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Articolo 550 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pluralitą di pignoramenti

Dispositivo dell'art. 550 Codice di procedura civile

Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui (1).

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva (2).

Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma (3).

Note

(1) In caso di omessa indicazione si avrà come conseguenza la sola responsabilità del terzo per i danni che i creditori pignoranti hanno sofferto per non essere stati chiamati nella procedura esecutiva e non la più grave conseguenza della nullità della assegnazione o della vendita.
(2) Pertanto, la norma indica l'obbligo per il terzo di denunciare espressamente i soli pignoramenti successivi, essendo sufficiente, per quelli eseguiti anteriormente ed indicati nella dichiarazione, il richiamo di quest'ultima.
(3) Ovvero, risulta necessario distinguere a seconda che il pignoramento successivo sia stato eseguito prima o dopo l'udienza fissata per la vendita e l'assegnazione.
Nella prima ipotesi, il cancelliere inserisce l'atto di pignoramento nel fascicolo dell'esecuzione, dandone avviso al creditore istante, e l'esecuzione si svolge in un unico processo; diversamente, nella seconda ipotesi il pignoramento successivo produce gli effetti di un intervento tardivo.

Ratio Legis

L'articolo in esame svolge una funzione di tutela nel caso in cui sugli stessi beni (crediti o cose) del debitore esecutato siano stati eseguiti più pignoramenti. Infatti, la norma impone l'intervento di tutti i creditori pignoranti nella procedura espropriativa, i quali potranno soddisfare le proprie ragioni, nel rispetto della par condicio e salvi eventuali diritti di prelazione, partecipando con il creditore istante, fino a concorrenza dei rispettivi crediti, alla distribuzione della somma ricavata. Diversamente, gli stessi creditori potranno contestare la dichiarazione resa dal terzo, provocando il giudizio di accertamento di cui all'art. 548 del c.p.c., anche nel caso in cui non siano muniti di titolo esecutivo.

Spiegazione dell'art. 550 Codice di procedura civile

Il terzo è obbligato ad indicare tutti i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui, essendo responsabile degli eventuali danni derivati agli altri creditori pignoranti dal non essere chiamati.
Nel caso in cui altri pignoramenti abbiano luogo dopo che il terzo abbia, comunque, fatto la sua dichiarazione, egli potrà semplicemente richiamare la dichiarazione precedente ed i pignoramenti ai quali si riferiva.

La norma fa in sostanza l'ipotesi che nell'intervallo tra la notifica dell'atto di pignoramento contenente la citazione del terzo e l'udienza di comparizione, sia sopravvenuto un nuovo pignoramento a carico di lui; in questo caso il terzo, facendo la sua dichiarazione riguardo al primo, deve indicare anche il nuovo pignoramento sopravvenuto nel frattempo.
Poiché in realtà ogni pignoramento reca la sua citazione per un diverso giorno, si dovrebbe ritenere che l'udienza fissata per prima venga procrastinata, in modo da rendere una dichiarazione unica, e unificare i pignoramenti.

Il secondo comma, invece, prende in considerazione l’ipotesi che il nuovo pignoramento presso il terzo abbia luogo dopo che egli abbia reso la propria dichiarazione. In questo caso il terzo può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e il pignoramento al quale si riferisce e, pur non potendosi far luogo a unione di pignoramenti, l'espropriazione prosegue in un unico processo.

Il rinvio al secondo e terzo comma dell' art. 524 del c.p.c. deve ritenersi impreciso, in quanto nel pignoramento presso terzi non v'è un'udienza di vendita, né un'istanza di vendita, ma solo l'udienza di comparizione del debitore e del terzo per la dichiarazione; pertanto, è con riferimento a tale udienza che andrà valutata la tempestività o la tardività del pignoramento in corso, rispetto ad uno precedente.

Secondo altra tesi, invece, questa parte della norma ha una sua particolare importanza, in quanto consente di desumere a contrario che il terzo deve dichiarare i pignoramenti eseguiti presso di lui, ancor prima dell'udienza fissata per la dichiarazione ex art. 547 del c.p.c. e quindi di determinare la pendenza del processo espropriativo già prima di tale udienza.

Massime relative all'art. 550 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20595/2010

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote diverse del medesimo credito non costituisce pignoramento di beni diversi, ma di un bene unitario. Pertanto in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione, in qualunque modo venga a sapere che il medesimo credito č stato oggetto di pił procedimenti esecutivi, ha l'obbligo di riunirli, se del caso anche revocando il provvedimento di assegnazione emesso in uno di essi. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 27/10/2005).

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