione, escludendosi la competenza territoriale sussidiaria del giudice del luogo dove il precetto è stato notificato.

Il secondo comma prevede la necessità di indicare nell'intimazione il termine per la consegna o il rilascio indicato nel titolo esecutivo; nel caso in cui il termine fissato nell'intimazione sia anteriore a quello indicato nel titolo esecutivo, l'esecutato potrà proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 del c.p.c..
Anche in dottrina si ammette la possibilità di effettuare la notificazione in data anteriore alla scadenza del termine di rilascio, richiedendosi soltanto che l'esecuzione non abbia inizio prima di tale data.

Massime relative all'art. 605 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30929/2018

Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile ceduto ad altri non perde, in conseguenza del trasferimento del bene, la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 c.c. , 474 e 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto, poiché a quest'ultimo è consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al dante causa.

Cass. civ. n. 24239/2018

Al destinatario di una sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare che abbia eseguito il comando giudiziale deve riconoscersi la possibilità di esperire, al di fuori dal processo di esecuzione, un'azione di accertamento della corretta attuazione del titolo esecutivo, ove l'avente diritto all'esecuzione sollevi, in via solo stragiudiziale, incertezze mediante contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione spontanea al precetto contenuto nella sentenza di condanna.

Cass. civ. n. 7041/2017

Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c..

Cass. civ. n. 2855/2015

In ipotesi di esecuzione forzata per rilascio in virtù di sentenza di condanna conseguente a risoluzione di un contratto di comodato, il terzo detentore dell'immobile da rilasciare - nei cui confronti il titolo può essere eseguito - è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione, qualora sostenga di possedere il bene in forza di un titolo autonomo non pregiudicato dalla sentenza azionata. (Nella specie, il terzo occupante aveva spiegato opposizione, deducendo di aver acquistato la proprietà del bene per usucapione).

Cass. civ. n. 6427/2009

In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.

Cass. civ. n. 3087/2007

Qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 c.p.c. se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza;o ai sensi dell'art. 404, comma secondo, c.p.c., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti.

Cass. civ. n. 7922/2004

In materia di esecuzione forzata, i motivi di invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme del processo di espropriazione devono essere fatti valere come opposizione agli atti esecutivi nell'ambito di quel processo; in mancanza, non possono essere utilizzati per sostenere un'opposizione all'esecuzione per rilascio intrapresa sulla base del titolo esecutivo formatosi a conclusione dell'espropriazione, giacché solo i vizi che determinano una nullità non sanabile possono esser azionati in ogni tempo, mentre tutti gli altri vizi di nullità di un provvedimento giurisdizionale vanno fatti valere secondo lo specifico mezzo di impugnazione previsto dalla legge, come si desume dal disposto dell'art. 161 c.p.c. Pertanto, qualora nell'ordinanza di vendita di un terreno non si faccia menzione di una costruzione abusiva insistente su di esso, è ammissibile la proposizione, nei termini di legge, di un'opposizione agli atti esecutivi, ma non, in prosieguo, la contestazione del diritto dell'aggiudicatario a procedere ad esecuzione forzata, atteso che il pignoramento di un terreno successivamente contemplato nel decreto di trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo.

Cass. civ. n. 4488/2003

In tema di esecuzione per rilascio, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla individuazione dei beni oggetto dell'esecuzione è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata in virtù dell'immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.; a tal fine non rileva la pendenza di opposizione agli atti esecutivi, ove non abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 1103/1995

Con riguardo all'esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all'opposizione all'esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l'unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante.

Cass. civ. n. 11090/1993

In caso di esecuzione per rilascio, minacciata in base a titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'espropriazione forzata immobiliare, l'opposizione all'esecuzione, cui è legittimato il possessore del bene, può essere proposta per far accertare che il bene oggetto della vendita forzata non apparteneva al soggetto che ha subito l'espropriazione, ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante ed agli intervenuti, apparteneva all'opponente e che perciò l'acquirente non ha diritto di procedere all'esecuzione.

Cass. civ. n. 2005/1993

Nel procedimento di esecuzione per rilascio, di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., non è prevista la formazione di un fascicolo di ufficio in cui debbano essere contenuti gli originali notificati del titolo esecutivo e del precetto, mentre all'ufficiale giudiziario procedente compete esclusivamente di verificare l'esistenza del titolo enunciato nel precetto, non anche l'esistenza della sua previa notificazione, di guisa che, quante volte sia fatto valere in via di opposizione agli atti esecutivi il difetto di tale ultimo adempimento, non potendo il giudice adito effettuare i relativi riscontri sulla base della documentazione di cui al fascicolo suddetto, grava sull'opposto l'onere di provare la sussistenza dell'adempimento stesso.

Cass. civ. n. 5782/1982

Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c.

Cass. civ. n. 2579/1982

A norma dell'art. 605, primo comma, c.p.c., nella procedura di esecuzione per il rilascio di beni immobili, il precetto deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Tuttavia, ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione.

Cass. civ. n. 6104/1981

L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di bene immobile, il quale spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione, ma anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui essa viene fatta valere, non può essere contrastato in forza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene medesimo, diverso da quello preso in esame da detta sentenza, ove tale titolo non sia opponibile al soggetto in cui favore quest'ultima è stata pronunciata.

Cass. civ. n. 812/1978

Nella procedura di esecuzione per rilascio di beni immobili, a norma dell'art. 605 c.p.c., il precetto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi, la quale, tuttavia, può essere posta in relazione ed integrata con la descrizione contenuta nel titolo esecutivo.

Cass. civ. n. 1880/1977

L'esecuzione forzata per rilascio di immobili già condotti in locazione dalla pubblica amministrazione e destinati a sede in pubblici uffici — conseguentemente, nella specie, all'emissione della ordinanza prevista dall'art. 665 c.p.c. — è devoluta alla giurisdizione ordinaria, qualora alla cessazione della locazione segua la mera utilizzazione ulteriore della cosa da parte dell'amministrazione, e non un provvedimento di carattere ablatorio idoneo a sacrificare il diritto del locatore a riottenerne la disponibilità.

Cass. civ. n. 4274/1976

Nel giudizio di opposizione avverso esecuzione per rilascio di immobile, instaurata dall'aggiudicatario dell'immobile stesso in esito a vendita fallimentare, il giudice del merito può avvalersi della prova testimoniale per accertare l'estensione del bene appartenuto al fallito, e, quindi, trasferito all'aggiudicatario, ove tale indagine non sia rivolta a contrastare il contenuto dei documenti inerenti a quell'appartenenza ed a quel trasferimento, ma a chiarire l'esatta consistenza dell'immobile cui essi si riferiscono. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 508/1976

L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile è operativo non soltanto nei confronti della parte cui la statuizione è rivolta, bensì anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui l'ordine viene coattivamente posto in esecuzione, e, a tali fini, non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il precetto né comunicargli l'avviso di rilascio. Il detentore può, peraltro, provvedere alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento di sfratto proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., ovvero una autonoma azione di accertamento. (Nella specie, il provvedimento di sfratto emesso nei confronti dell'affittuario di un fondo è stato ritenuto operativo nei confronti di un terzo che assumeva di detenere l'immobile nella qualità di subconcessionario).

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