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Articolo 445 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Consulente tecnico

Dispositivo dell'art. 445 Codice di procedura civile

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici (1) scelti in appositi albi (2), ai sensi dell'articolo 424 [disp. att. 146] (3).

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni [disp. att. 145] (4).

Note

(1) La norma in esame è espressione di un orientamento consolidato in dottrina che ritiene obbligatoria la nomina del c.t.u. in tutte le ipotesi in cui la soluzione della controversia dipenda dalla valutazione di elementi o dalla soluzione di questioni che richiedono competenze specifiche. Nelle ipotesi in cui è obbligatorio procedere alla nomina del c.t.u. rientrano i giudizi di primo grado promossi contro un ente previdenziale o assistenziale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alle provvidenze previste dalla vigente normativa, quando la decisione della causa richiede un accertamento peritale, ad esempio per stabilire se le infermità lamentate dal ricorrente siano di una gravità tale da fargli raggiungere il grado di invalidità pensionabile.
(2) In relazione alla nomina del c.t.u., trovano applicazione le regole, già richiamate dall'art. 424. Inoltre, come previsto per il rito ordinario, la scelta del c.t.u. deve avvenire tra gli iscritti all'apposito albo istituito presso ogni tribunale. Si precisa che per le cause di cui all'art. 442, devono essere inseriti nel predetto albo anche i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
(3) Redatta e depositata la relazione del c.t.u., il giudice provvede ad analizzarla per poi pronunciare la decisione. In ogni caso, l'organo giudicante non è in nessun modo vincolato alle risultanze della consulenza, potendo discostarsene con adeguata motivazione nella sentenza o disponendo una nuova consulenza, nel caso in cui l'iter logico seguito dal C.T.U. e le relative conclusioni non lo convincano.
(4) Il termine di cui al secondo comma della norma in esame non ha natura perentoria, pertanto può essere prorogato dal giudice nei casi di particolare complessità. Di fatto, tale termine viene normalmente disatteso a causa dell'enorme carico di lavoro che obera i giudici, i quali sono costretti a disporre rinvii molto più lunghi.

Spiegazione dell'art. 445 Codice di procedura civile

La norma in esame risponde a quell’orientamento, consolidato in dottrina, che ritiene obbligatoria la nomina del consulente tecnico d'ufficio in tutti i casi in cui la soluzione della controversia dipenda dalla valutazione di elementi o dalla soluzione di questioni che richiedono specifiche competenze.
A tale nomina provvede il giudice, scegliendo il consulente tra quelli iscritti in appositi albi secondo quanto disposto dall’art. 61 delle disp. att. c.p.c. e dagli artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell’art. 146 disatt del c.p.c. in tali albi devono essere inclusi, in caso di controversie previdenziali, i medici legali e delle assicurazioni ed i medici del lavoro.

Per quanto concerne il momento in cui il consulente deve essere nominato, secondo parte della giurisprudenza la nomina deve avvenire nel contraddittorio delle parti e, pertanto, sarebbe da considerare nulla la nomina effettuata nel decreto con cui viene fissata l’udienza di discussione; tuttavia, si osserva che trattasi di nullità relativa, la quale potrà essere sanata qualora non venga dedotta nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

Anche le parti possono nominare i propri consulenti ex art. 201 del c.p.c., entro un termine che non può superare i sei giorni.

Una volta che il CTU ha provveduto a redigere e depositare la relazione, al giudice spetta il compito di analizzarla per poi pronunciare la decisione; si tenga, comunque, presente che lo stesso giudice non è in alcun modo vincolato alle risultanze della consulenza, potendo discostarsene con adeguata motivazione nella sentenza o perfino disponendo una nuova consulenza se l’iter logico seguito dal CTU e le relative conclusioni non riescano a convincerlo.

Il secondo comma della norma, nel richiamare il termine di cui all’art. 424 del c.p.c. (ossia il termine di venti giorni che il giudice deve concedere al consulente che chieda di presentare la sua relazione in forma scritta), dispone che tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni.
Occorre precisare che il termine qui previsto non ha natura perentoria e che, pertanto, può essere prorogato dal giudice nei casi di particolare complessità (di fatto, tale termine non viene quasi mai rispettato a causa dell’enorme carico di lavoro da cui sono oberati i giudici).

Nello svolgimento dell’incarico, il consulente può anche avvalersi dell'operato di esperti specialisti, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per rendere al giudice un parere più informato (per fare ciò non occorre neppure un’espressa autorizzazione del giudice).

Massime relative all'art. 445 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 29906/2011

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle condizioni di salute può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.

Cass. civ. n. 3227/2011

In tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo) - posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione.

Cass. civ. n. 3234/2003

Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, la nomina del consulente tecnico in appello è divenuta facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle concernenti domande di invalidità pensionabile, salvo che, in ordine a queste ultime, vengano in considerazione aggravamenti delle malattie denunciate o insorgano nuove infermità, e l'assicurato provi che non sono state tenute presenti dal primo giudice o che si sono verificate durante il giudizio di appello. In queste ultime ipotesi infatti si impone di regola il riscontro della documentazione esibita dall'assicurato a sostegno del proprio assunto con l'ausilio della consulenza tecnica.

Cass. civ. n. 128/2003

Ove il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo i fatti costitutivi della domanda volta alla costituzione di rendita unica (preesistente rendita Inail del 78 per cento e inabilità per ipoacusia dell'8 per cento, quest'ultima accertata da sentenza definitiva di rigetto), il giudice non può respingere la domanda per l'inesistenza del giudicato sulla ipoacusia, ma ha il dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, con gli strumenti di controllo normalmente usati, quali una consulenza tecnica d'ufficio.

Cass. civ. n. 5352/2002

In ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tal fine non è indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica allorquando, riconosciuta dallo stesso ente assicuratore la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della patologia possa essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla assenza di altri fattori, indipendenti dalla attività di lavoro, che possano costituire causa della patologia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha ritenuto non indispensabile, ai fini della prova della natura professionale della patologia, l'espletamento di una consulenza tecnica, sulla base della accertata adibizione del lavoratore, per oltre trenta anni, a lavorazioni che richiedevano l'utilizzazione di compressori e della considerazione che il mutamento delle tecnologie produttive non avrebbe consentito di riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti nell'ambiente di lavoro da quando il lavoratore aveva iniziato a svolgere la propria attività).

Cass. civ. n. 12910/2000

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa importa non già una questione di natura giuridica, riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario da demandare, in quanto tale, a un consulente tecnico. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non risulti l'indicazione con criterio specifico e tecnico del grado di inabilità, il giudice non può determinarlo applicando il criterio equitativo. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in presenza di una c.t.u. di primo grado che aveva escluso la natura tecnopatica della malattia da cui era affetto l'assicurato e, senza disporre alcuna rinnovazione della c.t.u., aveva riconosciuto la causa professionale della patologia stessa determinando nel 14% il grado di riduzione dell'attitudine lavorativa, facendo ricorso ad un criterio equitativo).

Cass. civ. n. 8286/1997

Anche in tema di accertamento dell'inabilità o dell'invalidità ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, il giudice del merito ha l'obbligo di verificare la compiutezza e l'intrinseca logicità della consulenza tecnica d'ufficio indipendentemente dalle osservazioni o censure mossele dalla parte interessata ed anche quando esse siano mancate del tutto.

Cass. civ. n. 4751/1995

In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle di lui condizioni di salute, ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.

Cass. civ. n. 9929/1994

In tema di invalidità pensionabile, il consulente tecnico di ufficio non ha l'obbligo di procedere a riscontri strumentali quando l'esame clinico abbia chiaramente escluso l'attuale persistenza della patologia attestata da pregressi accertamenti, atteso che le indagini strumentali e di laboratorio non hanno, ai fini diagnostici, efficacia assoluta e determinante e che la necessità di farvi ricorso sussiste solo nei casi in cui l'esistenza della lamentata patologia non possa essere verificata attraverso l'esame diretto del periziando. La scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale dell'ausiliario, che è censurabile in sede di legittimità solo quando dall'esame della consulenza, fatta propria dal giudice, emerga l'assoluta mancanza di correlazione fra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa o il mancato ricorso ad ulteriori mezzi di indagine in caso di palese insufficienza od incongruenza di quelli utilizzati per giungere alla diagnosi conclusiva.

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