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Articolo 526 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Facoltà dei creditori intervenuti

Dispositivo dell'art. 526 Codice di procedura civile

I creditori intervenuti a norma dell'art. 525 (1) (2) partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. [500, 505, 529, 538 2, 551] (3).

Note

(1) Ovvero non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.
(2) Ovvero non oltre la presentazione del ricorso ex art. 529.
(3) Nell'ambito dei benefici derivanti dall'intervento, è necessario distinguere tra creditori intervenuti tempestivamente e muniti di titolo, coloro che sono intervenuti tempestivamente ma non sono muniti di titolo esecutivo ed, infine, coloro che sono intervenuti tardivamente. Solo i primi possono proporre istanza di vendita, istanza di assegnazione (v. 529) e istanza di estensione del pignoramento. Mentre, non è necessaria l'esistenza del titolo per proporre osservazioni (v. 530), presentare l'istanza di assegnazione (v. 538) e per ricevere l'invito previsto dall'art. 527. Infine, tutti i creditori intervenuti possono partecipare alla distribuzione della somma ricavata con le differenze connesse alla tempestività o meno dell'intervento. Infatti, in caso di intervento tardivo i creditori potranno soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato.

Spiegazione dell'art. 526 Codice di procedura civile

La norma in esame distingue essenzialmente tra diritto a partecipare all'espropriazione e diritto a provocarne gli atti esecutivi, riservando quest'ultimo ai creditori titolati.

I creditori intervenuti non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione ovvero non oltre la presentazione del ricorso ex art. 529 del c.p.c., partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti (quali l’istanza di vendita, l’istanza di assegnazione e l’istanza di estensione del pignoramento).

Il solo diritto a partecipare all'espropriazione, invece, spetta esclusivamente ai creditori intervenuti tempestivamente anche se non titolati, e si concreta nella possibilità di essere sentiti e di proporre al giudice le proprie osservazioni all'udienza di vendita, come stabilisce l'art. 530 del c.p.c. comma secondo, e più in generale tutte le volte in cui il giudice dell'esecuzione deve o ritiene necessario sentire le parti.
Spetta a qualsiasi creditore, anche tardivo, il potere di presentare istanza di distribuzione.

Infatti, tutti i creditori intervenuti possono partecipare alla distribuzione della somma ricavata, sebbene in misura diversa a seconda della tempestività o meno dell'intervento (in caso di intervento tardivo, i creditori potranno soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato).

Indipendentemente dal carattere tempestivo o meno dell'intervento, anche i creditori non titolati devono prestare il loro consenso ai fini dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti, ove quest'ultima abbia luogo dopo la vendita.

Va ricordato, infine, che il provvedimento di sospensione del processo esecutivo pronunciato ex art. 624 del c.p.c. nei confronti del creditore procedente impedisce comunque agli altri creditori titolati di proporre l'istanza di vendita.

Massime relative all'art. 526 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18227/2014

Dall'art. 629 cod. proc. civ., che prevede l'estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la "ratio" della norma di impedire - per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela - che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente.

Cass. civ. n. 1508/1977

I creditori intervenuti nell'esecuzione che siano muniti di titolo esecutivo hanno facoltà di promuovere i singoli atti di esecuzione, come si desume dalla disposizione contenuta nell'art. 629 c.p.c. secondo cui l'estinzione del processo esecutivo consegue alla rinuncia agli atti non solo da parte del creditore pignorante, ma anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Cass. civ. n. 1098/1963

Nella procedura esecutiva ciascun creditore che sia tempestivamente intervenuto e sia munito di titolo esecutivo, può — senza che sia necessaria la surroga al creditore precedentemente dimostratosi negligente, richiesta dal sistema processuale abrogato — provocare i singoli atti di espropriazione (artt. 526 e 564 c.p.c.); può esercitare, cioè l'azione esecutiva, nei vari atti in cui si concreta, indipendentemente dagli altri creditori, e non ha alcuna influenza, nei suoi confronti, l'avvenuto soddisfacimento del diritto del creditore pignorante.

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