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Articolo 446 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Dispositivo dell'art. 446 Codice di procedura civile

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425 (1) (2).

Note

(1) Diversamente dalle informazioni fornite dalle associazioni sindacali che possono essere richieste dalle parti o dal giudice, quelle degli istituti di patronato e di assistenza sociale sono rese soltanto su richiesta dell'assistito. Le predette informazioni si caratterizzano inoltre per la funzione sia integrativa delle prove già raccolte sia di acquisizione all'esame del giudice di ulteriori elementi di convincimento, per cui possono essere ammesse soltanto se utili all'accertamento di fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione della causa. Infine, si precisa che tali informazioni non hanno carattere di mezzo di prova bensì quello di meri indizi, valutabili discrezionalmente dal giudice.
(2) La parte interessata a far valere in giudizio tali informazioni deve attivarsi richiedendo di far intervenire all'udienza uno o più rappresentanti degli istituti di patronato o produrre documenti scritti dai medesimi provenienti.

Spiegazione dell'art. 446 Codice di procedura civile

La norma in esame riconosce alla sole parti (l’assistito) e non al giudice la facoltà, in ogni grado del giudizio, di richiedere agli istituti di patronato e di assistenza sociale, legalmente riconosciuti, informazioni e osservazioni orali o scritte secondo le forme prescritte dall’art. 425 del c.p.c., relativo alla richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.
Si tratta di quegli istituti che sono stati istituzionalmente più vicini al lavoratore durante la fase amministrativa, e la loro partecipazione si configura come una forma atipica di collaborazione prestata al giudice del lavoro.

Tali informazioni, che hanno carattere di meri indizi e non di mezzi di prova, si caratterizzano per avere una funzione sia integrativa delle prove già raccolte sia per consentire al giudice di acquisire ed esaminare ulteriori elementi di convincimento (valutabili discrezionalmente), con la conseguenza che possono essere ammesse solo se utili all’accertamento di fatti e circostanze rilevanti per poter decidere la causa.
Si è ritenuto necessario fornire una precisa delimitazione delle attività del patronato e per tale ragione è stato precisato che le informazioni e le osservazioni a cui fa riferimento la norma in esame debbano consistere in dati socio economici, ambientali e di natura non strettamente medico legale.

La parte che ha interesse a far valere in giudizio queste informazioni, deve presentare apposita istanza, per mezzo della quale richiedere l’intervento in udienza di uno o più rappresentanti degli istituti di patronato o per poter produrre documenti scritti provenienti dai medesimi.
La norma rinvia alle disposizioni di cui all' art. 425 del c.p.c. relativamente alla forma con cui le informazioni ed osservazioni debbono essere rese.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che gli istituti di patronato sono tenuti a prestare assistenza gratuita ai lavoratori quando si tratta di conseguire in via amministrativa le prestazioni previste da leggi, statuti, contratti regolanti la previdenza e la quiescenza e di rappresentare i lavoratori dinanzi agli organi di liquidazione di tali prestazioni.

Massime relative all'art. 446 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3510/1985

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie le informazioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 c.p.c., possono essere ammesse allorché siano destinate ad attingere fatti e circostanze per l'accertamento della malattia professionale, ma non per l'acquisizione di elementi per un'indagine devoluta esclusivamente ad operatori della scienza medica quale quella diretta a stabilire l'esistenza di un nesso eziologico fra una malattia professionale e l'evento letale che abbia colpito il lavoratore.

Cass. civ. n. 1318/1985

Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la parte che abbia pronunciato, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato ed assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 c.p.c., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, né a produrre documenti scritti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito.

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