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Articolo 417 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Difesa delle pubbliche amministrazioni

Dispositivo dell'art. 417 bis Codice di procedura civile

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti (1).

Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

Note

(1) La norma in esame prevede una particolare figura di difesa personale al fine di ridurre la mole di lavoro dell'Avvocatura dello Stato, che trova applicazione nelle ipotesi in cui la p.a. sia attrice o convenuta. Sono infatti i dipendenti della stessa p.a. che sostengono la difesa dell'amministrazione davanti al giudice del lavoro, eccezione fatta per le ipotesi in cui vengono in rilievo questioni di massima o di notevoli riflessi economici dove è l'Avvocatura dello Stato che decide di assumere direttamente la trattazione della causa.

Spiegazione dell'art. 417 bis Codice di procedura civile

Quando oggetto della controversia è il rapporto di lavoro di un dipendente pubblico, per il solo giudizio di primo grado l’amministrazione può essere rappresentata direttamente da suoi dipendenti.
La ratio di questa disposizione è stata individuata nella volontà di far risparmiare spese di difesa alle pubbliche amministrazioni, riservando all'Avvocatura solo le questioni particolarmente rilevanti.

Infatti, viene anche precisato che, se trattasi di amministrazione statale o ad essa equiparata, l’avvocatura dello Stato, territorialmente competente, può decidere di assumere direttamente la causa qualora debbano essere affrontate questioni di massima o questioni di particolare rilievo economico.

A tale fine, la stessa avvocatura ne dovrà dare immediata comunicazione:
  1. agli uffici dell’amministrazione direttamente interessata;
  2. al dipartimento della funzione pubblica, il quale può impartire specifiche direttive agli uffici interessati per gestire il contenzioso.

Se, al contrario, l’avvocatura ritiene che non occorra assumere direttamente la causa, entro il termine di sette giorni da quando gli sono stati notificati gli atti introduttivi, dovrà trasmetterli agli uffici dell’amministrazione interessata nella controversia, per consentire a questi ultimi di stare in giudizio con i propri dipendenti.
La disposizione in esame non fa venir meno la norma generale dell'art. 25 del c.p.c., per il quale nelle controversie che investono la pubblica amministrazione è competente per territorio il giudice del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato.

Come può notarsi, dunque, si distingue tra amministrazioni statali o ad esse equiparate e tutte le altre amministrazioni pubbliche, consentendo solo a queste ultime di stare in giudizio costituendosi direttamente attraverso i propri dipendenti, anche se questi non hanno qualifica di funzionari ed anche se non sono muniti di mandato generale o speciale.

Nel caso in cui la contestazione abbia ad oggetto il rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, è consentito a tale ente di avvalersi delle strutture dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, a cui dovrà essere conferito il relativo mandato.

Si ritiene che la norma in esame sia applicabile non solo quando l'ente è convenuto, ma anche se l'amministrazione pubblica è parte attrice; in tal caso il ricorso può essere redatto e sottoscritto da un dipendente e notificato su istanza dello stesso.

Se l'amministrazione dello stato si costituisce a mezzo dei propri dipendenti, la notificazione della sentenza di primo grado, finalizzata alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata all'amministrazione ed è irrilevante la notificazione effettuata all'Avvocatura dello Stato.

Massime relative all'art. 417 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14195/2021

Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/04/2018).

Cass. civ. n. 12345/2021

In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per tardività, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla notifica della sentenza in cancelleria). (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2016)

Cass. civ. n. 9878/2019

L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. (Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 29/04/2016).

Cass. civ. n. 17596/2016

La previsione di cui all'art. 417 bis c.p.c., secondo cui le P.A., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, si differenzia da quella di cui all'art. 2 del r.d. n. 1611 del 1933, che consente all'Avvocatura dello Stato di delegare per la rappresentanza dell'Amministrazione un funzionario o procuratore, in quanto in un caso l'amministrazione assume direttamente la difesa, nell'altro la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio, restando l'attività defensionale affidata all'ufficio dell'Avvocatura competente per territorio. Ne consegue che nel primo caso la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente, mentre nel secondo la notifica della sentenza al delegato è radicalmente nulla, dovendosi effettuare presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933.

Cass. civ. n. 4690/2008

Allorché l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso.

Cass. civ. n. 752/2007

La notifica del ricorso per cassazione all'autorità amministrativa anziché all'Avvocatura dello Stato è possibile solo nell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 23, quarto comma della legge n. 689 del 1981, che permette all'autorità, ed eventualmente all'organo periferico che ha emanato l'atto impugnato, di stare in giudizio per mezzo di un proprio funzionario; diversamente, qualora la P.A., parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, siasi costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., gli atti degli ulteriori gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato.

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