Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 531 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

Dispositivo dell'art. 531 Codice di procedura civile

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione (1), salvo diverse consuetudini locali (2).

La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli [516 2].

Delle cose indicate nell'articolo 515 (3) il giudice dell'esecuzione (4) può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria (5).

Note

(1) Vista la particolare natura dei beni pignorati la legge prevede delle limitazioni temporali per l'effettuazione della vendita. L'istanza di vendita o di assegnazione deve essere comunque presentata entro il termine dei 90 giorni dal pignoramento ai sensi dell'art. 497 del c.p.c..
(2) Alcuni esempi di consuetudini locali a cui la norma si riferisce sono la vendita in mercati distanti dal luogo di produzione o all'estero.
(3) Il comma in analisi si riferisce agli strumenti utilizzati dal proprietario di un fondo per la sua coltivazione ed il suo mantenimento.
(4) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..
(5) Il giudice dell'esecuzione può decidere di differire la vendita mediante un provvedimento di rigetto dell'istanza proposta dal creditore pignorante. Il provvedimento del giudice contiene il termine entro cui il creditore dovrà riproporre la domanda. E' bene precisare che durante tale periodo rimarrà sospeso il termine dei 90 giorni previsto dall'art. 497.

Spiegazione dell'art. 531 Codice di procedura civile

La norma in esame (applicabile non soltanto qualora sia stata chiesta la vendita forzata, ma anche l'assegnazione ) si occupa delle modalità di esecuzione della vendita forzata qualora oggetto di pignoramento siano stati frutti pendenti, bachi da seta ovvero gli strumenti utilizzati dal proprietario di un fondo per la sua coltivazione ed il suo mantenimento, disponendo precise limitazioni temporali.

Occorre, comunque, precisare che l'istanza di vendita o di assegnazione deve essere pur sempre presentata entro il termine dei 45 giorni dal pignoramento ai sensi dell'art. 497 del c.p.c..
Di conseguenza, ricevuta l'istanza di vendita, il giudice dell'esecuzione deve disporre subito in ordine alle modalità della vendita forzata, ancorché la stessa debba svolgersi soltanto in un momento successivo.

In particolare si dispone che la vendita di frutti pendenti, salvo diverse consuetudini locali, non possa essere disposta se non per il tempo della loro maturazione.
Tale previsione è rivolta, da un lato, a far sì che la vendita si svolga nelle condizioni di mercato più propizie e, dall'altro lato, a evitare il rischio di nullità dell'alienazione per il caso in cui i frutti non vengano ad esistenza.
Qualora, in forza delle consuetudini locali richiamate, si faccia luogo alla vendita forzata dei frutti pendenti, il compratore ne assume tutti i rischi e dovrà provvedere lui alla raccolta.

La vendita dei bachi da seta, invece, non può essere fatta prima che siano in bozzoli.
Per i beni di cui all’art. 515 del c.p.c. (come si è accennato prima ci si riferisce agli strumenti utilizzati dal proprietario di un fondo per la sua coltivazione ed il suo mantenimento), il giudice dell'esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

Il differimento della vendita viene disposto dal giudice dell'esecuzione mediante un provvedimento di rigetto dell'istanza proposta dal creditore pignorante, indicante tra l’altro il termine entro cui il creditore dovrà riproporre la domanda.
Occorre precisare che durante tale periodo rimarrà sospeso il termine dei 45 giorni previsto dall'art. 497 del c.p.c..

Secondo la tesi che si ritiene preferibile, il mancato rispetto delle previsioni stabilite dalla norma in esame deve essere fatto valere nei termini e nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del secondo comma dell’art. 617 del c.p.c..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!