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Articolo 380 bis 1 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento per la decisione in camera di consiglio

Dispositivo dell'art. 380 bis 1 Codice di procedura civile

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Spiegazione dell'art. 380 bis 1 Codice di procedura civile

Il procedimento previsto dalla norma in esame rimane regolato secondo la disciplina attualmente in vigore, ma sono state introdotte con la Riforma Cartabia alcune modifiche volto a renderlo maggiormente rispondente alle finalità della legge delega.
Innanzitutto viene reso più disteso, in quanto le parti verranno notiziate dell’adunanza sessanta (e non più quaranta) giorni prima.
Nel rispetto del generale principio di sinteticità degli atti viene poi previsto che le memorie (che le parti hanno facoltà di depositare non oltre dieci giorni prima dell’adunanza) devono essere sintetiche e avere carattere illustrativo.
Il pubblico Ministero, invece, nella nuova versione della norma potrà depositare esclusivamente proprie “conclusioni scritte” e potrà farlo almeno venti giorni prima dell’adunanza.

Infine, viene chiarito che in Camera di Consiglio l’Adunanza si svolge in ogni caso senza la partecipazione del Pubblico Ministero e degli avvocati delle parti, in quanto si precisa che “la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero e delle Parti”.
Semplificata ne risulta anche la fase decisoria del procedimento camerale, con l’introduzione del modello processuale della deliberazione, motivazione contestuale e deposito del provvedimento.
Infatti, si prevede che al termine della camera di consiglio, l’ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, ferma restando, comunque, la possibilità per il collegio di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Massime relative all'art. 380 bis 1 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 34432/2019

In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell'atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire una analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c.

Cass. civ. n. 27124/2018

Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.

Cass. civ. n. 24442/2018

In tema di giudizio di cassazione, nel procedimento camerale di cui all'art. 380 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 196 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorché sia munito di regolare procura speciale "ad litem".

Cass. civ. n. 22073/2017

Nel rito camerale di legittimità disciplinato dall'art. 380 bis c.p.c., inserito dall'art. 10 del d.l.vo n. 40 del 2006 e sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., in l. n. 168 del 2016, il termine per il deposito della nota delle spese coincide con quello per il deposito delle memorie (cinque giorni prima della data dell'adunanza), essendo inammissibile ogni attività difensiva, compresa quella di specifica indicazione dei compensi e dei rimborsi invocati, in tempo successivo a tale termine tanto risultando funzionale all'esigenza di accelerazione dei tempi di definizione del ricorso avviato in decisione secondo detta specifica procedura ed a quella di tutela del contraddittorio sulla correttezza delle voci esposte, pure quanto allo scaglione individuato.

Cass. civ. n. 16921/2017

In tema di spese del procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, non assumendo rilevanza la circostanza che - a seguito della modifica dell'art. 380-bis c.p.c., operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - sia stata preclusa la possibilità dell'audizione della parte in adunanza camerale.

Cass. civ. n. 13093/2017

In tema di giudizio di cassazione, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), in caso di inammissibilità del controricorso perché tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., risultando ora l’unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile.

Cass. civ. n. 12657/2017

In tema di rito camerale di legittimità di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la memoria di parte prevista dal secondo periodo dell'unico comma del predetto art. 380-bis.1 – la quale, in ragione del principio "tempus regit actum", può essere depositata anche dall'intimato che si fosse costituito tardivamente al fine di partecipare alla discussione orale – ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio e non può introdurne di nuove, non essendo previste occasioni di replica a favore delle altre parti.

Cass. civ. n. 8869/2017

Non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte.

Cass. civ. n. 7701/2017

In tema di rito camerale di legittimità di cui all'art. 1-bis della l. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stesso articolo, anche ai ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso - perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute - può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l'attività difensiva così svolta.

Cass. civ. n. 5371/2017

Il nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", quale tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nomofilattica, è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonché di quello di effettività della tutela giurisdizionale.

In tema di nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità.

Nel nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni anche in rapporto alla proposta di trattazione camerale del relatore – in sé non suscettibile di vulnerare il diritto di difesa, trattandosi di mera ipotesi decisoria non vincolante per il collegio –, quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore nell’ambito del potere di conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione.

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