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Articolo 380 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deliberazione della sentenza

Dispositivo dell'art. 380 Codice di procedura civile

La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio (1).

Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276 [disp. att. 141] (2).

La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi(3).

Note

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 8-8-1977, n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario).
(2) Il rinvio all'art. 276 comporta che, nel giudizio in Cassazione come nel processo di cognizione, si proceda ad una pubblicazione contestuale del dispositivo e della motivazione, a differenza di quanto previsto per il processo del lavoro dove la pubblicazione del dispositivo precede la pubblicazione della motivazione [v. 429]. L'art. 141 disp. att. precisa le modalità di votazione disponendo che il relatore vota per primo, il Presidente vota per ultimo e gli altri membri del collegio votano in ordine inverso di anzianità. L'estensore della sentenza è scelto dal Presidente tra coloro che hanno espresso voto conforme alla decisione.
(3) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Spiegazione dell'art. 380 Codice di procedura civile

Una volta conclusa la discussione, nella stessa udienza la Corte si ritira in camera di consiglio per deliberare subito la sentenza.
Alla deliberazione si applica la disposizione dell'art. 276 del c.p.c..

Secondo quanto disposto dall’art. 141 delle disp. att. c.p.c., il relatore deve essere il primo a votare, seguito dai consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo dal presidente.
Il presidente designa l'estensore della sentenza, scegliendolo tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Il difensore che intenda ricevere la comunicazione dell’avviso dell’udienza di discussione come pure del dispositivo della sentenza, ha l'onere di formulare in tal senso una specifica e distinta istanza presso la cancelleria della Corte, non potendosi considerare idonea a tal fine una semplice richiesta di spedizione dell'avviso inserita nel corpo del ricorso o del controricorso; va precisato che ex art. 135 delle disp. att. c.p.c. è precluso agli avvocati non residenti in Roma di richiedere all'atto del deposito del ricorso, o del controricorso, l'invio in copia, o a mezzo di lettera raccomandata, di tali avvisi.

Per quanto concerne la forma che deve assumere la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, allorché sia dichiarata all'esito della pubblica udienza, prevale la tesi secondo cui il provvedimento deve essere assunto con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.

Un’ipotesi particolare di cui si è occupata la giurisprudenza è quella del sopraggiungere di una dichiarazione di illegittimità costituzionale nel tempo intercorrente tra la delibera della sentenza e la sua pubblicazione.
Si ritiene che in tali casi la Corte abbia il dovere di prendere in considerazione tale dichiarazione, in quanto il giudizio di cassazione pende fin quando la sentenza non sia stata pubblicata e le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Massime relative all'art. 380 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11199/2012

Nel giudizio di cassazione, l'adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - si giustifica ove l'impugnazione proposta non solleciti l'esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui soluzione comporti l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi. Né l'utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte, ove detta ampiezza - che, pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere - neppure sia proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, e si risolva in un'inutile sovrabbondanza, connotata da assemblaggi e trascrizioni di atti e provvedimenti dei precedenti gradi del giudizio.

Cass. civ. n. 9892/2005

Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione il dispositivo deliberato in camera di consiglio – anche nelle controversie in materia di lavoro e al contrario rispetto a quanto previsto per queste ultime nei giudizi di merito dove si procede alla lettura in udienza – non assume rilevanza esterna, ma è un atto avente valore meramente interno; conseguentemente, atteso che le sentenze hanno valore d'atto giurisdizionale solo con la pubblicazione, alla Corte è consentito modificare l'originario dispositivo sino a tale momento. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso incidentale, disposta con dispositivo diverso rispetto ad uno precedente che aveva dichiarato l'inammissibilità dello stesso ricorso incidentale).

Cass. civ. n. 16081/2004

Anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga, dopo la deliberazione della decisione della Corte di cassazione e prima della pubblicazione della stessa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione si palesi tale da condizionare il contenuto ed il tipo di decisione che la Corte stessa è chiamata a rendere, sussiste il dovere della Corte di cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte, con riferimento alla sopravvenienza, rispetto alla deliberazione della decisione, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sul foro per le cause in cui sono parti i magistrati, di cui all'art. 30 bis, primo comma, c.p.c., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 c.p.p., operata dalla sentenza n. 147 del 2004, ha disposto, dopo essersi riconvocata in camera di consiglio, l'annullamento con rinvio della sentenza del giudice di pace, declinatoria della propria competenza per territorio per essere il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione stato promosso da un giudice onorario presso il medesimo ufficio, tenuto conto che il ricorrente, proponendo ricorso per cassazione, si era doluto del fatto che il giudice di pace avesse rilevato d'ufficio la propria incompetenza, ed aveva altresì eccepito l'incostituzionalità dell'art. 30 bis c.p.c.).

Cass. civ. n. 12235/2002

Il giudice di legittimità provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., sicché è irrilevante l'eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell'altro.

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